Graduazione posizioni di dirigente scolastico

Atto di indirizzo per l’individuazione dei criteri generali di graduazione delle posizioni di dirigente scolastico: cosa non torna

A distanza di ben due mesi dalla conclusione della procedura di confronto, con il decreto dipartimentale 20 luglio 2022, n. 1791 è stato emanato l’Atto di indirizzo per l’individuazione dei criteri generali di graduazione delle posizioni di dirigente scolastico. 

Tale decreto, pubblicato solo il primo agosto scorso, definisce i criteri individuati dall’Amministrazione in coerenza con il disposto dell’art. 12, cc. 3 e 4 del vigente CCNL area V dell’11 aprile 2006, come previsto dall’art. 42 del CCNL dell’area “istruzione e ricerca” 2016-2018. Essi saranno applicati “in via sperimentale” per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e, ai sensi dell’art. 3 del decreto, sono oggetto di verifica dell’Amministrazione per una eventuale revisione al termine dell’anno scolastico 2023/2024. 

Il provvedimento è la cornice di riferimento per i singoli USR i cui Direttori generali, ai sensi dell’art. 2 del medesimo decreto, devono attestare che le singole istituzioni scolastiche abbiano inserito al SIDI i criteri. 

Detti criteri generali e i parametri numerici, declinati secondo gli indicatori della dimensione, della complessità e del contesto socio-territoriale, a nostro parere risultano deficitari. Da una parte, infatti, nell’ambito della complessità – cui è stato tuttavia conferito un maggiore peso, come auspicato dall’ANP – constatiamo tra i fattori presi in considerazione la presenza di laboratori/officine sebbene, ai fini del calcolo del punteggio dell’istituzione scolastica interessata, limitati a un massimo di quattro. Riteniamo che tale elemento, data la complessa gestione che lo caratterizza, possa contribuire al riconoscimento economico delle responsabilità poste in capo ai dirigenti scolastici, a partire da quella penale conseguente alla gestione della sicurezza. 

Dall’altra parte, invece, rileviamo come l’Amministrazione, pur sollecitata sul punto dall’ANP durante le sedute di confronto, non abbia tenuto conto di un altro fattore a nostro parere determinante: il dovuto riconoscimento, sotto l’aspetto retributivo, dell’esposizione del dirigente scolastico alla responsabilità amministrativo-contabile collegata al volume delle risorse impegnate e liquidate in esito alle attività negoziali. Non condivisibile, poi, risulta la questione del punteggio assegnato alle aziende agrarie e la limitazione ai soli istituti alberghieri della gestione dell’Hccp. 

Al di là delle notazioni di dettaglio, sulle quali chiediamo che l’Amministrazione presti la dovuta attenzione, per l’ANP, come sostenuto in più occasioni, è necessario che la transizione alle fasce a livello nazionale non comporti in alcun modo restituzioni da parte dei colleghi e che le posizioni economiche siano allineate alle fasce più alte, anche in funzione di valorizzazione del ruolo della dirigenza scolastica. 

Un memento, infine, sulla problematica decisiva da risolvere: la necessità di un incremento strutturale delle risorse per la tenuta del fondo affinché la questione retributiva dei dirigenti scolastici acquisisca finalmente il carattere della stabilità.