Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 2022

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 2022

Autorizzazione all’assunzione di n. 419 unita’ di personale docente per le esigenze delle istituzioni AFAM. (22A05420)

(GU Serie Generale n.225 del 26-09-2022)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, e in particolare l’art. 2, comma 6, recante disposizioni sul rapporto di lavoro del personale delle suddette istituzioni;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale e’ stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l’art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la disciplina autorizzatoria delle assunzioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e dell’economia e delle finanze;

Visto l’art. 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui, in attesa della completa attuazione della legge n. 508 del 1999, al personale delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui al citato art. 39, comma 3-bis, della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni;

Visto l’art. 64-bis, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in base al quale, nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le assunzioni a tempo indeterminato presso le istituzioni statali di cui all’art. 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143 concernente il regolamento recante le procedure e le modalita’ per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’universita’ e della ricerca, e le successive modificazioni, intervenute con riferimento all’art. 3-quater che prevede, tra l’altro, che le disposizioni del sopra richiamato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019, nonche’ le abrogazioni disposte dall’art. 8, comma 4, dello stesso, si applicano a decorrere dall’anno accademico 2023/2024, e che estende fino all’anno accademico 2020/2021 il termine per la maturazione del requisito dell’esperienza di insegnamento per l’inserimento nelle graduatorie nazionali di cui al comma 655 dell’art. 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Visto l’art. 270 del decreto legislativo n. 297 del 1994, che disciplina l’accesso nei ruoli del personale docente, degli assistenti, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori, che deve aver luogo per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili mediante concorsi, per titoli ed esami, e, per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti;

Visto l’art. 19 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ed in particolare il comma 1, secondo cui le graduatorie nazionali di cui all’art. 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato, e il comma 2, che ha previsto la costituzione di ulteriori graduatorie nazionali utili per l’attribuzione di incarichi di insegnamento, in subordine alle altre graduatorie nazionali esistenti;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

Visto il comma 653 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017, che prevede, tra l’altro, che a decorrere dall’anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all’art. 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni dalla predetta legge n. 128 del 2013, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli;

Visto il successivo comma 654 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017, che dispone, tra l’altro, che a decorrere dall’anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 e’ pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente;

Visto il comma 655 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017, che dispone, tra l’altro, che il personale docente che non sia gia’ titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di cui al comma 653, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all’anno accademico 2020-2021 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni, nei corsi previsti dall’art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 e nei percorsi formativi di cui all’art. 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e’ inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali, per titoli, e di quelle di cui al comma 653 del medesimo art. 1 della legge n. 205 del 2017, nei limiti dei posti vacanti disponibili;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, e in particolare il comma 366 dell’art. 1 che prevede, tra l’altro, che le disposizioni relative alle modalita’ semplificate di reclutamento non si applicano alle assunzioni del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, e in particolare l’art. 1, comma 147-bis, che prevede tra l’altro che le disposizioni del comma 147, in materia di utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici da parte delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano alle assunzioni del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo e, in particolare, l’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 3, che, nel disciplinare in merito alle misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, prevede l’applicazione della normativa di settore al comparto della scuola e alle universita’;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni e, in particolare, l’art. 14, comma 7, il quale dispone, tra l’altro, che ai fini del conseguimento della pensione quota 100 per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023; Visto l’art. 1, comma 890, della citata legge n. 178 del 2020, che dispone che, nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019, l’attribuzione di incarichi a tempo indeterminato per i profili di docente avviene prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie nazionali, per titoli, e in subordine sulle graduatorie di cui all’art. 3-quater, comma 3, del citato decreto-legge n. 1 del 2020;

Visto l’art. 1, comma 893, della citata legge n. 178 del 2020, che integra il comma 654 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017, prevedendo, tra l’altro, la possibilita’ di trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia;

Visto il decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca 29 aprile 2021, n. 565, registrato dalla Corte dei conti al n. 1791 il 20 maggio 2021, con il quale si provvede alla trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia come da facolta’ prevista dall’art. 1, comma 893, della legge n. 178 del 2020;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca sottoscritto il 19 aprile 2018; Vista la nota del 24 maggio 2022, prot. n. 7005, con la quale il Ministro dell’universita’ e della ricerca richiede l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato, su posto vacante, per l’anno accademico 2022/2023, quattrocentotredici unita’ di personale docente per le esigenze delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

Considerato che con la suddetta nota del 24 maggio 2022, prot. n. 7005, si comunica che le cattedre vacanti all’inizio dell’anno accademico 2022/2023 sono pari a milletrecentosessantadue, che le cessazioni dal servizio al 1° novembre 2022 sono stimate in trecentocinquantotto unita’ di personale docente e che l’amministrazione ritiene di utilizzare il budget assunzionale per l’immissione in ruolo di quattrocentotredici docenti, avendo come riferimento la tabella 1 allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019 relativa agli indici di costo medio equivalente delle qualifiche AFAM personale a tempo indeterminato;

Vista la nota della Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore del Ministero dell’universita’ e della ricerca del 9 giugno 2022, n. 7824, con la quale, sono fornite informazioni aggiuntive in merito alla richiesta assunzionale di cui alla precedente nota del 24 maggio 2022, n. 7005;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro dell’universita’ e della ricerca, d’ordine del Ministro, prot. n. 8590 del 22 giugno 2022, al Capo di Gabinetto del Ministro dell’economia e delle finanze e, per conoscenza, al Capo di Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione, con la quale, con riferimento alla suindicata nota della Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore, prot. n. 7824 del 9 giugno 2022, e’ stato chiarito di far riferimento agli elementi tecnici contenuti in tale nota;

Considerato che con la suddetta nota del 9 giugno 2022, prot. n. 7824, si specificano le classi stipendiali relative alle trecentocinquantotto unita’ di personale docente in cessazione e si tiene conto dell’indennita’ di vacanza contrattuale 2022-2024 prevista dall’art. 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e che l’amministrazione ridetermina il budget assunzionale, che ritiene di utilizzare per l’immissione in ruolo di quattrocentodiciannove docenti, avendo come riferimento la tabella 1 allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019 relativa agli indici di costo medio equivalente delle qualifiche AFAM personale a tempo indeterminato; Ritenuto, fermo restando da parte dell’amministrazione l’utilizzo di graduatorie valide, di poter autorizzare, per l’anno accademico 2022/2023, l’assunzione a tempo indeterminato di quattrocentodiciannove unita’ di personale docente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione on.le Renato Brunetta;

Sulla proposta del Ministro per l’universita’ e la ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1
1. Il Ministero dell’universita’ e della ricerca, per le esigenze delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ricorrendo all’utilizzo di graduatorie valide, e’ autorizzato all’assunzione a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, per l’anno accademico 2022/2023, di quattrocentodiciannove unita’ di personale docente.

Art. 2
1. Il Ministero dell’universita’ e della ricerca trasmette, entro il 31 dicembre 2022, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell’art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2022

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione Brunetta
Il Ministro dell’economia e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2254