Sostegno scolastico e nuovo PEI

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Sostegno scolastico e nuovo PEI, FIRST critica le nuove tabelle orarie
SuperAbile INAIL del 25/09/2022

Riunione dell’Osservatorio per l’inclusione degli alunni con disabilità, per esaminare la bozza dello schema correttivo del nuovo DM 182/2020. FIRST: “Tabelle del fabbisogno neutralizzano il potere di personalizzazione dei GLO: si indicano a priori le ore dei sostegni, con pochi margini di deroga”

ROMA. Sul nuovo PEI, non si raggiunge ancora il traguardo: l’Osservatorio permanente per l’inclusione degli alunni con disabilità si è riunito, venerdì , presso il ministero dell’Istruzione, per esaminare lo schema correttivo del nuovo Dm 182/2020, che ha introdotto nel nostro ordinamento il Pei uniforme.
La FIRST critica la bozza ed esprime quindi parere contrario, in particolare in merito alle tabelle dei range orari che predeterminano a priori tutte le misure necessarie per gli alunni, sia per quanto concerne il sostegno sia per quanto concerne gli assistenti all’autonomia e comunicazione. “Le tabelle del fabbisogno sono costruite in modo tale che il potere di personalizzazione dei GLO di fatto viene totalmente neutralizzato – spiega FIRST – in quanto si indicano a priori quali devono essere gli esiti, in termini di quantificazione delle ore dei sostegni, (di tutti i sostegni), a cui devono pervenire i citati GLO nell’ambito della redazione del PEI, all’esito del collocamento dell’alunno all’interno di uno dei cinque schemi indicati nella tabella C1, con pochissimi margini per derogarvi.

Infatti, nelle linee guida (pagg. 58/59), si afferma che:  “la possibilità di valicare i margini è consentita solo in casi di situazioni eccezionali debitamente da motivare. In tal caso viene attivata una procedura di rivedibilità del Profilo di Funzionamento, (che non esiste ancora e soprattutto non si comprende bene cosa dovrebbe dire di diverso!), tale da consentire una modifica dell’entità delle difficoltà e di conseguenza dei range orari da attribuire”. In altre parole, i GLO, “organi pluridisciplinari, che sono gli unici che hanno una visione complessiva dell’alunno anno per anno; che lo conoscono benissimo, rispetto a chi lo vede magari una sola volta, di fatto vengono totalmente esautorati persino della possibilità, di suo già resa eccezionale, di derogare ai range, se non in possesso di una procedura di rivedibilità del Profilo di Funzionamento (che peraltro ancora non esiste e se anche fosse esistente sarebbe di difficile accessibilità alle famiglie) – spiega First – Ciò che accadrà, per chi conosce bene i territori, è molto semplice: non vi sarà in tempi brevi nessun organismo previsto dall’art. 5, comma 3 dlgs 66/2017 (UVM allargate) e le scuole, alla fine del prossimo anno scolastico, si troveranno nella situazione di applicare de facto i range – orari, (questi subito in vigore), utilizzando lo schema imposto dal DM 182”.
E le conseguenze sono, per FIRST, “facili da immaginare: vi sarà un calo di cattedre sul sostegno per migliaia di posti, generando una situazione di precarietà a catena.

Infatti, gli alunni con disabilità crescono ogni anno sempre più e in alcune zone non si riescono più a reperire docenti di sostegno specializzati, quindi il problema che abbiamo oggi, non è quello di ridurre gli organici sul sostegno, ma di fare in modo che tali organici siano uniformi, funzionali, formati e possibilmente in continuità didattica in tutto il territorio nazionale. In tale modo il rischio che si corre e quello di registrare una diminuzione delle cattedre in quei posti che già oggi sono in sofferenza, con grave pregiudizio per gli alunni”.

Al tempo stesso, avverrà, ancor più grave, “il taglio delle ore sui servizi di assistenza all’autonomia e comunicazione”, con un effetto “a dir poco devastante sugli alunni con bisogni comunicativi complessi, in quanto non potrà essere formulata una proposta di ore che non sia quella indicata dai range nel DM, quindi in concreto una forbice che va da 15 a 18 ore nel massimo! Il punto è che questi alunni, per i quali l’ impossibilità nella comunicazione costituisce la barriera più totalizzante e rilevante, frequentano un orario scolastico di almeno 30 ore settimanali! Di conseguenza, nelle ore in cui non vi è in classe la LIS il Braille, la CAA, l’operatore specializzato nelle tecniche cognitive comportamentali, gli alunni non possono apprendere adeguatamente, quindi non avremo nessuna vera ed effettiva inclusione, con gravi ricadute su tutte le aree cognitive e comportamentali, come la FIRST ha costantemente registrato negli anni. Questi comportamenti problema sono infatti spesso la conseguenza diretta dell’impossibilità degli alunni a comunicare adeguatamente, in assenza di un assistente che li capisca e li supporti nella didattica e nell’inclusione”, osserva FIRST.

E così, “si aprirà per il Ministero l’ennesimo e corposo fronte ricorsista, il quale porterà all’ennesimo aggravio di spese a carico della finanza pubblica, con buona pace di tutti, Mef compreso!”.
Di qui le due proposte della FIRST: primo, “l’espulsione dal decreto attuativo e dagli atti connessi di tutte quelle disposizioni che attengono all’uso delle tabelle dei range orari nella formulazione delle proposte da parte del GLO, riattribuendo a questo organismo il potere di personalizzare i bisogni secondo la sua insindacabile valutazione, tenendo conto sia delle certificazioni in essere, sia della conoscenza degli alunni nel tempo”. Secondo, “qualora non si vogliano espungere dal testo normativo le dette tabelle, le stesse possono essere utilizzate come criterio orientativo, specificando quanto segue: ‘I criteri indicati nella tabella C1, costituiscono dei meri criteri orientativi a disposizione dei GLO, nella formulazione delle proposte relative ai sostegni, fermo restando che il GLO, sulla base delle certificazioni in atto e sulla scorta di un attenta analisi e conoscenza degli alunni, è libero di personalizzare i sostegni necessari, in deroga alle misure previste dalle dette tabelle, adeguatamente motivandone le ragioni nell’ambito del Pei”. In questa seconda ipotesi, non sarà sottratto “al Ministero il potere di indicare dei criteri orientativi alle scuole nella formulazione delle proposte”, ma allo stesso tempo non si ridurrà “il potere personalizzante che il GLO ha sempre avuto, che è stato sempre difeso e sostenuto, fino ad oggi, come un limite ad ogni potere di organi terzi invalicabile, da parte di tutta la giurisprudenza amministrativa e ordinaria”.