Rinnovo contratto scaduto. A chi spettano gli arretrati?

da La Tecnica della Scuola

Di Salvatore Pappalardo

Con l’incontro di oggi, 10 novembre 2022, tra ministro e sindacati sembrerebbe essere arrivati al traguardo finale per il rinnovo del contratto che si trascina da ben 4 anni.

Effetti degli aumenti stipendiali

Secondo l’intesa sottoscritta quasi un anno fa, precisamente il 21 dicembre del 2021 tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali, in attesa dell’approvazione della legge di bilancio per l’anno 2022 che prevedeva ulteriori risorse utili alla definizione del CCNL relativo al triennio 2019/2021, era stato disposto all’art. 48 che le misure economiche devono avere effetto non solo sugli stipendi, ma anche:
• sulla tredicesima mensilità;
• sul compenso per lavoro straordinario;
• sul trattamento di quiescenza;
• sull’indennità di buonuscita o di anzianità;
• sul trattamento di fine rapporto;
• sull’indennità corrisposta in caso di sospensione dal servizio ai sensi dell’art. 64 (sospensione cautelare in caso di procedimento penale), comma 7, del CCNL 12 febbraio 2018;
• sull’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 c.c.;
• sull’indennità sostitutiva del preavviso;
• sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, compresi i contributi di riscatto.

Benefici economici per cessati dal servizio

I benefici economici, risultanti dagli incrementi tabellari degli stipendi, fermo restante che si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro, sono computati:
• ai fini previdenzialinei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto;
• agli effetti:

  • dell’indennità di buonuscita di anzianità,
  • del trattamento di fine rapporto,
  • dell’indennità sostitutiva del preavviso,
    • nonché dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 c.c.,

I benefici economici arretrati, alla luce di quanto su esposto spettano oltre al personale in servizio, ai pensionati per il periodo in cui errano in servizio, al personale supplente in relazione al tempo della supplenza e all’importo spettane.

non produrre domanda

Il tutto dovrebbe avvenire in modo automatico, senza bisogno di presentare alcuna domanda o rivolgesi a intermediari.