Crisi Ucraina: accoglienza dei minori

Crisi Ucraina: accoglienza dei minori che fuggono dalla guerra. L’assolvimento dell’obbligo formativo agli alunni provenienti da contesti migratori. Disamina, stato dell’arte e ricognizione normativa

di Elena Centemero, Dario Angelo Tumminelli, Zaira Matera

Accogliere i minori stranieri in età scolare provenienti da contesti migratori (accompagnati o meno), che arrivano nel nostro paese a seguito di eventi drammatici (guerre o ancora eventi calamitosi) che interessano i loro paesi di origine in cerca di asilo (protezione e sicurezza) è un dovere etico dello Stato nonché civile e morale di tutto il popolo Italiano.

L’attuale crisi in Ucraina determinata dal conflitto rende necessario un protocollo di accoglienza umanitaria assicurando contestualmente servizi di prima assistenza alla popolazione civile costretta a fuggire dai territori coinvolti dagli eventi bellici in atto, nella piena consapevolezza della difficoltà (aspetti organizzativi) derivanti dalla contingente situazione.

La legislazione nazionale (ma anche quella internazionale) da tempo si occupa del fenomeno migratorio. L’Italia, gestisce tale fenomeno attraverso politiche che coniugano accoglienza e integrazione. Tale approccio, prevede un’azione sistematica multilivello alla quale contribuiscono regioni, Enti locali e associazioni del settore in collaborazione con le autorità dei paesi di origine.

Approfondimento Ricordiamo che la vera sfida dell’Intercultura è quella di riuscire non solo a far interagire tra loro le diverse culture che si trovano insieme e insistono in uno stesso e determinato territorio, influenzandosi tra loro, ma anche consolidare tradizioni, incendiando rapporti solidi, maturi e stabili tra le popolazioni.

Peraltro, le pratiche inclusive sono da sempre state un fiore all’occhiello che può vantare il sistema educativo italiano. Già a livello Costituzionale, l’art. 6 della Magna carta del 1948, stabilisce la tutela delle minoranze linguistiche in tutte le forme: «La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche».

Approfondimento Il modello scolastico italiano non si è trovato impreparato o colto di sorpresa in questa crisi umanitaria. Da tempo la scuola italiana accoglie e include nelle proprie Istituzioni scolastiche alunni, con cittadinanza non italiana, di ogni provenienza, confermando la propria connotazione di scuola inclusiva. Il concetto di “inclusione” è, tutto sommato, abbastanza recente e riflette le convinzioni sociali, filosofiche, culturali e politiche che hanno accompagnato il processo di aprire la scuola e la società a tutte le persone, a prescindere dalle loro condizioni psichiche, fisiche, sociali, etniche e linguistiche. Si è arrivati parlare di inclusione come conseguenza dell’evoluzione dei processi di inserimento (anni ’70-‘80), integrazione (anni ’90-2000). Una delle caratteristiche distintive della scuola italiana è la particolare attenzione verso l’inclusione che si è affermata nel corso dei decenni con un excursus legislativo che ci ha condotto alla situazione attuale. Oggi il percorso di inclusione ci appare quasi scontato ma invero è frutto di un lungo e faticoso iter legislativo che parte dai lontani anni ’70. Una normativa certamente molto complessa, reputata oggi come la migliore al mondo, segno evidente di uno stato civile e democratico. Di questo lungo cammino, dal secolo scorso ad oggi, emerge un percorso normativo che ha interessato non soltanto la legislazione primaria ma anche quella secondaria e che, per comodità concettuale e di esposizione, può dividersi in più fasi non soltanto storiche ma anche, e soprattutto, ideologiche che vedono un primo periodo ante repubblicano, un successivo periodo che potremmo definire “costituzionale” seguito da ulteriori tre fasi corrispondenti ed identificabili con i concetti pedagogici di “inserimento”, “integrazione” e, per arrivare più vicino a noi, di “inclusione”.

La presenza sempre più rilevante, negli ultimi anni, di alunni stranieri nelle Istituzioni scolastiche italiane, sia a livello comunitario ma soprattutto extracomunitario, ha reso necessari molteplici interventi sia normativi che confermano la scelta finora operata dal Ministero, rimarcando la direzione sempre più accelerata e sostenuta, sia pedagogici verso un modello integrato, interculturale e multiculturale.

Approfondimento Basti pensare, per dare l’ordine di grandezza del fenomeno, il numero di alunni con cittadinanza non italiana nelle nostre scuole è passato dai 430.000 del 2006 (anno di emanazione delle prime Linee Guida) agli 830.000 del 2014. Nell’anno scolastico 2018/2019 le nostre Istituzioni scolastiche hanno accolto ben 860.000 studenti con cittadinanza non italiana pari al 9,7% della popolazione studentesca complessiva (erano il 9,4% nel 2016/2017).   Giova evidenziare che un decimo dei nostri studenti è di origine straniera. Riportiamo i dati: «Il dato nazionale del 9,7% di alunni di origine migratoria riassume una distribuzione territoriale tutt’altro che omogenea. La Lombardia è la Regione con il più alto numero di studenti con cittadinanza non italiana (213.153), circa un quarto del totale presente in Italia (25,3%). Le altre Regioni con il maggior numero di studenti stranieri sono Emilia Romagna, Veneto, Lazio e Piemonte che ne assorbono una quota compresa all’incirca tra il 9% e il 12%.» Questo numero è in continua evoluzione e crescita anche in occasione dell’attuale crisi. «L’Europa è il continente da cui provengono quasi la metà dei nostri alunni stranieri. La Romania, con 158.000 studenti, e l’Albania, con 116.000, da sole fanno un terzo del totale degli alunni stranieri in Italia. Tra gli studenti africani, i più rappresentati in Italia sono i Marocchini (105.000). La Cina è il Paese di provenienza di oltre 55.000 studenti (6,4%), con una crescita negli ultimi 10 anni di quasi l’80%.» Per maggiori informazioni si rimanda al sito ministeriale dal link: https://www.miur.gov.it/-/scuola-pubblicati-i-dati-sugli-studenti-con-cittadinanza-non-italiana-nell-a-s-2017-2018

Oggi assistiamo ad una crisi umanitaria senza precedenti, proprio nell’antico continente (Europa), culla della civiltà ma anche luogo di storici scontri. La crisi trae le sue origini da antiche frizioni tra i paesi dell’alleanza atlantica (NATO) e l’ex Unione sovietica, oggi Russia. I numeri, già di per sé oggi impietosi (si parla di un numero ingente, milioni di profughi), sono purtroppo destinati a crescere e salire nei prossimi giorni. L’accoglienza di questi profughi (minori o adulti) che fuggono dagli eventi bellici, verso destinazione e luoghi sicuri (paesi e territori neutrali) è un dovere etico, morale e civile per ognuno di noi. Oggi i territori maggiormente interessati sono le regioni settentrionali del nord-est in particolare il Veneto, il Friuli, il Trentino Alto Adige e la Lombardia. Quest’ultima come si è già detto è la regione che continua ad accogliere il più alto numero di studenti con cittadinanza non italiana, circa un quarto dell’ammontare complessivo.

È un dato di fatto, da quando è esploso il conflitto in Ucraina, il Ministero dell’Istruzione fin da subito si è attivato per fornire alle Istituzioni scolastiche indicazioni chiare e precise consentendo ai minori in età scolare la prosecuzione del percorso educativo bruscamente interrotto. Inoltre il Ministero ha reperito risorse finanziarie utili per l’accoglienza e l’integrazione delle studentesse e degli studenti ucraini in fuga dalla guerra, senza o con le loro famiglie di origine, in molti casi “tragicamente” da soli, famiglie smembrate e pertanto costrette ad una separazione per un tempo ancora indefinito.

Approfondimento Giova evidenziare che la normativa della scuola italiana impone l’accoglienza degli scolari ucraini nelle classi regolari, in base all’età anagrafica (gruppo dei pari) auspicando, nel contempo, tutte le forme possibili di inclusione scolastica con azioni di supporto ai processi interculturali.

Risorse che sono destinate a rispondere a specifici bisogni dei minori, caratterizzati da una peculiare fragilità, non solo di chi non conosce la lingua straniera (evidente barriera linguistica) ma di chi è costretto all’improvviso ad abbandonare tutto per sfuggire al conflitto e alla morte, lasciando la propria terra, la propria casa e i propri affetti, per cercare nuove opportunità. Eventi drammatici che hanno segnato le loro vite, con sofferenza, privazioni e perdite.

Anche il Ministero dell’Interno si è prontamente mobilitato predisponendo delle utili “Linee guida” (che saranno oggetto di successivi aggiornamenti) in collaborazione con il Dipartimento della Protezione civile, disponibili in lingua: ucraina, inglese e italiana. Il Vidimale insieme al Dipartimento hanno realizzato una scheda appositamente dedicata ai profughi ucraini in arrivo nel nostro paese, per favorire la loro regolare permanenza sul territorio nazionale. Tra le indicazioni ivi contenute ci sono: gli obblighi sanitari da rispettare secondo la normativa italiana anti “Sars-Cov-2”, altre vaccinazioni difterite, tetano, pertosse, poliomielite etc., le modalità per regolarizzare la propria posizione e altre informazioni. Per maggiori indicazioni e per la consultazione delle linee guida si rimanda al sito ufficiale ministeriale consultabile dal link: https://www.interno.gov.it/it/info-utili-lingresso-dei-profughi-ucraini-italia

Approfondimento Giova evidenziare che le Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine, pubblicate dal Ministero dell’Istruzione e dal Garante per l’Infanzia nel dicembre 2017, trattano aspetti più squisitamente pratici, sanitari e amministrativi, relativi all’iscrizione a scuola deli alunni con cittadinanza non italiana, all’inserimento in classe, alla documentazione del percorso scolastico. Le linee Guida riportano le firme dell’ex Ministro, On. Valeria Fedeli e la dott.ssa Filomena Albano, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza. Come rinvenibile nel comunicato del 11 dicembre 2017: «contengono indicazioni e suggerimenti concreti, a tutti i livelli, dalla governance tra istituzioni diverse, con una chiara e necessaria definizione di “chi fa che cosa”, alla gestione della classe e delle relazioni tra gli allievi, […] Pertanto la peculiarità di questo documento è di aver posto l’attenzione sulle alunne e gli alunni fuori famiglia a conferma dell’attenzione della scuola italiana alla centralità della persona in relazione con l’altro.» Dal link è possibile consultare e scaricare le linee guida: https://www.miur.gov.it/-/scuola-fedeli-e-albano-firmano-le-linee-guida-per-il-diritto-allo-studio-delle-alunne-e-degli-alunni-fuori-dalla-famiglia-di-origine Le citate Linee guida, infine, invitano le Istituzioni scolastiche ad accertarsi se sono state praticate o meno ai minori in ingresso le vaccinazioni obbligatorie, richiedendo contestualmente la presentazione della relativa documentazione sanitaria, eventualmente in loro possesso. Ricordiamo che il Decreto legge «Lorenzin» del 7 giugno 2017, n. 73, «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci», ha previsto 10 vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, compresi i minori stranieri non accompagnati. Il Decreto «Lorenzin» ha avuto, al suo tempo, grande risonanza mediatica in quanto ha incrementano notevolmente il numero di vaccinazioni, in cui erano sottoposti tutti i minori. Infatti prima dell’introduzione del summenzionato decreto, le uniche vaccinazioni obbligatorie erano quelle previste dall’art. 117 comma 1 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 meglio conosciuto come “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.115 del 19 maggio 1994. Ricordiamo che in caso di perdita o assenza del certificato (libretto di vaccinazioni), sarà necessario confrontarsi con l’ASL di riferimento per le opportune procedure e verifiche, al fine di regolarizzare la posizione dell’alunno/a. Giova evidenziare che in nessun caso, la mancanza del libretto vaccinale o ancora l’irregolarità dello stesso, può giustificare il rigetto dell’iscrizione o della frequenza del minore straniero da parte dell’Istituzione scolastiche che deve rimanere, dunque una assoluta priorità.

Riferimenti normativi

In tema di inclusione di minori stranieri in obbligo formativo (accompagnati o meno), la materia è notoriamente molto complessa e articolata, caratterizzata da norme, circolari, note, nonché obblighi e vincoli, caratterizzata anche da un continuo e costante aggiornamento del quadro normativo di riferimento. L’orientamento è ormai chiaro, si va verso la piena inclusione degli studenti. Di seguito si presentano, in modo sintetico, i riferimenti legislativi e i documenti più importanti che, negli ultimi 30 anni, hanno gradualmente definito il tema.

L’inclusione degli alunni stranieri parte da lontano. La norma di riferimento, pilastro normativo in materia di accoglienza scolastica è l’art. 38 del Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” conosciuto semplicemente come “Testo Unico sull’immigrazione”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998 – Suppl. Ordinario n. 139. Il Testo Unico garantisce il diritto allo studio ai minori stranieri insistenti sul territorio italiano.

Art. 38 Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 Si riporta lo stralcio dei primi commi con il suggerimento della lettura integrale dal link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1998/08/18/098G0348/sg  «c. 1 I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica. c. 2 L’effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l’attivazione di appositi corsi ed iniziative per l’apprendimento della lingua italiana. c. 3 La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d’origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni. c. 5 Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono: a) l’accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l’attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie; b) la realizzazione di un’offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell’obbligo; c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel Paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell’obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore; d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana; e) la realizzazione di corsi di formazione, anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per l’Italia». 

Successivamente, meritevole di essere menzionata, è la Circolare Ministeriale n. 24 del 01 marzo 2006, prot. n. 1148/A6. La citata circolare introduce per la prima volta le “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” fornendo un quadro riassuntivo di indicazioni operative per l’organizzazione delle Istituzioni scolastiche e l’attivazione di misure volte all’inserimento degli alunni stranieri, confermando la scelta interculturale della precedente Circolare Ministeriale n. 205 del 22 luglio 1990 rubricata “La scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri. L’educazione interculturale” dove si introduceva (anch’essa per la prima volta), il concetto di educazione interculturale.

Circolare consultabile dal link: http://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cm205_90.html

Approfondimento Nella C.M. 205/90 viene ribadito che l’educazione interculturale non è una disciplina aggiuntiva, ma una dimensione trasversale, uno sfondo che accomuna tutti gli insegnanti e gli operatori scolastici. Il pluralismo culturale e la complessità del nostro tempo richiedono necessariamente una continua crescita professionale di tutto il personale della scuola. Diventa, quindi, prioritario il tema della formazione, iniziale e in servizio, e della formazione universitaria dei docenti.

Come esplicitato in premessa, l’obiettivo della citata circolare n. 24, è quello di presentare un insieme di orientamenti condivisi sul piano culturale ed educativo, di individuare alcuni punti fermi sul piano normativo e di dare alcuni suggerimenti di carattere organizzativo e didattico al fine di favorire l’integrazione e la riuscita scolastica e formativa. Per la consultazione si rimanda dal link: https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2006/cm24_06.shtml

Successivamente il Ministero, ad otto anni di distanza, con nota prot. n. 4233 del 19 febbraio 2014, firmata dall’ex Ministro prof.ssa Maria Chiara Carrozza, ha emanato le nuove “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”, che difatti costituiscono l’aggiornamento della circolare 24/2006, «frutto di un lungo lavoro di raccolta ed elaborazione di dati e di esperienze effettuato dall’ufficio ‘Immigrazione, orientamento e lotta all’abbandono scolastico’ della Direzione generale per lo Studente del Miur» consultabile dal sito ufficiale dal seguente link: https://www.istruzione.it/archivio/web/ministero/focus190214.html

Approfondimento Anche la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 sui bisogni educativi speciali conosciuta come direttiva “BES” sollecita particolare attenzione all’inclusione degli alunni stranieri invitando ad adottare una didattica inclusiva che non lasci indietro nessuno, scaricabile e consultabile dal link https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/direttiva+ministeriale+27+dicembre+2012.pdf/e1ee3673-cf97-441c-b14d-7ae5f386c78c?version=1.1&t=1496144766837   Sempre in tale ottica, l’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura del Miur ha realizzato un vademecum dal Titolo “Diversi da chi”, inviato alle scuole nel settembre 2015, contenente dieci raccomandazioni e proposte operative tratte dalle migliori pratiche (best practises), per una più efficace e corretta organizzazione dell’accoglienza e dell’integrazione degli alunni stranieri, puntando sullo sviluppo di una formazione capillare e non sporadica dei dirigenti scolastici e degli insegnanti, scaricabile dal link: https://www.miur.gov.it/documents/20182/2223566/diversi+da+chi.pdf/90d8a40f-76d2-3408-da43-4a2932131d9b?t=1564667199410

L’applicazione delle disposizioni nazionali (sulle norme sull’immigrazione) e sulla condizione dello straniero, con la contestuale tutela, è garantita sia ai minori richiedenti asilo e protezione internazionale, ai sensi dell’art. 21 del Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché’ della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2015, nonché ai minori stranieri non accompagnati per i quali è prevista la predisposizione di specifici progetti che si avvalgano del ricorso o del coordinamento di mediatori culturali, ai sensi dell’art. 14 della Legge 7 aprile 2017, n. 47 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 93 del 21 aprile 2017.

Fatta questa necessaria premessa,

ci addentriamo nel merito del caso proposto, ovvero, dell’accoglienza dei minori (scolari ucraini) nelle Istituzioni scolastiche italiane, dell’assolvimento dell’obbligo formativo, delle relative responsabilità dirigenziali e i conseguenti adempimenti, indicando a tal fine le procedure fondamentali.

L’ultimo Vademecum operativo per la presa in carico e l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati risale al marzo 2021. Il Ministero dell’Interno ha emanato la circolare di accompagnamento al Vademecum operativo, prot. n. 7987 del 22 marzo 2021. La finalità del documento è fornire ai soggetti coinvolti (scuole comprese) la presa in carico dei minori stranieri non accompagnati, con indicazioni sulle procedure e sulle buone prassi connesse alle prime fasi dell’accoglienza (vedi protocolli di accoglienza). Sono inoltre illustrate le azioni da porre in essere, dai responsabili del progetto di accoglienza per la regolarizzazione del minore e la sua inclusione nel contesto scolastico. Per la consultazione si rimanda al sito ufficiale del Ministero dell’Interno dal link: https://www.interno.gov.it/it/notizie/predisposto-vademecum-sullaccoglienza-dei-minori-stranieri-non-accompagnati

Oggi, siamo di fronte ad una emergenza di carattere planetario, un fenomeno migratorio senza precedenti, che interessa non solo l’Italia, ma tutta l’Europa e che si caratterizza, pertanto, come precisa risposta alla crisi Ucraina, con l’accoglienza dei minori stranieri emigrati.

Lo stesso presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha illustrato alla Camere, i primi dati di ingresso dei cittadini ucraini in Italia. Si riporta lo stralcio della dichiarazione: «all’8 marzo sono arrivati in 21.095 cittadini, oggi sono 23.872 principalmente dalla frontiera italo-slovena: oltre il 90 per cento sono donne e bambini. Ieri 10.500 donne, oggi 12.000, gli uomini erano 2.000 ieri, oggi 2.200, i bambini 8.500 ieri e oggi 9.700. Il flusso è certamente destinato ad aumentare. […] Sul piano scolastico vogliamo garantire ai giovani ucraini il sostegno necessario per proseguire il loro percorso formativo. Sono state diramate direttive per favorire la piena integrazione delle studentesse e degli studenti ucraini, anche in raccordo con le comunità di connazionali stabilmente inserite in Italia. Accoglienza, fratellanza, solidarietà sono dimostrate da questi fatti». Lo stesso Vidimale, riporta sul sito ufficiale (aggiornato al momento di stesura del presente articolo alla data del 17 marzo 2022) il proseguire degli arrivi di persone in fuga dal conflitto in Ucraina. «Sono finora 50.649 i profughi in fuga dal conflitto in Ucraina arrivati finora in Italia. La maggioranza rimane composta da donne, 25.846, e da minori, 20.478, mentre gli uomini sono 4.325». Si sottolinea, che la maggior parte sono donne e minori. Le principali città di destinazione dichiarate al momento dell’ingresso in Italia sono ancora Milano, Roma, Napoli e Bologna.

Dunque, in risposta alla crisi ucraina, il Ministero dell’Istruzione ha emanato la Nota ministeriale AOODPIT n. 381 del 4 marzo 2022, a firma del Capo di Dipartimento, dott. Stefano Versari, avente come oggetto: “Accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli. Prime indicazioni e risorse” dove viene ribadito la necessità da parte delle Istituzioni scolastiche di assicurare ai minori stranieri (profughi ucraini) l’assolvimento dell’obbligo formativo mediante l’applicazione delle garanzie in materia di diritto all’istruzione, delle relative tutele e di partecipazione alla vita comunitaria scolastica. Come viene riportato in premessa, nella citata nota, possiamo leggere: «Il nostro Paese, insieme ai partner europei, è impegnato ad assicurare accoglienza umanitaria a coloro che fuggono dai territori coinvolti dalla guerra in atto in Ucraina. Sono molti, in rapidissima crescita, i minori in età scolare costretti a “sospendere” la consueta vita quotidiana e a lasciare la terra d’origine, per fuggire ed iniziare un incerto viaggio. Tra le molteplici esigenze cui far fronte, è prioritario assicurare loro il proseguimento del percorso educativo e formativo, anche perché possano ritrovare condizioni minime di “normalità” quotidiana

Sempre la citata nota suggerisce per massimizzare l’inclusione e ridurre il disaggio psicologico di: «avere cura, per quanto possibile, di non disperdere la rete di relazioni che uniscono tra loro i profughi o li legano a familiari presso cui trovano accoglienza, favorendo il raccordo con le comunità ucraine stabilmente inserite in Italia, al fine di evitare ogni forma di isolamento e facilitare il percorso di integrazione. Per tale ragione sarà pure necessario favorire il più possibile la conservazione di piccoli gruppi di provenienza, in primis nuclei familiari, considerando poi l’appartenenza alla medesima comunità territoriale o geografica. Nell’accogliere i bambini e i ragazzi a scuola si potrà fare riferimento alle molteplici esperienze di peer education e peer tutoring, in particolare nelle fasi iniziali di approccio all’ITABASE, come anche all’utilizzo sperimentato di materiali didattico bilingue o nella lingua madre»

È possibile scaricare la citata nota dal sito ufficiale del Ministero dal link: https://www.miur.gov.it/-/ucraina-la-scuola-si-prepara-ad-accogliere-studentesse-e-studenti-bianchi-costruiamo-la-pace-attraverso-la-solidarieta-e-l-inclusione-inviata-la-nota-

Lo stesso Ministro dell’Istruzione, prof. Patrizio Bianchi ha dichiarato che: «La scuola italiana è pronta ad accogliere bambini e ragazzi ucraini. Come Ministero stiamo predisponendo indicazioni e risorse per sostenere le comunità scolastiche in questo impegno. La pace, sulla quale tutte le nostre studentesse e i nostri studenti stanno riflettendo in questi giorni, si costruisce con la solidarietà e l’inclusione. Stiamo lavorando per far sì che ogni bambino e ragazzo in fuga dalla guerra possa essere accolto con il sostegno necessario e proseguire il proprio percorso educativo e formativo».

L’accoglienza non sarà limitata soltanto all’orario scolastico, come viene riportato nel comunicato ufficiale: «il Ministero invita le comunità scolastiche a coinvolgere i nuclei familiari e a offrire occasioni di socializzazione anche in orario extra-scolastico. Il primo stanziamento previsto per sostenere le scuole che accoglieranno questi giovani è di un milione di euro e sarà ripartito sulla base delle esigenze che verranno manifestate dagli USR, in raccordo con le Prefetture competenti. Potrà essere utilizzato per sostenere i costi della mediazione linguistica e culturale, oltre che di tutto ciò che sarà necessario a garantire l’accoglienza di bambini e ragazzi e la loro alfabetizzazione. In considerazione delle condizioni di fragilità delle studentesse e degli studenti che arriveranno, sarà fornita assistenza psicologica a loro e ai familiari. A tale scopo, le scuole potranno utilizzare i fondi stanziati per questo capitolo nella scorsa Legge di bilancio. Inoltre, gli USR coordinandosi con gli Enti locali, potranno attivare l’affiancamento di mediatori linguistici e culturali al personale scolastico

Dopo 5 giorni dalla emanazione della nota ministeriale n. 381/2022, dove si comunicava la disponibilità di un primo stanziamento di risorse finanziarie pari ad un milione di euro, destinate alle istituzioni scolastiche coinvolte direttamente nelle attività di accoglienza ed integrazione (consultabile dal link: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/accoglienza-scolastica-degli-studenti-ucraini-esuli-), il Ministero dell’Istruzione ha emanato una successiva nota, prot. n. 9584 dell’8 marzo 2022, dove vengono fornite, sempre in risposta all’emergenza, cospicue somme (20 milioni di euro) che dovranno essere utilizzate come supporto psicologico: «al fine di supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. […] e per fornire assistenza psicologica anche agli studenti e alle famiglie ucraini il cui disagio connesso all’emergenza epidemiologica è stato pesantemente aggravato dagli eventi bellici patiti

Giova evidenziare che la nota, «data la gravità e la repentinità degli eventi occorsi che non possono non aver determinato, soprattutto sui più piccoli, ricadute traumatiche» raccomanda l’utilizzo dei fondi destinati dall’art. 1, comma 697, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 310 del 31 dicembre 2021 – Suppl. Ordinario n. 49, per fornire assistenza psicologica (disagio emotivo post-traumatico) non solo alle studentesse e studenti, ma anche alle famiglie ucraine. Queste risorse, sono state predisposte, per fronteggiare eventuali manifestazioni di difficoltà e sofferenza psichica dei minori. In effetti, si tratta di una integrazione delle risorse già precedentemente assegnate lo scorso anno all’Istituzioni scolastiche per il supporto psicologico, a seguito del protocollo d’Intesa siglato tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale dell’Ordine Psicologi (CNOP), incrementate ulteriormente dalla citata Legge di bilancio 234/2021.

In data 9 marzo 2022, il Ministero dell’Istruzione ha emanato una successiva nota n. 269, a firma del Capo di Dipartimento, dott. Jacopo Greco, avente per oggetto: Apertura “Rilevazione sull’accoglienza scolastica degli alunni ucraini”. Il Ministero ha aperto con la citata nota, un’apposita funzionalità sul Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI) al fine di monitorare la dimensione del coinvolgimento delle Istituzioni scolastiche e valutare le successive azioni di competenza fornendo un preciso percorso alle Istituzioni scolastiche interessare: “SIDI ->Applicazioni SIDI -> Rilevazioni -> Gestione Rilevazioni -> Acquisizione Rilevazione ->”. Tale procedura consente di acquisire i dati: numero di alunni ucraini profughi accolti dalla scuola dopo lo scoppio del conflitto, questo: «Al fine di consentire un monitoraggio costante del fenomeno, si invitano le istituzioni scolastiche ad aggiornare i dati richiesti con tempestività». Le Istituzioni scolastiche (di ogni ordine e grado) sono impegnate, dunque, a trasmettere settimanalmente i dati richiesti, in relazione alla necessità di segnalare variazioni rispetto al dato già comunicato.

È possibile scaricare la citata nota dal link: https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=153312

Per completezza della trattazione si riporta di seguito il comunicato del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) prot. 5072 del 01 marzo 2022, in merito ai tragici eventi in Ucraina, insegna della solidarietà al popolo ucraino, vittima di una inaccettabile prevaricazione delle proprie libertà fondamentali: «Nel seguire con forte angoscia e preoccupazione gli eventi drammatici che stanno segnando le sorti dell’Ucraina, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione condanna il ricorso alla guerra da parte della Federazione russa ed esprime con viva partecipazione solidarietà al popolo ucraino, vittima di una inaccettabile prevaricazione delle proprie libertà fondamentali. Il CSPI auspica che, nella speranza di un mondo senza conflitti e senza armi, si intraprenda al più presto la via del dialogo e della diplomazia per ripristinare la pace e porre fine ad una guerra che – come ogni guerra – porta solo distruzione e vittime innocenti. Nella convinzione che la scuola è da sempre e in ogni luogo uno spazio di confronto e di dialogo, un pensiero particolare va ai bambini, agli studenti e ai docenti dell’Ucraina, costretti a subire le conseguenze di una prepotente violazione dei diritti umani, che è destinata a segnare profondamente il vissuto personale nonché il percorso scolastico, educativo e formativo delle giovani generazioni».Il comunicato è consultabile dal link:  https://www.miur.gov.it/documents/20182/6740601/comunicato+in+merito+ai+tragici+eventi+in+ucraina_prot.pdf/7fe54a7f-145f-6d61-e2ac-298c91e663d0?version=1.0&t=1646134359689

Il 17 marzo 2022 il Ministro dell’Istruzione, prof. Patrizio Bianchi, ha presentato presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Roma Tre, il documento “Orientamenti interculturali Idee e proposte per l’integrazione degli alunni e delle alunne provenienti da contesti migratori”, curato dall’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e l’educazione interculturale, che pone attenzione alla dimensione interculturale nei curricoli dell’educazione multiculturale. La scuola è il dibattito della comunità, dove si formano cittadini attivi e partecipi, in cui si sviluppano idee, conoscenze e rapporti. In un momento di rapido cambiamento culturale è cruciale, dunque, il dialogo, quale principale ponte per la costruzione di una comunità equa ed inclusiva. Il Ministro, scrive quanto segue: «l’ottica è quella di un condiviso patto educativo, in cui l’istruzione si pone al centro del cambiamento culturale, facendo tesoro degli strumenti e delle proposte volte a rilanciare lo sviluppo del Paese, inserendoli in un quadro progettuale di condivisione integrata e di corresponsabilità educativa». Nel documento si delineano proposte sulla governance (Uffici Scolastici regionali, Ambiti Territoriali e Scuole polo) sull’accoglienza e inserimento degli alunni neoarrivati, sull’insegnamento di italiano come L2, su plurilinguismo e diversità linguistica, su orientamento/riorientamento, sulla formazione dei dirigenti, dei docenti e del personale non docente e soprattutto sull’educazione interculturale. Nel documento è esplicitato che per “educazione interculturale” si intende «un processo di interazione tra soggetti appartenenti a culture diverse al fine di promuovere, nei contesti educativi, il confronto, il dialogo e la reciproca trasformazione. Riguarda tutti gli alunni e tutti i livelli di insegnamento».

Normativa di riferimento

  • COSTITUZIONE ITALIANA articolo 9
  • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA del 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti le disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
  • LEGGE 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989
  • LEGGE 6 marzo 1998, n. 40 “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
    LEGGE 30 luglio 2002, n. 189 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo
  • LEGGE 7 aprile 2017, n. 47 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati Legge n. 47/2017: Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (art. 14)
  • Legge 30 dicembre 2021, n. 234, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024
  • DECRETO LEGISLATIVO n. 286 del 25 luglio 1998, “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
  • DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 142 “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché’ della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale
  • CIRCOLARE MINISTERIALE n. 301 del 8 settembre 1989, “Inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell’obbligo. Promozione e coordinamento delle iniziative per l’esercizio del diritto allo studio
  • CIRCOLARE MINISTERIALE n. 205 del 22 luglio 1990 “La scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri. L’educazione interculturale
  • CIRCOLARE MINISTERIALE n. 73 del 2 marzo 1994, “Il dialogo interculturale e la convivenza democratica
  • CIRCOLARE MINISTERIALE n. 24 del 01 marzo 2006, prot. n. 1148/A6 “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri
  • DIRETTIVA MINISTERIALE del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica
  • Nota MIUR prot. n. 4233 del 19 febbraio 2014, nuove “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri
  • OSSERVATORIO NAZIONALE per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura del Miur, Vademecum Diversi da chi?, settembre 2015
  • Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine, MIUR e Garante per l’Infanzia, dicembre 2017
  • MINISTERO DELL’INTERNO, prot. n. 7987 del 22 marzo 2021 “Vademecum operativo per la presa in carico e l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati
  • NOTA MI AOODPIT n. 381 del 4 marzo 2022 “Accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli. Prime indicazioni e risorse
  • NOTA MI prot. n. 9584 dell’8 marzo 2022
  • NOTA MI n. 269 del 9 marzo 2022 “Apertura Rilevazione sull’accoglienza scolastica degli alunni ucraini”.
  • CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE del 24 marzo 1993, “Razzismo e antisemitismo oggi: il ruolo della scuola”.
  • CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE del 15 giugno 1993, “La tutela delle minoranze linguistiche
  • CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE prot. 5072 del 01 marzo 2022 “Solidarietà al popolo ucraino, vittima di una inaccettabile prevaricazione delle proprie libertà fondamentali
  • CIRCOLARE ASSESSORATO REGIONALE dell’Istruzione e della Formazione Professionale – Regione Sicilia, prot. 6793 del 09 marzo 2022 “Accoglienza scolastica di studenti esuli provenienti dall’Ucraina. – Prima informativa

Bibliografia