Permessi, ferie ed assenze per malattia docenti

Permessi, ferie ed assenze per malattia docenti con contratto a tempo determinato.  Assenze per malattia docenti con contratto a tempo indeterminato e richiesta di visita medico collegiale.

di Cettina Calì

Per i docenti assunti con contratto a  tempo determinato – sino al  31 agosto o al 30 giugno – l’assenza per malattia comporta la conservazione del posto per 9 mesi in un triennio scolastico. La retribuzione viene corrisposta interamente per il primo mese di malattia, al 50% nel secondo e terzo mese e senza retribuzione nei mesi successivi.

Per i docenti con  supplenze brevi – nominati da graduatorie d’istituto – , l’assenza per malattia, nei limiti della durata del contratto, può essere fruita per un  massimo di 30 giorni annuali e la retribuzione percepita dal lavoratore è pari al 50%.

Nel caso in cui il docente – lavoratore soffra di  gravi patologie – certificate – che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, i giorni di assenza per malattia vengono  esclusi dal computo, così come i ricoveri ospedalieri, i day hospital e le assenze dovute alle conseguenti terapie. Per tali periodi, infatti,  spetta al lavoratore l’intera retribuzione, senza decurtazione alcuna.

Inoltre, il personale a tempo determinato, secondo quanto disposto dal CCNL può usufruire, nel corso dell’anno scolastico, di:

  • 6 giorni non retribuiti per motivi personali e familiari. Tali giorni, però, devono essere documentati e/o autocertificati;
  • 8 giorni non retribuiti per partecipare a concorsi ed esami;
  • 3 giorni retribuiti per lutto, che possono essere richiesta anche senza soluzione di continuitĂ ;
  • 15 giorni consecutivi e retribuiti per matrimonio nei limiti di durata del rapporto di lavoro.

Ai sopracitati permessi vanno aggiunti i permessi brevi che possono essere richiesti dal docente per una durata non superiore alla metà dell’orario di servizio giornaliero e comunque nel limite massimo di due ore. Tali permessi vanno recuperati, su richiesta della scuola, entro i due mesi successivi e, comunque, entro la scadenza della nomina, in una o più soluzioni, in base alle esigenze organizzative della stessa scuola. Il tetto massimo di permessi orari per anno scolastico è pari alle ore di insegnamento settimanale del profilo corrispondente – 18 ore per i docenti della scuola secondaria di I e secondo grado, 24 ore per i docenti della scuola primaria e 25 ore per i docenti della scuola dell’infanzia -.

Per quanto concerne le ferie del personale a TD, queste  sono proporzionali al servizio prestato e
devono essere godute  dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attivitĂ  didattiche. Qualora, però, il lavoratore intenda fruire delle ferie durante la rimanente parte dell’anno scolastico può richiederle ma  per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Il Dirigente Scolastico può autorizzare il docente a usufruire dei sei giorni di ferie qualora vi sia la possibilitĂ  di sostituire il personale che le richiede con altro personale in servizio, senza determinare oneri aggiuntivi  per l’amministrazione.

Per i docenti con contratto a tempo indeterminato, al contrario, la durata massima dell’assenza per malattia è stabilita in 18 mesi ( corrispondenti a 548 gg.), sia se viene fruita in un unico periodo senza soluzione di continuitĂ , sia se viene frazionata in piĂą periodi. Bisogna precisare che  in questo ultimo caso – assenza per malattia fruita in piĂą periodi -, per il conteggio delle assenze si sommano tutti i periodi richiesti dal docente  nel triennio precedente rispetto all’ultimo evento morboso, che rappresenta pertanto un arco temporale mobile, che va verificato di volta in volta. Il risultato ottenuto, definito anche “somma economica”, permette di determinare con estrema certezza sia il numero complessivo dei giorni di malattia fruiti, all’interno del periodo di comporto, sia il trattamento economico spettante al lavoratore.

In caso di assenza per malattia dovuta ad infortunio sul lavoro, non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinchĂ© il dipendente giunga a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l’intera retribuzione. Se, al contrario, l’assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l’intera retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto. Appare evidente che le due fattispecie, infortunio sul lavoro e malattia per causa di servizio, sono disciplinate in modo diverso. Infatti, nel primo caso sono riconosciuti la conservazione del posto fino a completa guarigione e l’ intero trattamento economico, mentre nel secondo caso il trattamento economico in misura intera è assicurato solo per il periodo di comporto. Pertanto, le assenze per “malattia ordinaria” si sommano esclusivamente con le assenze dovute a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, ferme restando le differenze del trattamento economico, mentre le assenze del periodo di infortunio sul lavoro devono essere escluse da tale computo.

Si ricorda che il trattamento economico dei docenti con contratto a tempo indeterminato  Ă¨ il seguente:

  • nei primi 9 mesi di assenza: corresponsione dell’intera retribuzione fissa mensile;
  • dal 10° al 12° mese di assenza:  corresponsione del  90% della retribuzione;
  • dal 13° al 18° mese di assenza:  corresponsione del 50% della retribuzione.

I periodi di assenza per malattia entro i 18 mesi non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti e vengono computati per intero ai fini della progressione di carriera, degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché del trattamento di fine rapporto.
Sono, altresì,  validi ai fini della maturazione del diritto alle ferie e alle festivitĂ  soppresse. Non sono, tuttavia, validi ai fini del compimento del periodo di prova o dell’anno di formazione per i docenti neo immessi in ruolo.
Allo scadere dei 18 mesi, qualora sussistano particolari motivi di gravitĂ , il docente può chiedere a domanda un ulteriore periodo di 18 mesi senza alcuna retribuzione, ai soli fini della conservazione del posto. Quest’ultimo periodo di assenza, però, sarĂ   privo di contribuzione, ma potrĂ , a domanda, essere riscattato dall’interessato ai soli fini pensionistici.
Non devono essere compresi nel computo della  durata della malattia i giorni festivi iniziali e terminali di un periodo d’assenza per malattia, mentre rientrano nel calcolo delle giornate di assenza i giorni festivi intermedi. Analogamente, i giorni festivi intercorrenti tra un periodo di assenza per malattia e uno di ferie o di aspettativa per motivi di famiglia devono essere compresi nei relativi giorni di assenza. Se, ad esempio , ad un’assenza per malattia collocata alla fine della settimana lavorativa (sabato) si aggiunga l’assenza dal lavoro il martedì successivo – dopo la domenica e la giornata libera coincidente col lunedì -, il docente può valersi della circostanza, per interrompere la durata continuata della malattia, di rendersi disponibile alla ripresa del servizio nel suo giorno libero da attivitĂ  di insegnamento  – in questo caso il lunedì -; se la ripresa del servizio non avviene, il periodo di malattia va calcolato, senza interruzione, dal sabato al martedì successivo.
L’art. 55 septies, comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001, prevede che le pubbliche amministrazioni dispongano il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti, valutando la condotta complessiva del dipendente, al fine di contrastare e prevenire l’assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilitĂ  (09:00 – 13:00, 15:00 – 18:00) per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione (Istituzione Scolastica) che, a sua volta, ne darĂ  informazione all’Inps.

Se si supera il primo periodo di comporto previsto l’amministrazione avvierĂ  la procedura per l’accertamento dell’idoneitĂ  psicofisica del dipendente con l’ invio dello stesso  a visita medica. Pertanto, nell’ipotesi di assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento, l’amministrazione, dandone preventiva comunicazione all’interessato, procederĂ   all’accertamento delle condizioni di salute dello stesso, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di permanente inidoneitĂ  psicofisica assoluta o relativa.

Il dirigente scolastico può avviare  la procedura per l’accertamento dell’inidoneitĂ  psicofisica del dipendente, in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova, nei seguenti casi:

 a) assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento;

b) disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l’esistenza dell’inidoneitĂ  psichica permanente assoluta o relativa al servizio;

c) condizioni fisiche che facciano presumere l’inidoneitĂ  fisica permanente assoluta o relativa al servizio.

Il dirigente scolastico può, anche,  disporre la sospensione cautelare dal servizio del dipendente nelle seguenti ipotesi:

a) in presenza di evidenti comportamenti che fanno ragionevolmente presumere l’esistenza dell’inidoneitĂ  psichica, quando gli stessi generano pericolo per la sicurezza o per l’incolumitĂ  del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell’utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneitĂ ;

b) in presenza di condizioni fisiche che facciano presumere l’inidoneitĂ  fisica permanente assoluta o relativa al servizio, quando le stesse generano pericolo per la sicurezza o per l’incolumitĂ  del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell’utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneitĂ ;

 c) in caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneitĂ , in assenza di giustificato motivo.

Fuori dai casi sopra descritti, nell’affrontare  le situazioni di criticitĂ  che possono insorgere all’interno delle istituzioni scolastiche, bisogna distinguere i profili di comportamento che devono essere oggetto di intervento disciplinare da parte del DS, dai profili che, al contrario, derivano dall’insorgere di una vera patologia e/o da particolari momenti esistenziali vissuti dal lavoratore e che necessitano pertanto di una attenta valutazione medica. Ogni richiesta di  visita alla CMV da parte del datore di lavoro, infatti,  deve essere  avviata nel supremo interesse del lavoratore stesso e/o a tutela della sua salute.

Il verbale della CMV non deve riportare la diagnosi ma un giudizio di idoneitĂ  o inidoneitĂ  psicofisica assoluta o relativa del dipendente.
“Nei casi di inidoneità permanente assoluta il Dirigente scolastico previa comunicazione al lavoratore (entro 30 giorni dal ricevimento del verbale) predispone il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro e il provvedimento di liquidazione dell’indennità di mancato preavviso.

Il personale dichiarato temporaneamente non idoneo in modo assoluto dev’essere collocato, con apposito provvedimento, in malattia d’ufficio fino alla scadenza indicata nel verbale della Commissione medica di verifica. Occorre ricordare che il periodo in malattia d’ufficio si cumula con le altre assenze per malattia nel periodo di comporto ed è opportuno perciò fare attenzione alle conseguenze economiche e che non si determini il superamento del periodo di conservazione del posto”..

Nei casi di inidoneitĂ  relativa, l’art. 7, c. 2, del Dpr 171/2011, prevede che “l’amministrazione può adibire il lavoratore a mansioni proprie di altro profilo appartenente a diversa area professionale o eventualmente a mansioni inferiori, se giustificate e coerenti con l’esito dell’accertamento medico e con i titoli posseduti, con conseguente inquadramento nell’area contrattuale di riferimento ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione”.

Avverso il giudizio della Commissione medica, esiste la possibilità per il docente  di presentare ricorso, per via amministrativa, entro dieci giorni dalla notifica del giudizio, alle Commissioni mediche di seconda istanza del Ministero della Difesa.