Come coordinare le norme scolastiche?

Come coordinare le norme scolastiche?

di Gennaro Palmisciano *

È stato richiesto il parere se la norma che prevede l’esenzione da qualsiasi documentazione per un candidato esterno all’esame di stato II grado sia compatibile con la normativa contenuta nel d.lsg. 62 del 2017.

In attuazione della delega al governo in tema di riordino, semplificazione e codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione sono stati emanati nel 2017 otto decreti legislativi, a  firma del ministro Valeria Fedeli, tra cui in tema di valutazione il d.lsg. 62 del 2017.

Il Governo ha esercitato otto delle nove deleghe previste dalla legge di riforma approvata a luglio del 2015. La nona riguardava la revisione del Testo unico sulla scuola per la quale sarebbe stato previsto un disegno di legge delega specifico e successivo, il quale però non ha ancora visto la luce.

Il coordinamento delle varie norme scolastiche succedutesi è un’operazione alquanto complessa, ma comunque assoggettata a quei criteri, i quali valgono a risolvere le antinomie (i conflitti) in ambito giuridico.

I due principali criteri sono quello cronologico e quello gerarchico.

Il criterio Cronologico

Il criterio Cronologico è utile quando si verifica il caso di contrasto tra due fonti di pari rango. La norma precedente viene abrogata tacitamente da quella successiva, se non è espressamente abrogata. Esistono due forme di abrogazione, infatti, quella espressa (contenuta in una norma) e quella tacita (derivante dall’incompatibilità di una norma con altra successiva di pari rango). L’abrogazione non produce effetti retroattivi, ma da quel momento (ex nunc). La norma precedente, quindi, continua a produrre effetti, ma solo per le fattispecie antecedenti l’approvazione della norma successiva.

Il criterio Gerarchico

Il criterio Gerarchico è utile quando si verifica il caso di contrasto tra due fonti di diverso livello. La norma di livello inferiore (per es. contenuta in un regolamento) viene annullata da quella di livello più elevato (nell’esempio in una legge). L’annullamento produce effetti retroattivi (ex tunc), cioè differentemente dall’abrogazione la norma annullata, quindi, viene cassata dall’ordinamento, e viene perso qualsiasi suo effetto. 

Facciamo un esempio per rendere chiari i concetti nell’ambito del diritto scolastico.

Il d.lgs. 62 del 2017 in tema di valutazione ha introdotto nuovi criteri per l’ammissione dei candidati privatisti all’esame di Stato, i quali sono:

Art. 14Ammissione dei candidati esterni

1. Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualita’ di candidati esterni, alle condizioni previste dal presente articolo, coloro che:
a) compiano il diciannovesimo anno di eta’ entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;
b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’eta’;
c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
d) abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

Le condizioni sono alternative, ovvero per ammettere un candidato esterno basta che se ne verifica una (e non tutte e quattro contemporaneamente).

La norma contenuta nel Regio Decreto 4 maggio 1925, n. 653 (di pari rango rispetto al citato d.lgs. 62 del 2017)

Art. 46

Coloro che, nell’anno in corso, compiano i ventitrè anni di età sono dispensati dall’obbligo dell’intervallo e della presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore. I candidati dispensati dalla presentazione di titoli di ammissione inferiori debbono sottoporsi ad eventuali prove sulle materie non comprese nel programma dell’esame a cui si presentano, ma comprese in quello del corso inferiore cui corrisponde il titolo normalmente richiesto, qualora non dimostrino altrimenti di possedere adeguata preparazione nelle materie stesse.

confligge con i criteri all’art. 14 e pertanto, in base al criterio cronologico, va ritenuta tacitamente abrogata.

* Dirigente Ispettore Tecnico Ministero dell’Istruzione