Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2022

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2022

Autorizzazione all’assunzione a tempo indeterminato per gli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023 di complessive 139 unità di personale tecnico-amministrativo per le esigenze delle istituzioni AFAM. (22A07005)

(GU Serie Generale n.288 del 10-12-2022)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, e in particolare l’art. 2, comma 6, recante disposizioni sul rapporto di lavoro del personale delle suddette istituzioni;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale e’ stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l’art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la disciplina autorizzatoria delle assunzioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e dell’economia e delle finanze;

Visto l’art. 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui, in attesa della completa attuazione della legge n. 508 del 1999, al personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui al citato art. 39, comma 3-bis, della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni;

Visto l’art. 64-bis, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in base al quale, nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le assunzioni a tempo indeterminato presso le istituzioni statali di cui all’art. 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143 concernente il regolamento recante le procedure e le modalita’ per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’universita’ e della ricerca, e le successive modificazioni, intervenute con riferimento all’art. 3-quater che prevede, tra l’altro, che le disposizioni del sopra richiamato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019, nonche’ le abrogazioni disposte dall’art. 8, comma 4 dello stesso, si applicano a decorrere dall’anno accademico 2023/2024;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

Visto il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, recante, tra l’altro, misure urgenti in materia di scuola e universita’, e in particolare l’art. 1-quater, in base al quale per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, in attesa dell’entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 2, comma 7, lettera e), della suddetta legge n. 509 del 1999, si applicano le disposizioni del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 297 del 1994;

Visto l’art. 554 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, che disciplina l’accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e in particolare l’art. 19, comma 3-bis, che prevede la possibilita’ di assumere con contratto a tempo indeterminato, al maturare di tre anni di servizio, il personale che abbia superato un concorso pubblico per l’accesso all’Area Elevata professionalita’ o all’Area Terza di cui all’Allegato A del CCNL 4 agosto 2010;

Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo e, in particolare, l’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 3, che, nel disciplinare in merito alle misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, prevede l’applicazione della normativa di settore al comparto della scuola e alle universita’;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni e, in particolare, l’art. 14, comma 7, il quale dispone, tra l’altro, che ai fini del conseguimento della pensione quota 100 per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca sottoscritto il 19 aprile 2018;

Vista la nota del 29 luglio 2022, prot. n. 10505, con il quale il Ministro dell’universita’ e della ricerca richiede l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato, su posto vacante, per l’anno accademico 2021/2022 settantanove unita’ complessive di personale tecnico-amministrativo, di cui un direttore amministrativo EP/2, tre direttori di ragioneria EP/1, tre direttori di biblioteca EP/1, due collaboratori, quarantaquattro assistenti e ventisei coadiutori, e per l’anno accademico 2022/2023 sessanta unita’ complessive di personale tecnico-amministrativo, di cui due direttori amministrativi EP/2, otto direttori di ragioneria EP/1, due direttori di biblioteca EP/1, tre collaboratori, undici assistenti e trentaquattro coadiutori;

Considerato che con la suddetta nota del 29 luglio 2022, prot. n. 10505, si comunica che i posti vacanti per detto personale tecnico-amministrativo sono pari a venticinque direttori amministrativi EP/2, ventiquattro direttori di ragioneria EP/1, tredici direttori di biblioteca EP/1, duecentosessantuno collaboratori, trecentotrentasette assistenti e trecentosettantotto coadiutori e che il budget assunzionale e’ stato determinato considerando, per il 2021/2022, le cessazioni dal servizio al 1° novembre 2021, pari a ottantatre’ unita’ (di cui un direttore di ragioneria EP/1, ventotto assistenti e cinquantaquattro coadiutori) e, per il 2022/2023, le cessazioni dal servizio al 1° novembre 2022, pari a cinquanta unita’ (di cui tre direttori amministrativi EP/2, due direttori di ragioneria EP/1, undici assistenti e trentaquattro coadiutori), nonche’ l’importo relativo al budget assunzionale non utilizzato per le richieste relative all’anno accademico 2020/2021;

Considerato che l’amministrazione ritiene di utilizzare il budget assunzionale per assumere per l’anno accademico 2021/2022 settantanove unita’ complessive di personale tecnico-amministrativo, di cui un direttore amministrativo EP/2, tre direttori di ragioneria EP/1, tre direttori di biblioteca EP/1, due collaboratori, quarantaquattro assistenti e ventisei coadiutori, e per l’anno accademico 2022/2023 sessanta unita’ complessive di personale tecnico-amministrativo, di cui due direttori amministrativi EP/2, otto direttori di ragioneria EP/1, due direttori di biblioteca EP/1, tre collaboratori, undici assistenti e trentaquattro coadiutori, avendo come riferimento la tabella 1 allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019 relativa agli indici di costo medio equivalente delle qualifiche AFAM personale a tempo indeterminato;

Ritenuto, fermo restando da parte dell’Amministrazione l’utilizzo di graduatorie valide e l’espletamento di procedure concorsuali conformi al decreto legislativo 165 del 2001, di poter autorizzare, per l’anno accademico 2021/2022, l’assunzione di settantanove unita’ complessive di personale tecnico-amministrativo, di cui un direttore amministrativo EP/2, tre direttori di ragioneria EP/1, tre direttori di biblioteca EP/1, due collaboratori, quarantaquattro assistenti e ventisei coadiutori, e, per l’anno accademico 2022/2023, l’assunzione di sessanta unita’ complessive di personale tecnico- amministrativo, di cui due direttori amministrativi EP/2, otto direttori di ragioneria EP/1, due direttori di biblioteca EP/1, tre collaboratori, undici assistenti e trentaquattro coadiutori;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione on.le Renato Brunetta;

Sulla proposta del Ministro per l’universita’ e la ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. Il Ministero dell’universita’ e della ricerca, per le esigenze delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), e’ autorizzato per l’anno accademico 2021/2022 ad assumere a tempo indeterminato settantanove unita’ complessive di personale tecnico-amministrativo, di cui un direttore amministrativo EP/2, tre direttori di ragioneria EP/1, tre direttori di biblioteca EP/1, due collaboratori, quarantaquattro assistenti e ventisei coadiutori.

2. Il Ministero dell’universita’ e della ricerca trasmette, entro il 31 dicembre 2022, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi del comma 1.

Art. 2

1. Il Ministero dell’universita’ e della ricerca, per le esigenze delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), e’ autorizzato per l’anno accademico 2022/2023 ad assumere a tempo indeterminato sessanta unita’ complessive di personale tecnico-amministrativo, di cui due direttori amministrativi EP/2, otto direttori di ragioneria EP/1, due direttori di biblioteca EP/1, tre collaboratori, undici assistenti e trentaquattro coadiutori.

2. Il Ministero dell’universita’ e della ricerca trasmette, entro il 31 dicembre 2023, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi del comma 1.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2022

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione Brunetta
Il Ministro dell’economia e delle finanze Franco

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 3039