Legge Costituzionale 7 novembre 2022, n. 2 

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Legge Costituzionale 7 novembre 2022, n. 2 

Modifica all’articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall’insularità. (22G00184)

(GU Serie Generale n.267 del 15-11-2022)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;

Nessuna richiesta di referendum costituzionale e’ stata presentata;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge costituzionale:

Art. 1

1. All’articolo 119 della Costituzione, dopo il quinto comma e’ inserito il seguente: «La Repubblica riconosce le peculiarita’ delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularita’».

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 7 novembre 2022

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Nordio

NOTE

Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l’efficacia.

Nota all’art. 1:
– Si riporta il testo dell’art. 119 della Costituzione, come modificato dalla presente legge:

«Art. 119. – I Comuni, le Province, le Citta’ metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.
I Comuni, le Province, le Citta’ metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacita’ fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta’ metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta’ sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Citta’ metropolitane e Regioni.
La Repubblica riconosce le peculiarita’ delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularita’.
I Comuni, le Province, le Citta’ metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. E’ esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.».