Supplenze 2022, il beneficiario della legge 104/92 ha sempre diritto alla priorità nella scelta della sede?

da La Tecnica della Scuola

Di Carla Virzì

No, il beneficiario della legge 104/92 non ha sempre diritto alla priorità nella scelta della sede. Lo chiarisce la recente circolare del ministero dell’Istruzione che regolamenta le supplenze per l’anno scolastico 2022-203 e precisa in quali casi esclusivi, chi beneficia della 104 ha diritto a scegliere la sede che gli interessa in via prioritaria rispetto ad altri candidati. La priorità dipende dalla durata giuridica e dal trattamento economico relativi a quel tipo di incarico.

La circolare precisa infatti che alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell’ordine, degli articoli 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7, della legge 104/92, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l’avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l’aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio.

E viene ulteriormente precisato: in nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all’opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria.

CIRCOLARE sulle SUPPLENZE del 2022

Su quale comune si gode della priorità di scelta?

Ed è abbastanza intuitivo che solo nel caso di handicap personale la priorità di scelta si applica nei confronti di qualsiasi sede scolastica; gli aspiranti che invece assistono parenti in situazioni di handicap, godranno della priorità solo per le scuole ubicate nel medesimo comune (o nel comune viciniore) di residenza della persona assistita.

La legge 104/92

Ricordiamo che l’articolo 21 della 104/92 dispone che la persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi (o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648), assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. Quanto all’articolo 33, ai commi 5,6 e 7, si dispone che il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso. Lo stesso vale per gli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.

Vale il contratto sulla mobilità

Sempre la circolare sulle supplenze stabilisce che per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per la produzione della documentazione e della certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico.