Decreto-Legge 28 febbraio 2022, n. 16 

Decreto-Legge 28 febbraio 2022, n. 16 

Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina. (22G00025)

(GU n.49 del 28-2-2022)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 3 e 4 del Trattato del Nord-Atlantico, ratificato con legge 1° agosto 1949, n. 465;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina;

Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza, connessa alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di emanare disposizioni in deroga alla legge 9 luglio 1990, n. 185 e agli articoli 310 e 311 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e alle connesse disposizioni attuative per sostenere le autorita’ governative ucraine, mediante la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, semplificando le procedure vigenti, in coerenza con le esigenze di prontezza operativa che la crisi internazionale in atto richiede;

Considerata la necessita’ e l’urgenza di fronteggiare la situazione di eccezionale instabilita’ del funzionamento del sistema nazionale di gas naturale derivante dal conflitto russo ucraino, avuto riguardo altresi’ all’esigenza di garantire il soddisfacimento della domanda di gas naturale riferita all’anno termico 2022-2023;

Considerata la necessita’ e l’urgenza di introdurre specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all’accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;

Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di assicurare misure di sostegno a beneficio degli studenti e della comunita’ scientifica ucraini presenti sul territorio nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell’interno e dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1 Cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari

1. Fino al 31 dicembre 2022, previo atto di indirizzo delle Camere, e’ autorizzata la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorita’ governative dell’Ucraina, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185 e agli articoli 310 e 311 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e alle connesse disposizioni attuative.

2. Con uno o piu’ decreti del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell’economia e delle finanze, sono definiti l’elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione di cui al comma 1 nonche’ le modalita’ di realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile.

Art. 2 Disposizioni per l’adozione di misure preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale

1. Al fine di fronteggiare l’eccezionale instabilita’ del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina anche allo scopo di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas dell’anno termico 2022-2023, possono essere adottate le misure finalizzate all’aumento della disponibilita’ di gas e alla riduzione programmata dei consumi di gas previste dal Piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 dicembre 2019, adottato ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, a prescindere dalla dichiarazione del livello di emergenza. Le misure di cui al primo periodo sono adottate mediante provvedimenti e atti di indirizzo del Ministro della transizione ecologica. Delle predette misure e’ data comunicazione nella prima riunione del Consiglio dei ministri successiva all’adozione delle misure medesime.

2. In caso di adozione delle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico ai sensi del comma 1, la societa’ Terna S.p.A. predispone un programma di massimizzazione dell’impiego degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone o olio combustibile in condizioni di regolare esercizio, per il periodo stimato di durata dell’emergenza, fermo restando il contributo degli impianti alimentati a energie rinnovabili. Terna S.p.A. trasmette con periodicita’ settimanale al Ministero della transizione ecologica e all’Autorita’ di regolazione per energia reti e ambiente un programma di utilizzo degli impianti di cui al primo periodo ed effettua il dispacciamento degli impianti medesimi, nel rispetto dei vincoli di sicurezza della rete, in modo da massimizzarne l’utilizzo, nonche’ assimilandoli alle unita’ essenziali per la sicurezza del sistema elettrico. L’Autorita’ di regolazione per energia reti e ambiente definisce i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti dai predetti impianti.

3. Tenuto conto della finalita’ di cui al comma 1 e della situazione di eccezionalita’ che giustifica la massimizzazione dell’impiego degli impianti di cui al comma 2, a tali impianti si applicano esclusivamente i valori limite di emissione nell’atmosfera e le regole sulla qualita’ dei combustibili previsti dalla normativa eurounitaria, in deroga a piu’ restrittivi limiti eventualmente prescritti a livello nazionale in via normativa o amministrativa.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il Ministro della transizione ecologica adotta le necessarie misure per incentivare l’uso delle fonti rinnovabili.

Art. 3 Accoglienza dei profughi provenienti dall’Ucraina

1. Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno, relative all’attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 54.162.000 euro per l’anno 2022.

2. Per le medesime finalita’ di cui al comma 1, e’ autorizzata l’attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

3. Al decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, all’articolo 7, al comma 1, le parole da: «richiedenti asilo» fino a: «medesimi richiedenti», sono sostituite dalle seguenti: «profughi provenienti dall’Afghanistan e dall’Ucraina in conseguenza delle crisi politiche e militari in atto, al fine di consentire per i medesimi».

4. Alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, all’articolo 1, comma 390, le parole da: «richiedenti asilo» fino a: «Afghanistan», sono sostituite dalle seguenti: «profughi, in conseguenza delle crisi politiche e militari in atto in Afghanistan e in Ucraina».

5. I cittadini ucraini di cui al comma 1 possono essere accolti, a decorrere dall’inizio del conflitto bellico, nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonche’ nel Sistema di accoglienza e integrazione di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, anche se non in possesso della qualita’ di richiedente protezione internazionale o degli altri titoli di accesso previsti dalla normativa vigente.

6. Per l’anno 2022 non si applica l’articolo 1, comma 767, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2018, n. 145. Al fine di provvedere al soddisfacimento di eventuali ulteriori esigenze rispetto a quanto indicato al comma 1, per l’anno 2022 sono autorizzate variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’interno, nell’ambito del pertinente Programma relativo alle spese per la gestione dei flussi migratori di cui all’unita’ di voto 5.1, da adottare ai sensi dell’articolo 33, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a euro 91.864.260 per l’anno 2022 e a euro 44.971.650 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede:
a) quanto a 54.162.000 euro per l’anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 37.702.260 euro per l’anno 2022 e a 44.971.650 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante corrispondente utilizzo delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi per l’asilo, di cui all’articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

Art. 4 Misure a sostegno degli studenti, dei ricercatori e dei docenti di nazionalita’ ucraina che svolgono attivita’ di studio o ricerca presso le universita’, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca

1. Al fine di promuovere iniziative di sostegno agli studenti di nazionalita’ ucraina iscritti, ovvero aderenti al programma Erasmus +, presso le universita’, anche non statali, legalmente riconosciute, ammesse al contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243 e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonche’ ai dottorandi, ai ricercatori e ai professori di nazionalita’ ucraina che partecipano, a qualsiasi titolo, alle attivita’ delle predette universita’ e istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica o degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’universita’ e della ricerca, e’ istituito per l’anno 2022 un apposito fondo con una dotazione pari a 500.000 euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’universita’ e della ricerca. Con decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti il riparto tra le universita’, le istituzioni e gli enti di cui al primo periodo nonche’ le modalita’ di utilizzazione delle risorse di cui al primo periodo, anche attraverso la previsione di borse di studio ovvero di altri strumenti e servizi di diritto allo studio. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando, l’accantonamento relativo al Ministero dell’universita’ e della ricerca.

Art. 5 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 28 febbraio 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Guerini, Ministro della difesa
Lamorgese, Ministro dell’interno
Messa, Ministro dell’universita’ e della ricerca
Franco, Ministro dell’economia e delle finanze