Pensioni docenti e ATA 2023, ultimi giorni per presentare domanda o revocarla. Scadenza 21 ottobre

da OrizzonteScuola

Di redazione

Scadono il 21 ottobre le domande di pensionamento per il personale docente e ATA. Il 28 febbraio scadono le domande per i dirigenti scolastici. Entro il 21 ottobre è possibile revocare la domanda, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata. Le domande avranno effetto dal 1° settembre 2023.

Il termine del 21 ottobre 2022 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.

Requisiti

I requisiti contributivi e anagrafici sono indicati nella tabella ministeriale, ovvero:

  • pensione di vecchiaia (Art. 24, commi 6 e 7 della Legge n.214/2011): d’ufficio 67 anni al 31 agosto 2023, a domanda
    67 anni al 31 dicembre 2023. Anzianità contributiva minima di 20 anni;
  • pensione di vecchiaia – Art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205: a domanda 66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2023. Anzianità contributiva minima di 30 anni al 31 agosto 2023
  • pensione anticipata: entro il 31 dicembre 2023 per le donne anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi, per gli uomini 42 anni e 10 mesi
  • opzione donna: al 31 dicembre 2021 anzianità contributiva di 35 anni + 58 anni maturati
  • quota 100 e 102: entro il 31 dicembre 2021 anzianità contributiva minima di 38 anni  +62 anni; entro il 31 dicembre
    2022 anzianità contributiva minima di 38 anni + 64 anni.

Domande su Istanze online

Le domande si presentano sul sito ministeriale Polis Istanze online.

Le finestre compilabili sono tre con più opzioni.

La prima per le cessazioni ordinarie contiene 4 opzioni:

– Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023 (Art. 24 commi 6, 7 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n.214 – Art.15, D.L. 28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 – Art.1 commi da 147 a 153 della L. 27 dicembre 2017 n. 205); ovvero per pensione di vecchiaia e pensione anticipata.

– Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 (art.16 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 – art. 1, comma 94 Legge 30 dicembre 2021, n. 234) (opzione donna);

– Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
– Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.

La seconda:

-Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’art. 14, comma 1, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 – (quota 100 maturata entro il 31 dicembre 2021)

La terza:

– Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’art. 1 comma 87 Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (quota 102, da maturare entro il 31 dicembre 2022).