GdL di Torino e Cuneo: altre 4 immissioni in ruolo per i ricorrenti pettine

GdL di Torino e Cuneo: altre 4 immissioni in ruolo per i ricorrenti pettine ANIEF

 

Nuove vittorie in Tribunale per i ricorsi “pettine” ANIEF: presso i Tribunali di Torino e Cuneo decretate altre 4 immissioni in ruolo con retrodatazione giuridica della nomina. Gli avvocati ANIEF Fabio Ganci e Walter Miceli continuano a far valere in tribunale i diritti dei nostri iscritti contro le “code della vergogna” istituite dal MIUR nelle graduatorie 2009/2011.

 

Presso il Tribunale di Torino, con l’intervento del nostro attivissimo legale di fiducia sul territorio, Avv. Giovanni Rinaldi, tre diversi giudici del lavoro arrivano alla medesima conclusione di pieno accoglimento dei ricorsi promossi dall’ANIEF avverso l’esclusione dei nostri iscritti dalle immissioni in ruolo relative agli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 in virtù del loro iniquo collocamento “in coda” nelle graduatorie d’interesse. I ricorrenti, infatti, possedevano punteggio maggiore rispetto agli effettivi immessi in ruolo e hanno rivendicato il loro diritto, costituzionalmente garantito, al rispetto del merito e del corretto posizionamento in graduatoria.

 

Stesso risultato ottiene l’ottimo Avv. Rinaldi presso il Tribunale di Cuneo, in cui il Giudice del Lavoro accerta e dichiara il diritto della nostra ricorrente all’immissione in ruolo retrodatata a far data dal 1° settembre 2009. MIUR soccombente, dunque, in tutti e quattro i ricorsi patrocinati dall’ANIEF e condannato al pagamento delle spese di lite quantificate in complessivi € 6.950.

 

Ancora una volta le ragioni dell’ANIEF hanno ottenuto giustizia e quel diritto che da anni il nostro sindacato propugna come irrinunciabile all’interno delle graduatorie, viene quotidianamente avallato dai giudici di tutta Italia. Nell’ultima sentenza ottenuta a Torino, il Giudice – Dott. Denaro – constata, infatti, che “la sussistenza di un diritto all’inserimento a pettine non forma oggi più oggetto di sostanziale contestazione e ciò neppure ad opera dell’amministrazione convenuta”.