Proroga contratto supplenza

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Proroga contratto supplenza e rientro docente titolare dopo il 30 aprile

di Cettina Calì

I supplenti hanno, molto spesso, nel caso in cui l’assenza del docente titolare non venga comunicata in un’unica soluzione, contratti di lavoro caratterizzati da continue proroghe e/o conferme.

All’art. 37 del CCNL/2007, prorogato ai sensi dell’art. 1, comma 10, del CCNL 2016-2018, così si trova scritto“Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.

Per calcolare i 150 giorni utili per la riconferma della supplenza dopo il 30 aprile bisogna partire dall’ultima assenza comunicata dal docente titolare e fare un calcolo a ritroso. Tra una richiesta di assenza – per malattia, per dottorato di ricerca, per aspettativa etc. – e la successiva non vi deve essere da parte del docente titolare la ripresa del servizio. In molti casi accade che il docente titolare si assenti sino al giorno prima dell’interruzione per le vacanze di Natale e durante tutto il periodo di sospensione delle lezioni non produca alcuna certificazione di assenza, per poi riassentarsi a partire dal 7 gennaio fino al 30 aprile o data successiva. In questo caso al supplente in servizio fino al 22 dicembre viene confermato, per continuità didattica, il contratto dal 7gennaio, così come previsto dall’art. 7/5 DM 131/07.

Il MIUR con una propria nota – n. 16294 del 28/10/2016 – ha richiamato l’Orientamento dell’ARAN in cui viene specificato che “…i periodi di sospensione dell’attività didattica rientrano nel computo dell’assenza continuativa del docente, che l’inclusione di tali periodi nella norma ha lo scopo di garantire la continuità didattica degli alunni, fondamentale per il loro successo formativo e didattico.”. Tale precisazione è stata fatta perché “…ai fini della loro esclusione dal computo -150 o 90 giorni – , è ritenuta essenziale l’effettiva ripresa dell’attività lavorativa del dipendente”.

Infatti, ciò che conta, ai fini della tutela della continuità didattica e per garantire il diritto allo studio degli alunni, è l’assenza del titolare rispetto alla classe/i, che permane anche qualora lo stesso insegnante rientri in servizio “in modo puramente fittizio” nei periodi durante i quali è prevista la sospensione delle attività didattiche (come per le vacanze di Natale).

I 150 giorni di assenza, utili per la riconferma dopo il 30 aprile, vengono diminuiti nel caso in cui il docente supplente venga nominato nelle ultime classi dei corsi di studio. Infatti, in quest’ultima circostanza il docente-supplente per essere riconfermato dopo il 30 aprile deve aver svolto 90 giorni di servizio continuativo. Se ilsupplente ha svolto il proprio servizio sia in una classe terminale che in una intermedia e ha prestato la propria attività lavorativa per meno di 150 giorni, ma per più di 90 , otterrà la conferma solo nella classe terminale del corso di studi ed il titolare, anche se rientrato dopo il 30 aprile, rimarrà a disposizione dell’istituzione scolastica nelle ore di servizio previste per la classe terminale e, al contrario, verrà impiegato nelle classi non terminali per le attività di docenza.