Sentenza n°8973/2022 del TAR Lazio sez. III BIS

PRIMA SENTENZA IN ITALIA IL TAR LAZIO ACCOGLIE IL RICORSO E ANNULLA IL DECRETO COLLETTIVO CON LE MISURE COMPENSATIVE ILLEGITTIMO PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE PREVISTO DAL D.LGS.N°206/2007

Di poco fa la notizia del deposito della sentenza del TAR Lazio-Roma n°8973/2022 con cui la Sez III Bis del TAR Lazio, ha accolto il ricorso ad oggetto l’annullamento di un decreto contenente misure compensative che numerosi abilitati in Romaniaavrebbero dovuto espletare, negando però il loro diritto di opzione alla prova attitudinale prevista dal D.lgs.n°206/2007.

Tale pronuncia secondo l’Avv. Maurizio Danza del Foro di Roma Prof. Diritto Istruzione e Ricerca ISFOA difensore dei ricorrentiriveste particolare rilevanza, poiché nel corso del processo, il Collegio e l’Avvocatura dello Statoavevano eccepito profili di inammissibilità del ricorso collettivo con riferimento alle posizioni dei ricorrenti, benchè la decisione di unificare  le posizioni dei singoli ricorrenti nel decreto gravato, fosse stata assunta dal Ministero Istruzione su conforme parere della Avvocatura dello Stato. Le sentenze infatti, si pongono in evidente controtendenza con il recente orientamento del TAR Lazio che ha dichiarato la inammissibilità di numerosi ricorsi collettivi.

Quanto al merito, con l’atto introduttivo del giudizio i ricorrenti chiedevano l’annullamento del decreto impugnato nella parte in cui prevedeva le sole misure compensative ai sensi dell’art.22 del D.Lgs 206/2007 consistenti in 300 ore in due anni scolastici di tirocinio con riferimento al titolo dei ricorrenti ritenuti validi, a seguito di sentenza del Consiglio di Stato n°4825/2020 ma senza menzionare la prova attitudinale, prevista dall’art.22 del D.Lgs.n°206/2007. Orbene, a seguito della discussione di merito del 21 giugno, il Collegio oltre a prendere atto della infondatezza della tesi circa la ammissibilità del ricorso collettivo, ha riconosciuto nel merito la fondatezza dei ricorsi e stigmatizzando la violazione dell’art 22 del D.lgs.n°206/2007 poiché il Ministero Istruzione non aveva garantito il diritto di scelta tra prova attitudinale e misure compensative previsto dalla legge. A tal proposito infatti il Collegio ha ritenuto in motivazione come “ Al contrario, il collegio ritiene non rispondente ai citati parametri la mancata previsione dell’opzione rappresentata dallo svolgimento di una prova attitudinale, idonea a certificare le capacità acquisite da parte delle ricorrenti nell’attività diretta al conseguimento del titolo in Romania. Tale omessa previsione da un lato appare non ragionevole posto che, mediante la prova attitudinale, le ricorrenti ben possono dimostrare di aver acquisito adeguate conoscenze e capacità per lo svolgimento dell’attività di docente in Italia e, dall’altro, appare viziata da eccesso di potere in relazione alla espressa previsione di una tale prova attitudinale per tutti i numerosi altri docenti che hanno invece conseguito il titolo in Romania e del quale chiedono il riconoscimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.