Esami di Stato 2022, lo spettro del Covid: cosa fare se un candidato o un insegnante è positivo?

da La Tecnica della Scuola

Di Carla Virzì

Mentre si avvicinano le date di apertura degli esami di Stato 2022, prima per i ragazzi e le ragazze del primo ciclo (i primi scritti già in questa settimana,13-18 giugno); poi per quelli del secondo ciclo, che inizieranno il 22 giugno con la prova di italiano, a partire dalle ore 8:30, insegnanti e alunni si pongono il problema del contagio da Covid 19, che potrebbe creare difficoltà al normale svolgimento degli esami di Stato.

Ricordiamo dunque cosa succede nell’eventualità in cui un candidato o un membro della commissione fosse riscontrato positivo al virus.

ORDINANZA 64/2022 – PRIMO CICLO

ORDINANZA 65/2022 – SECONDO CICLO

Secondo ciclo

Nel caso degli studenti del secondo ciclo, i candidati che, per sopravvenuta impossibilità dovuta a malattia o ad altri gravi documentati impedimenti, non possono lasciare il proprio domicilio per l’effettuazione del colloquio inoltrano al presidente della commissione d’esame motivata richiesta di effettuazione del colloquio a distanza, corredandola di idonea documentazione. Il presidente della commissione dispone la modalità d’esame in videoconferenza.

Relativamente alle prove scritte, invece, che debbono obbligatoriamente essere effettuate in presenza, i candidati vengono rinviati alle sessioni suppletiva o straordinaria.

Primo ciclo

Nel caso degli studenti del primo ciclo, l’ordinanza ministeriale dispone che:

i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio presentano istanza, corredata di idonea documentazione, al presidente della commissione per poter svolgere il colloquio al di fuori della sede scolastica. Il presidente della commissione dispone la modalità di svolgimento del colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. In ogni caso le prove scritte devono essere svolte dai candidati in presenza;

per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d’esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico, salvo diversa disposizione connessa all’andamento della situazione epidemiologica.

Quanto alle commissioni?

Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi in videoconferenza. Nell’ambito della verbalizzazione delle operazioni, viene riportato l’eventuale svolgimento di una o più riunioni in modalità telematica.

Nei casi in cui uno o più componenti della commissione d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione può disporre la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.

In particolare, per la scuola del secondo ciclo, l’ordinanza ministeriale dispone, nell’articolo 13, come debba avvenire la sostituzione dei componenti delle commissioni.

Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall’insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal dirigente/coordinatore nel caso dei componenti, dall’USR nel caso dei presidenti. Altri dettagli al LINK.