Trasparenza e diritto di accesso
di Cettina Calì
Il FOIA (Freedom of Information Act), parte integrante del processo di riforma della pubblica amministrazione, è stato introdotto con il D.Lgs. 97/2016 e regola il diritto di accesso all’informazione, purchè non in contrasto con la sicurezza nazionale o la privacy. E’ evidente che l’idea del legislatore, con la normativa FOIA, è stata quella di favorire la trasparenza dell’attività amministrativa, dove la conoscibilità generalizzata degli atti diventa la regola e non più l’eccezione, incoraggiando, anche, un dibattito pubblico informato su temi di interesse collettivo.
Con l’accesso civico generalizzato, istituito dalla normativa FOIA, ogni cittadino, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, esercitando i propri diritti, è libero di accedere ai dati, ai documenti e alle informazioni, – ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione – posseduti dalle pubbliche amministrazioni, all’unica condizione che siano tutelati gli interessi pubblici e privati espressamente indicati dalla legge.
Nella richiesta di accesso civico generalizzato, a differenza degli altri tipi di accesso, il cittadino non ha più l’obbligo di dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, così come stabilito, al contrario, sia per l’accesso civico “semplice” – istituito dal d. lgs. n. 33/2013, che permette di accedere esclusivamente alle informazioni che rientrano negli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge -, sia per l’acceso documentale – ex artt. 22 e segg., Legge 241/90 che permette di accedere ai documenti amministrativi solo da parte dei soggetti interessati, al fine di permettere o di esercitare al meglio le facoltà (partecipative e/o oppositive e difensive) che l’ordinamento attribuisce a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui il diritto interessato può essere titolare -.
Occorre ricordare che la richiesta di accesso civico semplice, che di solito viene inoltrata per una mancata pubblicazione nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni di dati e/o informazioni, va inviata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, cioè al Dirigente Scolastico. Ogni dato e/o informazione di interesse pubblico va inserito nella sezione denominata “Amministrazione trasparente”, che deve essere organizzata in sotto-sezioni.
Le sotto-sezioni devono contenere:
Disposizioni Generali
• Programma per la Trasparenza e l’Integrità
• Atti generali
• Oneri informativi per cittadini e imprese
• Attestazioni OIV o di struttura analoga
• Burocrazia zero
Organizzazione
• Organi di indirizzo politico-amministrativo
• Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
• Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali
• Articolazione degli uffici
• Telefono e posta elettronica
Consulenti e collaboratori
• Consulenti e collaboratori
Personale
• Incarichi amministrativi di vertice
• Dirigenti
• Posizioni organizzative
• Dotazione organica
• Personale non a tempo indeterminato
• Tassi di assenza
• Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
• Contrattazione collettiva
• Contrattazione integrativa
• OIV
Bandi di Concorso
• Bandi di Concorso
Performance
• Sistema di misurazione e valutazione della Performance
• Piano della Performance
• Relazione sulla Performance
• Documento dell’OIV di validazione della Relazione sulla Performance
• Ammontare complessivo dei premi
• Dati relativi ai premi
• Benessere organizzativo
Enti controllati
• Enti pubblici vigilati
• Società partecipate
• Enti di diritto privato controllati
• Rappresentazione grafica
Attività e procedimenti
• Dati aggregati attività amministrativa
• Tipologie di procedimento
• Monitoraggio tempi procedimentali
• Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati
Provvedimenti
• Provvedimenti organi indirizzo-politico
• Provvedimenti dirigenti
Controlli sulle imprese
• Controlli sulle imprese
Bandi di gara e contratti
• Bandi di gara e contratti
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
• Criteri e modalità
• Atti di concessione
Bilanci
• Bilancio preventivo e consuntivo
• Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio
Beni immobili e gestione patrimonio
• Patrimonio immobiliare
• Canoni di locazione o affitto
Controlli e rilievi sull’amministrazione
• Controlli e rilievi sull’amministrazione
Servizi erogati
• Carta dei servizi e standard di qualità
• Class action
• Costi contabilizzati
• Tempi medi di erogazione dei servizi
• Liste di attesa
Pagamenti dell’amministrazione
• Indicatore di tempestività dei pagamenti
• IBAN e pagamenti informatici
Opere pubbliche
• Opere pubbliche
Pianificazione e governo del territorio
• Pianificazione e governo del territorio
Informazioni ambientali
• Informazioni ambientali
Strutture sanitarie private accreditate
• Strutture sanitarie private accreditate
Interventi straordinari e di emergenza
• Interventi straordinari e di emergenza
Altri contenuti
• Corruzione
• Accesso civico
• Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati
• Dati ulteriori
Il DS deve concludere il procedimento di richiesta di accesso entro 30 giorni dalla richiesta.
Nella presentazione delle istanze per via telematica non occorre la firma autografa se l’istanza:
A) è inviata con allegata la copia del documento d’identità,
B) se è inviata da una casella di pec,
C) se sottoscritta con firma digitale,
D) se il richiedente è identificato con il sistema pubblico di identità digitale (SPID).
Nell’istanza di accesso civico generalizzato devono essere identificati chiaramente i dati, le informazioni o i documenti richiesti, con riferimento, alla loro natura e al loro oggetto.
Nel caso in cui la richiesta non identifichi chiaramente i documenti, la pubblica amministrazione deve, secondo quanto disposto dalla circolare n. 2/2017 del DFP, tener conto della difficoltà che il richiedente può incontrare nell’individuare con precisione i dati o i documenti di suo interesse ed assistere il richiedente, al fine di giungere ad una adeguata definizione dell’oggetto della domanda. È utile precisare che la richiesta di accesso civico generalizzato può riguardare soltanto i dati e i documenti in possesso dall’amministrazione a cui si presenta l’istanza, escludendo che, per rispondere alla richiesta, l’amministrazione debba raccogliere informazioni che non siano al suo interno.
Inoltre, l’accesso può essere rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
– sicurezza pubblica e ordine pubblico;
– sicurezza nazionale;
– difesa e questioni militari;
– relazioni internazionali;
– politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
– conduzione di indagini sui reati e loro perseguimento;
– regolare svolgimento di attività ispettive.
Nell’ipotesi di accesso ad un numero considerevole di documenti, che impone un eccessivo carico di lavoro sugli uffici, precludendo il buon funzionamento dell’amministrazione stessa, l’Istituzione può ponderare, da un lato l’interesse dell’accesso del pubblico ai documenti e, dall’altro il carico di lavoro che ne deriverebbe, al fine di salvaguardare l’interesse ad un buon andamento dell’amministrazione.
Quest’ultimo orientamento viene esplicitamente precisato nelle Linee guida dell’ ANAC nel quale si ribadisce la possibilità di dichiarare la domanda inammissibile se, nonostante l’amministrazione abbia invitato – per iscritto – il richiedente a ridefinire l’oggetto della domanda e ad indicare gli elementi sufficienti e necessari per consentire l’identificazione dei dati o documenti , quest’ultimo non abbia provveduto.
Se l’amministrazione individua controinteressati è tenuta a dare comunicazione agli stessi con raccomandata A.R. o per via telematica. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso fino alla data di presentazione dell’opposizione dei controinteressati (max 10 giorni). Laddove sia stata presentata opposizione e l’amministrazione decida comunque di accogliere l’istanza, vi è l’onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e gli atti o dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione.
Nel caso di ritardo o rifiuto da parte della P.A. nel rilascio dei documenti richiesti si può informare l’Autorità anticorruzione (Anac) e nel contempo proporre ricorso al giudice amministrativo (Tar).
Un utile strumento che consente di agevolare i cittadini nella consultazione di richieste di accesso, monitorando l’andamento delle stesse, permettendo anche di accrescere l’efficacia e l’efficienza organizzativa interna alla singola pubblica amministrazione, nonché la trasparenza, è il registro degli accessi.
Il registro delle richieste di accesso presentate per tutte le tipologie di accesso è istituito presso l’Istituzione scolastica, in conformità a quanto stabilito dalla Deliberazione ANAC n. 1309/2016, nonché dalla Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2017, e dalla successiva Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2019.
Il registro, pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituzione scolastica con cadenza trimestrale, è costituito attraverso la raccolta organizzata delle richieste con l’indicazione dell’oggetto, della data e del relativo esito (con data della decisione).
Infine, si ritiene che all’interno di ogni Istituzione scolastica, al fine di agevolare gli accessi e per un’equa suddivisione di compiti e responsabilità, si dovrebbero adottare adeguate soluzioni organizzative, quali, ad esempio, “la concentrazione della competenza a decidere sulle richieste di accesso in un unico ufficio (dotato di risorse professionali adeguate, che si specializzano nel tempo, accumulando know how ed esperienza), che, ai fini istruttori, dialoga con gli uffici che detengono i dati richiesti”, come indicato nella Deliberazione ANAC 1309/2016, e prevedere alcune figure specifiche:
- il Responsabile della gestione documentale;
- il Responsabile della conservazione;
- il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- il Responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 679/2016.