Ancora sui no vax e dintorni

Ancora sui no vax e dintorni: frammenti di una telenovela infinita

Francesco G. Nuzzaci

1. L’entrata in vigore del decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022 – Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza – sta creando nei dirigenti scolastici più di una difficoltà applicativa, vuoi per i suoi accavallantisi rimandi a norme pregresse, vuoi – e ancor più – per il susseguirsi di indicazioni ministeriali e di pareri tecnici che per un verso chiariscono le disposizioni legali e per altro verso creano fattispecie additive di difficile condivisibilità, in particolare su due punti che ci paiono decisamente critici.

1.1. Il primo punto attiene all’orario di servizio per i docenti privi del Green pass rafforzato e reso obbligatorio dal 15 dicembre 2021, cioè non vaccinati, ai quali è precluso, fino al 15 giugno 2022, “lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni” e pertanto impiegabili nella didattica a distanza qualora richiesto da alunni/studenti positivi (direttamente se maggiorenni, altrimenti dalle famiglie) e in tutte le attività funzionali alla prestazione istituzionale loro propria: attività, anche collegiali, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento, formazione …, senza che si arrivi a un loro demansionamento, costringendoli in incombenze amministrative o addirittura esecutive proprie dei profili del personale ATA, sino al presidio del centralino della scuola, atteso che la generica formulazione dell’articolo 8, comma 4 del DL 24/2022, “attività di supporto alla istituzione scolastica”, pure sembrerebbe consentirlo.

Nulla però dice la legge sul loro orario di servizio. Ma, trattandosi di attività funzionali all’insegnamento, ragionevolmente dovrebbero essere espletate entro l’orario contrattualmente previsto per i docenti: 18 o 24 o 25 ore di attività didattiche e fino a 40+40 ore non d’insegnamento come programmate dagli OO.CC e inserite nel PTOF, più collaterali ed eventuali tempi anche non quantificabili (accoglienza degli alunni in classe all’inizio delle lezioni e loro assistenza all’uscita, preparazione delle lezioni, correzione dei compiti …).

Sicché l’imposizione a questi docenti delle 36 ore di servizio in una mera nota congiunta dei due capidipartimento in risposta a quesiti (prot. 659 del 31.03.2022) è il frutto di un’impropria estensione analogica di distinte e autonome fattispecie: docenti dichiarati, in esito a visita medico-collegiale, temporaneamente o permanentemente inidonei all’insegnamento ma idonei in altre mansioni, che domandino – in alternativa all’istituto della malattia o alla loro collocazione in quiescenza – il passaggio nei ruoli amministrativi della scuola (ex DL 104/2013 con legge di conversione 128/2013 e regolamentazione nel CCNI del 23 giugno 2008) ; docenti che vogliano svolgere, sempre previa stipula di apposito contratto, le funzioni di cui all’articolo 26 della legge 448/1998 (si tratta di comandi per l’attuazione dell’autonomia scolastica o presso altre amministrazioni o altri enti); docenti che intendano essere destinati a progetti nazionali di cui alla legge 107/2015; etc.

Né ha pregio l’assimilazione dei soggetti non vaccinati ai c.d. lavoratori fragili, per i quali la nota ministeriale n. 1585 dell’11.9.2020 quantifica l’orario di lavoro in 36 ore settimanali, ma avendo essi la facoltà di usufruire dell’assenza per malattia e così sottraendosi a questo aggravio.

In buona sostanza, si mescolano situazioni variegate sull’orario di lavoro contrattualmente regolato per legittimare – creandosi abusivamente una norma ad hoc – una definizione oraria tipica del personale ATA siccome estesa al personale docente non vaccinato e/o non vaccinabile.

1.2. Il secondo punto, che parimenti non persuade, attiene a quel passaggio che si legge nella nota congiunta dei due capidipartimento del Ministero, n. 461 dell’1 aprile 2022, sulle generali misure di sicurezza di carattere sanitario: che il possesso del Green pass rafforzato non è necessario ai docenti esentati dalle vaccinazioni (non vi è cenno dei guariti da Covid in attesa di vaccinazione nei tempi previsti da pregresse disposizioni di legge e dal Ministero della salute), che pertanto possono svolgere le attività didattiche con gli alunni.

Inutile rimarcare che qui la legge non prevede questa gratuita aggiunta, per il semplice fatto che la esclude volutamente, laddove limita expressis verbis le attività didattiche a contatto con gli alunni ai soli docenti che hanno completato il ciclo delle vaccinazioni.

E dice, la nota, esattamente l’opposto rispetto al parere dell’Avvocatura distrettuale dello Stato (Affare legale CS 476/2022 Avv. L. Gemini), sul regime normativo applicabile al personale docente non vaccinato ma in possesso del certificato di guarigione.

Ritiene l’Avvocatura che la sopravvenuta normativa sul punto consente l’attività didattica a contatto con gli alunni solo ai docenti che abbiano completato l’obbligo vaccinale: esclude pertanto i guariti in attesa di vaccino (e fino a quando non si vaccinino); ed esclude “per ragioni di coerenza sistematica, prima ancora che di interpretazione letterale delle disposizioni introdotte con il DL 24/2022 … anche il personale docente esentato dalla vaccinazione”.

Essendo un parere richiesto da un’istituzione scolastica, è senz’altro recessivo a fronte della parola ufficiale del Ministero. Ma sembra in procinto di essere fatto proprio da alcuni uffici scolastici regionali, con il risultato che a confusione si aggiungerà confusione.

2. In questo scenario disastrato, il buon senso dovrebbe indurre i dirigenti scolastici a osservare scrupolosamente le indicazioni ministeriali. Di modo che, quando sorgerà il contenzioso, in giudizio andrà l’Amministrazione quale soggetto processuale passivo. E, non risultando violate norme penali, nulla avrebbero questi da temere in caso di sua soccombenza, non potendosi – contraddittoriamente – imputare loro il dolo o la colpa in un’ipotetica intentata azione di rivalsa.

All’opposto, arrischiandosi a interpretare personalmente la legge, potrebbero essere destinatari di un procedimento disciplinare o addirittura essere denunciati alla Procura regionale della corte dei conti per danno all’erario!

3. Perché contenzioso vi sarà, essendo subito partita la giostra messa in moto da alcune sigle sindacali, che avrebbero già depositato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, gratuito per gli iscritti, per domandare, con un giudizio nel merito, “l’annullamento (sic!) della normativa (leggi efonti equiparate, non semplici atti/provvedimenti amministrativi, si badi bene!) o la sua disapplicazione, che impone l’obbligo vaccinale per i dipendenti scolastici”. E, dopo il ritorno in servizio del predetto personale, si pensa “essere giunto il momento del recupero delle somme stipendiali sottratte”:conla mera presentazione di quello che è pur sempre un ricorso amministrativo, che avrebbe “messo in evidenza tutta l’illegittimità dell’uso della certificazione verde anti Covid-19”.

Un’illegittimità altresì inferita dal semplice fatto che più giudici, ordinari e amministrativi, “hanno posto seri dubbi sulla costituzionalità dell’obbligo vaccinale”. Sicché, con i propri legali, le stesse assicurano di volersi costituire in giudizio “in merito all’ordinanza di non manifesta infondata costituzionalità della norma che ha introdotto l’obbligo vaccinale”; e qualora vi sia una risposta di accoglimento, il personale a suo tempo sospeso potrà ottenere il risarcimento dovuto: “i mancati stipendi, oltre che l’assegno alimentare invece fino ad oggi negato”. Assegno alimentare che quindi dovrebbe aggiungersi alla restituzione dello stipendio!

Oltre a ciò, sempre le medesime sigle, patrocineranno un ricorso gratuito, aperto ai propri soci e a chi si iscriverà all’atto della pre-adesione, che vedrà come controparte i datori di lavoro, cioè i dirigenti scolastici, avverso i loro ordini di servizio e/o circolari che prescrivano a docenti loro dipendenti l’espletamento di altre mansioni e con orario di servizio di 36 ore.

Un consolidato copione, abbondantemente conosciuto.