Garanzia provvisoria e definitiva nelle procedure d’appalto

Garanzia provvisoria e definitiva nelle procedure d’appalto

di Leon Zingales

Il punti di riferimento relativo alle procedure d’appalto è il D.Lgs. n.50/2016 così come modificato e novellato dal D.Lgs. n.56/2017 Correttivo Codice Appalti, per l’acquisizione di beni e servizi.

  1. Garanzia provvisoria

Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 l’offerta dell’operatore economico deve essere corredata da una garanzia fideiussoria denominata “garanzia provvisoria” pari, generalmente, al 2% del prezzo base indicato nel bando di gara, sotto forma di cauzione o fideiussione. Tutto ciò a garanzia di eventuale mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione da parte all’affidatario ovvero all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159 del 06 settembre 2011.

Art. 93 D.Lgs. 50/2016 Garanzie per la partecipazione alla procedura 1. L’offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l’importo della garanzia è fissato nel bando o nell’invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. Nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo. 2. La cauzione è costituita presso l’istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall’ordinamento vigente. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9. (comma così sostituito dall’art. 29, comma 1, della legge n. 122 del 2022) 3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell’appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 5. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Il bando o l’invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l’offerta sia corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 7. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. …..(comma così modificato dall’art. 34, comma 1, lettera a), della legge n. 79 del 2022) 8. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l’offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 8-bis. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9. 9. La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia. 10. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento.

L’ANAC, con parere n. 140/2019, in virtù del combinato disposto dell’art.36 comma 2 lettera a), dell’art.103 comma 11 del D.lgs.50/2016, ha sottolineato che le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93, comma 1 nei casi di contratti di importo inferiore a 40.000 euro assegnati mediante procedure diverse dall’affidamento diretto (escludendo, quindi, le procedure assegnate attraverso la procedura dell’affidamento diretto).

La Deliberazione è precedente alla normativa emergenziale di cui al D.L.76/2020, e dunque non va applicata fino al 30 giugno 2023. Infatti, ai sensi dell’art. 1, comma quarto, D.L. 76/2020 come convertito e modificato dalla legge n.120 dell’11 settembre 2020, la garanzia provvisoria non è richiesta, in generale, fino al 30 giugno 2023.

Art. 1 c.4 Legge n.120/2020 Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.
  • Garanzia definitiva

Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 l’appaltatore, per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia denominata “garanzia definitiva” sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% dell’importo contrattuale, e che tale cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.

Art. 103 Legge n.50/2016 (Garanzie definitive)   1. L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. … 2. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. 3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell’appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 5. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. … 6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l’assunzione del carattere di definitività dei medesimi. 7. L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l’importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all’importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. 8. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi… 9. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. (si veda il d.m. 19 gennaio 2018, n. 31) 10. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. 11. E’ facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l’uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d’arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l’esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L’esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Per quanto concerne l’interpretazione  dell’art. 103, comma 11 del Codice dei contratti, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) con il parere 22 ottobre 2021, n. 1075  si è espresso sulla possibilità di esonero della cauzione definitiva e della richiesta di miglioramento del prezzo negli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000. In tale parere ha chiarito che, fermo restando la previa motivazione, nonché un miglioramento del prezzo, la Stazione Appaltante può non richiedere la garanzia definitiva unicamente nei seguenti casi:

  • per i contratti di importo inferiore ai 40.000 euro affidati tramite affidamento diretto;
  • nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l’uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d’arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l’esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati.
Approfondimento: Faq C) Autorità di Gestione  PON (considerato aggiornamento del 24 maggio 2022) Condizioni richieste per procedere all’esonero della garanzia definitiva nelle casistiche previste dall’art. 103, comma 11, D.Lgs. 50/2016 Ai fini dell’esonero della prestazione della garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103, comma 11, ultimo periodo, D.Lgs. 50/2016, è necessario che sussistano entrambi i seguenti presupposti: adeguata motivazione; miglioramento del prezzo di aggiudicazione. Con riferimento al requisito sub (i), ossia la motivazione, questa deve essere formalizzata dall’Istituto in apposito documento, da allegare agli atti del procedimento, e può riguardare diverse ipotesi che, in via esemplificativa, secondo prassi delle Stazioni Appaltanti, possono così sintetizzarsi: pagamento del corrispettivo in unica soluzione a prestazione ultimata; natura della prestazione da affidare, tale da non far percepire rischi di un inadempimento dell’appaltatore; pregressi rapporti contrattuali intercorsi tra la Stazione Appaltante e l’operatore economico affidatario, che dimostrano la solidità, serietà e professionalità, tali da non ritenere ravvisabili margini di rischio di inadempimento; importo esiguo dell’affidamento. Per ciò che concerne il requisito sub (ii), si segnala sul tema una recente FAQ A.N.AC. (relativa all’interpretazione delle Linee Guida n. 4), in forza della quale le Stazioni Appaltanti determinano tale miglioria sentito l’affidatario e tenendo conto del: valore del contratto; margine d’utile stimato; costo che l’affidatario sosterrebbe per l’acquisizione della garanzia definitiva, allo scopo di soddisfare la reciproca esigenza delle parti al contenimento dei costi. Sulla scorta di quanto sopra, il “miglioramento” può essere definito attraverso l’avvio di una trattativa con l’aggiudicatario. Ad esempio, nel caso di un acquisto a catalogo su Me.PA., tale miglioramento potrebbe conseguirsi attraverso l’invio preliminare di una comunicazione all’impresa in cui viene chiesto alla medesima, in alternativa al deposito della cauzione definitiva, di proporre un miglioramento del prezzo e la successiva applicazione dello sconto (i.e. uno sconto rispetto all’offerta presente in catalogo).

Con il successivo parere 1299 del 27-04-2022 (Applicabilità art. 103, co. 11, D.Lgs. n. 50/2016 agli affidamenti diretti ex art. 1,co. 2, lett. a), L. n. 120/2020), il MIMS ha chiarito la facoltà di non richiedere la garanzia in questione in caso di affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro, come sempre possibilità in ogni caso subordinata alla previa motivazione nonché ad un miglioramento del prezzo.

Approfondimento: Parere MIMS 1299 del 27-04-2022  Applicabilità art. 103, co. 11, D.Lgs. n. 50/2016 agli affidamenti diretti ex art. 1,co. 2, lett. a), L. n. 120/2020 .. con la Delibera n. 140 del 27 febbraio 2019,ha chiarito che “l’articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici nel definire i casi in cui la stazione appaltante può non richiedere la garanzia definitiva non fa riferimento ad una soglia di importo ma a tipologie specifiche di appalti, tra cui, in primis, quella degli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti pubblici, ossia degli «affidamenti di importo inferiore a 40.000euro» affidati «mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici», per i quali è, quindi, richiesta la doppia condizione di importo inferiore a 40.000 euro e di affidamento diretto”. Infine, si rappresenta che, come già chiarito con il parere n. 777 del 2/11/2020, la garanzia definitiva non è derogata dalla L. 120/2020.Tanto premesso, occorre tener presente che la disciplina prevista dall’art. 1 del Decreto Semplificazioni, convertito con legge n. 120/2020,prevede delle disposizioni volte ad incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici e a far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale delCOVID-19. Le indicate nuove modalità di affidamento previste per gli appalti sotto soglia sono volte, da un lato, ad accelerare le attività della SA e, dall’altro, a ridurre gli oneri per gli operatori economici. In tale ottica, in assenza nel Decreto Semplificazioni di un chiaro riferimento normativo alla garanzia definitiva ed atteso il chiaro intento semplificatore delle indicate disposizioni, si ritiene che la facoltà dell’amministrazione di non richiedere la garanzia definitiva prevista ai sensi dell’art.103, co. 11, D.Lgs. n. 50/2016 per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2 lettera a)del Codice, alla luce delle nuove modalità di affidamento previste dal DL 76/2020 es.m.i. determini la facoltà di non richiedere la garanzia in questione in caso di affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro, possibilità in ogni caso subordinata alla previa motivazione nonché ad un miglioramento del prezzo. Resta inteso che la stazione appaltante avrà comunque la facoltà, sempre subordinatamente alla previa motivazione e ad un miglioramento del prezzo, di non richiedere la garanzia di cui all’art. 103 del Codice in caso di appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l’uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d’arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l’esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati.

Ovviamente tale parere risulta essere valido, poiché dipendente dall’art.1 c.1 della legge n.120/2020 qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. 

Approfondimento: Validità dei pareri Mims 1075/2021 e 1299/2022 nel caso di affidamento diretto mediato La sentenza n. 2725 del 13 dicembre 2021  del Tar Campania che con la sentenza ha affermato che “..la procedura negoziata rappresenta, a tutti gli effetti, un procedimento selettivo tramite gara (salvo che nei casi in cui sussistano le condizioni per derogarvi, v. ad es., art.63, co.2, lett. b) del Codice), con tutto ciò che ne consegue in termini di struttura del meccanismo selettivo, nell’affidamento diretto la scelta è operata “direttamente” (a monte) dalla stazione appaltante, sia pure nel rispetto dei criteri, quali-quantitativi, di selezione degli operatori economici, previsti dalla legge (rif. art.36, co.2, lett. a) post novella)”. Inoltre si è evidenziato che “..”Nell’affidamento diretto puro, ossia senza consultazione di più operatori economici, la stazione appaltante contratta con l’unico operatore interpellato; nell’affidamento diretto comparativo la scelta consegue all’interpello di più operatori. Come detto, l’affidamento diretto (anche se comparativo) non attiva un meccanismo di gara, né allo stesso possono essere automaticamente estese le disposizioni sulla procedura negoziata recate dall’art.63 D.Lgs.n.50/2016 o dall’art.36, laddove tale norma rinvia, non a caso, all’art.63 (v., in tal senso, art.36, co.2, lett. b) versione post novella del 2020)..” Di conseguenza i pareri Mims 1075/2021 e 1299/2022  rimangono validi anche se la stazione appaltante ha deciso di non attivare un affidamento diretto “puro”, ma ha scelto di valutare più preventivi.
Approfondimento: Cosa fare se si è dimenticato di richiedere la garanzia definitiva? Si fa presente che, a prescindere da tutto, il mancato rilascio della garanzia è disciplinato dal comma terzo dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016, che prevede: “La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria”. Di conseguenza, la richiesta può essere presentata anche nell’ipotesi di contratto già stipulato, poiché la Stazione Appaltante non subisce nessuna perdita in caso di garanzia rilasciata tardivamente. Anche nel caso di problematiche occorse nel periodo intercorrente fra la stipulazione ed il rilascio della garanzia, la garanzia può essere rilasciata a copertura retroattiva, azzerando del tutto il rischio. Non a caso, la FAQ E) da parte dell’Autorità di Gestione  PON, considerato aggiornamento del 24 maggio 2022, da parte dell’Autorità di Gestione precisa che nell’ottica di un adeguamento delle procedure già indette, al fine di garantire l’operatività degli affidamenti PON e la corretta ripartizione delle risorse pubbliche, evitando ipotesi di decadenza e revoca dell’aggiudicazione, laddove la garanzia definitiva non fosse stata richiesta appare necessario acquisirla quanto prima presso il singolo Fornitore, mediante una comunicazione formale in cui si enunci, per il caso di mancato rilascio, la revoca dell’aggiudicazione o, in caso di intervenuta stipula contrattuale, la risoluzione dello stesso.

A prescindere dalla garanzia definitiva, l’Istituzione Scolastica, nel caso di inadempimento del contratto, sin dalla data della scadenza del termine contrattuale deve intimare alla ditta ad adempiere l’obbligazione. Ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Qualora la Ditta non avesse adempiuto secondo i termini della diffida, il contratto sarebbe stato risolto di diritto, fermo restando la possibilità di richiedere anche il risarcimento del danno.

Considerato il danno che l’amministrazione subisce con la risoluzione, danno che coincide con la perdita del finanziamento per fornitura dei beni/servizi, la stessa, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, potrà far valere in sede giudiziale le proprie ragioni nei confronti dell’operatore economico inadempiente, al fine di ottenere un risarcimento danni a ristoro di quanto perso in termini economici e di immagine.

Bibliografia

  • D.Lgs. n.50/2016;
  • D.Lgs. n.56/2017;
  • legge n. 122 del 2022;
  • D.Lgs. n. 159/2011;
  • Parere Anac n. 140/2019;
  • D.L. 76/2020
  • Legge n.120/2020;
  • Faq Autorità di Gestione;
  • Parere Mims n.1075/2021;
  • Parere Mims 1299/2022;
  • Sentenza n.2725 del 13-12-2021 Tar Campania;
  • Art.1454 c.c.