Giornata internazionale contro l’omofobia, il MI scrive alle scuole

da Tuttoscuola

di Anna Maria De Luca

Il Ministero dell’Istruzione ha inviato a tutte le scuole, per il 17 maggio,  una nota a firma del direttore generale Maria Assunta Palermo, per invitare “i docenti e le scuole e di ogni grado, nell’ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa,   a creare occasioni di approfondimento con i propri studenti sui temi legati alle discriminazioni, al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nell’ambito dei principi nazionali e internazionali”.

Il 17 maggio, con risoluzione del Parlamento Europeo del 26/04/07, è la Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, nonché contro ogni forma di atteggiamento pregiudiziale basato sull’orientamento sessuale. “Il Ministero – si legge nella nota – è da anni impegnato a favorire e costruire una scuola aperta e inclusiva, che valorizzi le singole individualità e educhi alla cultura del rispetto per prevenire e contrastare ogni forma di violenza e discriminazione in adesione ai principi e ai diritti fondamentali sanciti a livello internazionale dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e in più articoli dal Trattato sull’Unione europea.  La Costituzione italiana, all’art. 3 sancisce: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali (…). Per l’alto valore dell’iniziativa, si prega di assicurare un’ampia e tempestiva diffusione della presente nota presso tutte le istituzioni scolastiche.

Il tema, come noto, ha suscitato in passato grandi polemiche per cui il Ministero intervenne nel 2015, con la nota  n. 1972 del 15 settembre, rispondendo ai dubbi dei genitori nati da una non corretta interpretazione del comma 16 della legge 107/2015 di Riforma su “La Buona Scuola” che recita testualmente: “Il piano triennale
dell’offerta formativa assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119”

Nella nota il Ministero spiegava che “la finalità del suddetto articolo non è, dunque, quella di promuovere pensieri o azioni ispirati ad ideologie di qualsivoglia natura, bensì quella di trasmettere la conoscenza e la consapevolezza riguardo i diritti e i doveri della persona costituzionalmente garantiti, anche per raggiungere e maturare le competenze chiave di Cittadinanza, nazionale, europea e internazionale, entro le quali rientrano la promozione dell’autodeterminazione consapevole e del rispetto della
persona, così come stabilito pure dalla Strategia di Lisbona 2000. Nell’ambito delle competenze che gli alunni devono acquisire, fondamentale aspetto riveste l’educazione alla lotta ad ogni tipo di  discriminazione, e la promozione ad ogni livello del rispetto della persona e delle differenze senza alcuna discriminazione. Si ribadisce, quindi, che tra i diritti e i doveri e tra le conoscenze da trasmettere non rientrano in nessun modo né “ideologie gender” né l’insegnamento di pratiche estranee al mondo educativo”.

Del resto, le leggi di riferimento del comma 16 della legge 107 non hanno fatto altro che recepire in sede nazionale quanto si è deciso nell’arco di anni, con il consenso di tutti i Paesi, in sede Europea, attraverso le Dichiarazioni, e in sede Internazionale con le Carte:  la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica – Istanbul, redatta l’11 maggio 2011, ratificata dal Parlamento Italiano con voto unanime di tutte le forze politiche all’unanimità e che ha sua volta recepito i precedenti riferimenti giuridici; la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ( 1950) e i suoi Protocolli; la Carta sociale europea ( 1961, riveduta nel 1996); la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (2005) e la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (2007).  Ma anche le raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d’Europa: Raccomandazione Rec (2002) sulla protezione delle donne dalla violenza, Raccomandazione CM/Rec (2007)  sulle norme e meccanismi per la parità tra le donne e gli uomini, Raccomandazione CM/Rec (2010)  sul ruolo delle donne e degli uomini nella prevenzione e soluzione dei conflitti e nel consolidamento della pace, e le altre raccomandazioni pertinenti. La sempre più ampia giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che enuncia norme rilevanti per contrastare la violenza nei confronti delle donne; il Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966); il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966); la Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (  1979) e il suo Protocollo opzionale (1999); la Raccomandazione generale n° 19 del CEDAW sulla violenza contro le donne; la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia (1989) e i suoi Protocolli opzionali (2000) e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006); lo statuto di Roma della Corte penale internazionale (2002); i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario, in particolare la quarta Convenzione di Ginevra , relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra (1949) e i suoi Protocolli addizionali I e II (1977)  che prevedono (Articolo 14 – Educazione 1): “Le parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all’integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi”.