I servizi per l’impiego delle persone con disabilità

I servizi per l’impiego delle persone con disabilità
SuperAbile INAIL del 11/10/2022

Il Decreto Legislativo  n. 150/2015 emanato in attuazione della Legge n. 183/2014 (Jobs Act) ha operato un complessivo riordino dei servizi per il lavoro e delle politiche attive. L’articolo 18 – comma 3, del decreto legislativo  n. 150/2015  prevede che le norme del Capo II si applicano al collocamento dei disabili, di cui alla legge n. 68/1999, “in quanto compatibili”. Si ricorda che il Capo II del decreto legislativo  n. 150/2015  riguarda “principi generali comuni in materia di politiche attive del lavoro”.

La circolare del Ministero del Lavoro n. 34 del 23 dicembre 2015 precisa quali sono le novità introdotte dal decreto legislativo n. 150/2015 compatibili con la legge n. 68/1999 in materia di collocamento mirato e sottolinea che le attività di politica attiva del lavoro previste dall’articolo 18 del decreto legislativo n. 150/2015 devono essere svolte anche ai fini del collocamento mirato. La persona priva di impiego, che dichiara la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro, si iscrive nell’ elenco del collocamento mirato dove ha la residenza o in altro elenco nel territorio dello Stato. Pertanto il Centro per l’Impiego rimane il punto di riferimento per l’avvio al lavoro della persona con disabilità.

La persona iscritta negli elenchi del collocamento mirato è tenuta alla stipula del patto di servizio personalizzato previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 150/2015. Il patto di servizio è lo strumento per formalizzare un accordo sul progetto personale scelto, sia come sostegno all’inserimento lavorativo o la partecipazione ad un percorso formativo.  Il  patto  vincola l’utente e il Centro per l’Impiego a rispettare una serie di impegni reciproci.

In merito ai contenuti del patto di servizio, la circolare n. 34/2015 sottolinea che nell’individuazione del profilo personale di occupabilità, della definizione degli atti di ricerca attiva e delle tempistiche, della frequenza ordinaria di contatti con il responsabile, dell’accettazione di congrue offerte di lavoro, si dovrà tener conto di quanto annotato nella scheda dal Comitato tecnico in merito alle capacità lavorative, alle abilità, alle competenze e alle inclinazioni, nonché alla natura e al grado della disabilità. Nel caso in cui la scheda non fosse disponibile, il patto potrà essere aggiornato sulla base della stessa.

La circolare n. 34/2015 preannuncia che ulteriori indirizzi operativi potranno derivare dalle Linee guida in materia di collocamento mirato che saranno adottate anche in materia di valutazione bio-psico-sociale della disabilità, secondo quanto previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 151/2015.
Alla persona iscritta negli elenchi del collocamento mirato è inoltre applicabile la disciplina prevista dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 150/2015 recante “rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito”.  L’articolo  21, comma 2, del Decreto Legislativo  richiede in particolare che, entro trenta giorni dalla decorrenza di uno dei trattamenti di disoccupazione i soggetti siano convocati dai centri per l’impiego per la stipulazione del patto di servizio personalizzato.
In proposito la circolare n. 34/2015 specifica che, quanto alle sanzioni, invece dell’articolo 10, comma 6, della legge 68/1999, riferito all’indennità di disoccupazione ordinaria, si applicano i commi 7, 8 e 9 dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 150/2015, considerato che la disciplina dei benefici ordinari connessi alla disoccupazione è stata del tutto innovata rispetto alle norme previgenti e che, in  generale, le nuove disposizioni sono più favorevoli rispetto alle precedenti con particolare riferimento alla decadenza dal beneficio economico e dallo stato di disoccupazione.  Infatti, l’articolo 21 del decreto legislativo n. 150/2015, disponendo la decadenza dalla prestazione alla terza mancata presentazione alle convocazioni (art. 21, comma 7, lett. a) e la decadenza dallo stato di disoccupazione per due mesi (comma 9), risulta più favorevole all’iscritto al collocamento mirato rispetto all’articolo 10, comma 6, della legge 68/1999 che prevede “la decadenza dal diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive senza giustificato motivo non risponda alla convocazione”.

In merito all’articolo 25 del decreto legislativo n. 150/2015, ed in particolare ai principi indicati per la definizione di offerta di lavoro congrua, il posto di lavoro offerto deve essere corrispondente ai requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate all’atto della iscrizione.
Inoltre, considerato che l’articolo 10, comma 1, della legge n. 68/1999, prevede che al lavoratore con disabilità si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi, al lavoratore assunto ai sensi della Legge 68/99 si applicano le norme degli articoli 22 e 26 del decreto legislativo n. 150/2015.
Si ricorda che l’articolo 22 reca norme specifiche sugli obblighi in materia di ricerca attiva del lavoro dei disoccupati parziali titolari di un trattamento di integrazione salariale, con riduzione dell’orario di lavoro superiore al 50 per cento.
Mentre l’art. 26 prevede che, allo scopo di mantenere e sviluppare le competenze  acquisite,  i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro possono essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione ed il coordinamento di amministrazioni pubbliche.

La circolare n. 34/2015  precisa che, per quanto riguarda queste attività, che comunque non determinano l’instaurazione di un rapporto di lavoro, resta fermo il principio generale secondo cui al lavoratore con disabilità non può essere chiesto lo svolgimento di una prestazione non compatibile con le sue “minorazioni” secondo quanto prevede l’ articolo 10, comma 2 della legge n. 68/1999.

Infine la circolare n. 34/2015 auspica,  in merito alla nozione di “uffici competenti”,  più volte richiamata dalla legge n. 68/1999, un raccordo con quanto prevede il decreto legislativo n. 150/2015.
In particolare, al fine di garantire livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale e di rendere meno onerosi gli adempimenti in merito al collocamento mirato da parte dei datori di lavoro, le regioni devono individuare almeno un ufficio, su base territoriale provinciale, deputato agli interventi volti a favorire l’inserimento lavorativo dei soggetti con disabilità.

Per ulteriori informazioni sulle misure di politica attiva e rete dei servizi per l’impiego consultare https://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/tutele_del_lavoro/Pagine/Misure-di-politica-attiva.aspx

Normativa di riferimento

Legge 12 Marzo 1999, n. 68: “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

Legge 10 dicembre 2014, n. 183: “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;

Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22: “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150: “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151: “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 dicembre 2015, n. 34: “D. Lgs. n. 150/2015 recante “disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” – prime indicazioni.

di Alessandra Torregiani