Valditara ripropone il portfolio. Ma fu già di Moratti, circolare n. 84/2005, di cui il Tar abrogò due punti

da La Tecnica della Scuola

Di Pasquale Almirante

Il ministro Giuseppe Valditara, rispondendo alla domanda del giornalista del Messaggero: come valutare il merito?, ha risposto riproponendo “quello che chiamo il portfolio sintetico dello studente, cioè la narrazione che accompagna i ragazzi, e che rappresenta i loro successi, i miglioramenti, le problematicità”, considerato che “Il voto è un indicatore di un momento, ed uno stimolo, è dunque solo un mezzo”.

Ma cos’è il portfolio?

All’origine della sua formulazione, fu emanato con circolare n. 84/2005 durante il ministero di Letizia Moratti, col governo Berlusconi. Avrebbe dovuto essere una sorta di curriculum cartaceo che l’alunno doveva portarsi dietro lungo tutto l’arco della sua vita scolastica e nel quale fosse compresa anche la valutazione delle competenze.

Tuttavia, per il sindacato, visto che non furono abrogate le norme sulla vecchia scheda di valutazione personale dell’alunno, adottare altro strumento di valutazione era operazione infausta.

Dunque, questo fascicolo personale, il portfolio della Moratti, apparve inutile, a parte il fatto che a curalo e riempirlo avrebbe dovuto essere proprio il tutor sulla cui incerta navigazione mancavano perfino le coordinate, mentre gli editori, che avrebbero dovuto stampare questa sorta di carpetta con le chiamate e le diciture, non riuscivano a formulare, per mancanza di indicazioni precise, le richieste del Miur.

In ogni caso, il sindacato si rivolse al Tar del Lazio che diede la sospensiva alla redazione del portfolio delle competenze e dunque alla documentazione redatta dal tutor e dal consiglio di classe con tutte le note specifiche per ogni alunno.

La circolare n. 84/2005, secondo il Tar, sarebbe stata illegittima perché il portfolio avrebbe violato la tutela della privacy su cui il ministero non aveva emanato nessun regolamento specifico. E illegittimo sarebbe stato pure l’inserimento nella scheda della religione cattolica. Un altro punto riguardava la contrapposizione fra l’autonomia scolastica e l’imposizione di provvedimenti centralistici e unilaterali che alla fine si ritorcevano sul personale.

In ogni caso, specificò allora il sindacato, l’ordinanza del Tar non avrebbe riguardato la sospensiva del portfolio e delle relative Linee guida con modulistica allegata, ma solamente due aspetti dell’intera questione:

1)”la biografia con narrazione delle esperienze significative dell’alunno”, di cui alla sezione c (parti consigliate), lettera b della modulistica allegata alla circolare n. 84/2005;

2) la valutazione dell’insegnamento della religione cattolica.

La pronuncia – scrisse la Gilda- del Tribunale Amministrativo, in quanto limitata a questi due soli aspetti, non inficia sostanzialmente la validità del portfolio delle competenze e delle relative linee come previsto dalla circolare n. 84/2005 che restano, pertanto, valide e operative”.

Tuttavia, in ossequio all’ordinanza del Tar, le istituzioni scolastiche, per quanto concerne “la biografia con narrazione delle esperienze significative dell’alunno”, di cui alla sezione c (parti consigliate), lettera b della modulistica allegata alla circolare n. 84/2005, in attesa della definizione del contenzioso in atto, sono state invitate, per il momento, a soprassedere alla sua compilazione.

E non sembra siano state più redatte.