Personale scolastico coinvolto in sinistri stradali

Personale scolastico coinvolto in sinistri stradali. Analisi di caso. Azione di rivalsa spettante all’Amministrazione per infortunio del proprio dipendente causato da terzi. Stato dell’arte e ricognizione normativa

di Dario Angelo TUMMINELLI, Carmelo Salvatore BENFANTE PICOGNA, Zaira MATERA

Non sono infrequenti in ambito scolastico casi in cui il personale dipendente in servizio (docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario) venga coinvolto in incidenti stradali.

Tralasciando gli aspetti risarcitori, più o meno rincuoranti, derivanti dalle coperture assicurative, collettive e/o private, anche sindacali, derivanti, quest’ultime, dall’iscrizione con conferimento della delega sindacale trasmessa alla Ragioneria Territoriale di Stato, occorre soffermarsi sulle conseguenze sul piano del danno patito dall’Amministrazione a causa della mancata prestazione contrattuale del dipendente non ad esso imputabile.

Vista la frequenza e il crescente trend con cui questi episodi si presentano e considerata anche la complessità della materia, molte Direzioni Generali di diversi Uffici Scolastici Regionali sono ricorse ai ripari, diramando note e circolari (consultabili in bibliografia), per fornire alle Istituzioni scolastiche utili indicazioni operative inerenti alle azioni da porre in essere, nella fattispecie per il recupero dei crediti vantati, ovvero degli emolumenti corrisposti al personale assente per responsabilità imputabile a terzi.

A tal riguardo si menzionano in particolare due note come fonti per la stesura di questo articolo: la nota più recente, dell’Ufficio Scolastico Regionale Veneto, prot. n. 4511 del 09 marzo 2021 e la meno recente nota dell’Ufficio Scolastico Regionale Calabria, prot. n 17030 del 20 ottobre 2016.

È importante richiamare che nel corso del tempo e soprattutto in questi ultimi anni la materia relativa agli infortuni sul lavoro ha subito importanti modifiche che si inseriscono, peraltro, in un mutato quadro normativo in continua evoluzione, nel quale sono state ridisegnate le competenze dei Dirigenti scolastici, quali titolari e legali rappresentanti dell’Istituzione scolastica e responsabili in ordine alla gestione del personale dipendente.

È pacifico, se non addirittura lapalissiano, che la nomina di un docente o Ata supplente, con contratto stipulato a seguito di infortunio (subentrato per sostituire un collega assente coinvolto in un incidente stradale), comporta indubbiamente un aggravio per la spesa pubblica e un consequenziale esborso per l’Amministrazione subente.

La finalità di questo articolo è quella, dunque, di delineare il perimetro di azione del Dirigente scolastico (compiti e adempimenti), quale rappresentante legale dell’Amministrazione scolastica titolare del diritto al risarcimento del danno patito, in tutti quei casi in cui il lavoratore (docente e/o Ata) non sia più in grado di eseguire la propria prestazione lavorativa a causa delle conseguenze dell’incidente stradale occorso in cui risulta casualmente coinvolto e compromesso.

Dall’evento fortuito e colposo discende direttamente l’impossibilità di utilizzare la prestazione lavorativa del lavoratore dipendente del Ministero venendosi, quindi, a verificare la condizione per cui viene erogato un corrispettivo a fronte di una non prestazione.

Nella fattispecie del caso proposto, l’incidente risulta essere un fatto colposo determinato da un terzo, estraneo al rapporto contrattuale di lavoro.

Riferimenti normativi

Le principali fonti normative, in merito al diritto di rivalsa per l’Amministrazione subente per lesioni arrecate da soggetto terzo al proprio lavoratore dipende, sono due: il Codice Civile e il C.C.N.L. comparto scuola.

Le citate fonti sono peraltro state riconosciute più volte dalla giurisprudenza di legittimità nei vari pronunciamenti e trovano fondamento giuridico nell’art. 2043 nel Codice civile, Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 “Approvazione del testo del Codice civile”, che sancisce il diritto al risarcimento del danno ingiusto cagionato: «qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno» e nell’art. 17, comma 17, del C.C.N.L. comparto scuola del 29 novembre 2007. La normativa, pattizia o contrattuale, sopra richiamata prevede che: «nel caso in cui l’infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile – qualora comprensivo anche della normale retribuzione – è versato dal dipendente all’amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l’esercizio, da parte dell’amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile».

I Dirigenti Scolastici, quali rappresentanti dell’Amministrazione, sono chiamati in primis a svolgere questi importanti e delicati adempimenti, alcuni perentori (che verranno di seguito ampiamente illustrati), a seconda delle circostanze in cui si sia verificato l’infortunio, a loro volta distinte in base alla tipologia di evento, ovvero se l’incidente si è verificato durante l’espletamento della prestazione lavorativa o se l’infortunio è accaduto durante il tragitto “casa – lavoro” (più comunemente conosciuto come “infortunio in itinere”) strada percorsa abitualmente dal dipendente per raggiungere la propria sede di servizio o ancora se lo stesso sia occorso al di fuori dell’orario di lavoro.

Approfondimento Più complessa è la gestione dei casi in cui l’assenza del dipendente non rientra nelle ipotesi sin qui considerate, ma sono comunque determinate da altri fatti illeciti cagionati da terzi o cose al di fuori dell’orario di servizio. Citiamo, ad esempio, le aggressioni fisiche, individuali e/o collettivi; la rovina di un edificio (esempio la caduta di tegole o calcinacci); danno arrecato da animali domestici o selvatici morsi di randagi) etc. La principale differenza, tra quest’ultimi (tra loro stessi) e gli incidenti automobilistici risiedono essenzialmente solo nella disciplina dei termini prescrizionali e nel riparto dell’onere della prova.

Giova menzionare, con specifico riferimento all’impiego pubblico, il Decreto Ministeriale del Tesoro del 10 ottobre 1985 rubricato in “Regolamentazione della «gestione per conto dello Stato» della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall’INAIL” pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 46 del 25 febbraio 1986 disponendo l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche nei confronti dei dipendenti statali, che rientrano nelle previsioni normative ai sensi del Testo Unico, Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 257 del 13 ottobre 1965 – Supplemento Ordinario, tutt’oggi in vigore con modificazioni, nello speciale sistema della gestione per conto dello Stato attuato presso l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).

Dalla lettura dell’art. 1 del decreto in parola, possiamo evincere chiaramente quanto appena detto ovvero che: «I dipendenti delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in base alle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, ed alle norme contenute nel presente decreto».

A tal riguardo consigliano, come utile approfondimento, un apposito documento redatto dall’INAIL nel 2019 dal titolo “Proposta di lettura integrale” consultabile dal link: https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-testo-unico-disposizioni-assicuraz-obbligatoria.pdf

È interessante evidenziare che l’evoluzione giurisprudenziale è stata recepita dall’Ordinamento giuridico precisamente con l’art. 12 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144“, corredato delle relative note (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2000/03/20/000A3221/sg). Nel Decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 50 del 10 marzo 2000 è stato aggiunto il comma 3 all’art. 2 del suddetto Testo Unico.

Nel D.lgs. 38/2000 è stata prevista ed inserita la tutela assicurativa contro l’infortunio occorso ai dipendenti pubblici durante il normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abituale dimora a quello di lavoro, precisando che detto tratto (di strada), può anche essere percorso a piedi, con i mezzi pubblici o ancora con il mezzo privato, quest’ultimo a condizione che il suo uso sia effettivamente essenziale ed indispensabile al lavoratore.

Fatta questa necessaria premessa,

esplicitati gli aspetti più generali ci addentriamo nel merito del caso proposto ovvero sull’azione di rivalsa spettante all’Amministrazione per infortunio del proprio dipendente causato da terzi.

Ricordiamo che ai sensi dell’art. 2 del più volte citato Testo Unico D.P.R. n. 1124/1965 sono considerati infortunio: «tutti i casi […], da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un ‘inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni»

(https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1965-06-30;1124).

Ricordiamo, inoltre, che in caso di incidente il lavoratore dipendente è sempre obbligato a darne prontamente notizia al proprio datore di lavoro, fornendo contestualmente una idonea certificazione medica a supporto dell’accaduto.

Giova rammentare che:

  • Il Dirigente scolastico (datore di lavoro), nell’ipotesi in cui l’infortunio sia giudicato non guaribile entro giorni due, deve attuare, senza indugio né ritardo, la procedura obbligatoria di denuncia “on-line” alla sede INAIL, a mezzo di apposita funzione prevista sul portale SIDI (Sistema Informativo Dell’Istruzione), mentre in caso di infortunio mortale il termine è ridotto a sole ventiquattro ore dall’accaduto.
    Corre l’obbligo di precisare che nel caso di ritardo ovvero in cui non venissero rispettati i termini sopra citati, o in caso di omissione (della prescritta denuncia), è prevista una sanzione amministrativa a carico del Dirigente scolastico inadempiente.
  • Qualora il Dirigente scolastico non dovesse porre in essere tutte le misure finalizzate al recupero delle somme (come a breve illustreremo nel presente articolo) pagate nei confronti del responsabile civile, in presenza di responsabilità verso i terzi, si configurerebbe, un’ipotesi di danno erariale con azione di rivalsa a suo carico.

Infortunio in orario di lavoro ed in itinere

In questo specifico caso, “infortunio in orario di lavoro ed in itinere” a seguito del verificarsi dell’evento, fin da subito,

  • il Dirigente scolastico deve provvedere ad inoltrare, senza indugio né ritardo e comunque entro i termini (prescrizionali) stabiliti dalla legge, la denuncia obbligatoria di infortunio all’INAIL.

L’INAIL successivamente, ai sensi del richiamato Decreto Ministeriale del 10 ottobre 1985, attiva la procedura di propria competenza ovvero provvede contestualmente all’azione di rivalsa nei confronti dei terzi responsabili per infortuni di dipendenti statali (gestione per conto dello Stato), agendo come mandatario della Pubblica Amministrazione, inviando ai soggetti terzi, nei tempi e nei modi dovuti, le diffide ad adempiere.  Nelle diffide viene espressamente specificato che l’Ente (INAIL) nella sua qualità di mandatario agisce in nome e per conto dell’Amministrazione statale centrale, tutelandone l’interesse. Al termine di questa fase preliminare, l’INAIL trasferisce l’intero fascicolo all’Istituzione scolastica autonoma, per proseguire con le fasi successive nell’azione di rivalsa. Nel fascicolo sono indicate tutte le spese sostenute per l’erogazione delle prestazioni (mediante trasmissione dei tabulati delle prestazioni), ovvero l’ammontare complessivo erogato ed eventualmente, se previsto, anche la costituzione di rendita per inabilità al lavoro.

A questo punto affrontiamo le responsabilità del Dirigente scolastico e i relativi adempimenti amministrativi spettanti all’Istituzione scolastica di seguito elencati.

Il Dirigente scolastico:

  • ricevuto tutto il carteggio da parte dell’INAIL, dovrà procedere all’esatta quantificazione del danno subente in collaborazione, se necessario, con la Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Ministero dell’Economia, nella fattispecie dal Dipartimento della Ragioneria Territoriale dello Stato (R.T.S.) della provincia di riferimento.
  • prima di inviare specifica nota alla Ragioneria Territoriale dello Stato della provincia di riferimento per stabilire l’esatta quantificazione del danno, potrà avvalersi, qualora necessario, anche della consulenza del Collegio dei revisori, richiedendo un parere consultivo e preventivo.
  • una volta quantificato e stabilito il danno patito, attiverà l’azione di rivalsa con pretese risarcitorie nei confronti del terzo responsabile tenendo conto delle somme fino allora corrisposte a titolo retributivo al dipendente infortunato, nel periodo di assenza dal servizio e di quelle corrisposte a titolo previdenziale e fiscale, eventuale inglobando nel computo anche il maggior costo sostenuto per il pagamento di straordinari ad altri dipendenti per l’espletamento dell’attività del dipendente infortunato.

Giova precisare che nell’ammontare complessivo deve essere individuato anche l’interesse legale e della rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di assenza del dipendente, oltre ad altri ed eventuali importi, annotati e comunicati dall’INAIL. Si deve, altresì, tenere in debito conto, nella quantificazione del danno, come ovvio che sia, di non eccedere i limiti del pregiudizio effettivamente sofferto al fine di evitare un’ingiustificata locupletazione, ai sensi dell’art. 2041 del Codice civile, altrimenti si potrebbe darebbe luogo al perfezionamento di illeciti per indebito arricchimento.

Alla luce di quanto sopra detto non si deve tenere conto della retribuzione eventualmente corrisposta al personale supplente assunto in sostituzione del titolare assente, trattandosi di somme erogate a fronte di una prestazione di lavoro effettivamente espletata, ma solo del maggior costo della stessa rispetto a quella riferita dal dipendente assente.

Una volta stabilito e quantificato l’esatto ammontare del danno, il Dirigente scolastico deve attuare questo doveroso adempimento procedurale, ineludibile, ovvero l’azione di rivalsa.

Elenchiamo brevemente le azioni da intraprendere:

  • il Dirigente scolastico, per via stragiudiziale, invierà all’assicurazione del terzo responsabile del sinistro, una nuova diffida ad adempiere (ricordiamo che una prima diffida era stata già preliminarmente inviata dall’INAIL, in nome e per conto dell’Amministrazione) nella quale si indicherà l’ammontare esatto dei danni da risarcire nonché tutti gli estremi del versamento, causale e coordinate bancarie e/o postali IBAN, dove far pervenire le somme.

È bene precisare che la diffida deve essere sempre effettuata in nome e per conto dell’Istituzione scolastica e del Ministero dell’Istruzione e del Merito, oltre ad indicare una breve descrizione delle ragioni sottese poste a fondamento della pretesa risarcitoria, nonché evidenziando la precisa volontà di esigere tassativamente il risarcimento del danno. La diffida ad adempiere, infine, includerà l’esplicito avvertimento che, nel caso in cui la stessa non dovesse sortire gli effetti voluti nei tempi e nei modi stabiliti, ovvero in caso di mancato pagamento, si procederà in un termine congruo (ad esempio entro 15 giorni dal ricevimento), al recupero giudiziale delle somme, citando l’assicurazione in giudizio presso il “giudice a quo“.

È opportuno ribadire nuovamente che la diffida deve essere inviata, al fine di interrompere i termini di prescrizione, con le solite modalità di notifica ovvero con raccomandata postale con avviso di ricevimento e/o a mezzo di posta elettronica certificata (P.E.C.). La messa in mora a mezzo della diffida, trattandosi di atto unilaterale recettizio deve essere portata effettivamente a conoscenza del destinatario (oblato), preventivamente individuato, affinché si producano gli effetti voluti.  Alla luce di quanto richiamato, pertanto, non è sufficiente che vi sia stato il semplice inoltro della diffida ma dovrà, quest’ultima, essere necessariamente ricevuta dai destinatari (comprovata dalla ricevuta e/o consegna dell’avviso di ricevimento, c.d. “relata di ritorno”) e, dunque, non solamente inviata entro il termine stabilito per interrompere la prescrizione.

Nel caso di azione di rivalsa con la pretesa risarcitoria derivante dall’infortunio proveniente da circolazione stradale (danno da sinistro automobilistico), il dipendente, diretto danneggiato, può esercitare anch’esso un’azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione del danneggiante e, pertanto, la pretesa risarcitoria dovrà essere inviata sia al soggetto responsabile che alla sua compagnia assicurativa presso la sede legale indicata o all’indirizzo P.E.C. di riferimento, estratto da apposito registro.

Per quanto riguarda i termini di prescrizione dell’azione di rivalsa sono previsti: anni due, nella fattispecie se trattasi di danno derivante da circolazione stradale e anni cinque per danno derivante da fatto illecito, ex art. 2947 Codice civile. A tal fine, il Dirigente procede alla notifica dell’atto interruttivo. In ogni caso è bene precisare che titolare del diritto al risarcimento, indipendentemente da chi esercita l’azione di rivalsa (INAIL e/o Dirigente scolastico), rimane sempre e comunque lo Stato (legittimato attivo e passivo) e per esso il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Le somme eventualmente recuperate dovranno dunque risultare accreditate a mezzo di bonifico sul conto corrente, bancario e/o postale, attraverso le coordinate IBAN (elenco pubblicato sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze relativo alla provincia di appartenenza), intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato della provincia di riferimento, Capo XIII, capitolo 3550, art. 03 – Entrate eventuali e diverse del Ministero dell’Istruzione e del Merito – indicando nella causale “azione di rivalsa per infortunio occorso in data, nome e cognome del dipendente infortunato” in conto Entrate Eventuali e Diverse concernenti il Ministero dell’Istruzione e del Merito. È opportuno, ai fini della tracciabilità dei flussi (finanziari), inserire nella causale del versamento anche il codice fiscale del versante e la denominazione dell’Ente emittente.

Se non si dovesse riuscire a recuperare le somme ovvero qualora il tentativo di recupero del credito dell’importo spettante all’Amministrazione, esercitato in via stragiudiziale non vada a buon fine, l’Istituto scolastico, decorso inutilmente un termine congruo e ragionevole (di norma giorni 60-90, e non oltre i 120) dall’invio della diffida, dovrà inviare l’intero fascicolo contenenti i fatti e la ricostruzione degli avvenimenti, all’Avvocatura Distrettuale dello Stato territorialmente competente che valuterà l’opportunità o meno di procedere al recupero giudiziale delle somme non riscosse alla luce delle concrete possibilità di accoglimento della richiesta risarcitoria e degli ipotetici costi (legali) dell’operazione.

Nell’ipotesi di inottemperanza a tale richiesta, l’Istituzione scolastica trasmetterà all’Avvocatura un documentato e circostanziato rapporto dal quale si possano evincere le indicazioni necessarie e tutti gli elementi utili ad istruire la vertenza al fine del recupero del credito, ovvero: i fatti occorsi e le circostanze, le generalità del responsabile del danno, il domicilio dei soggetti coinvolti, l’indicazione della compagnia assicuratrice (nel caso di sinistro stradale), nonché copia dell’intero fascicolo contenente tutta la documentazione inerente all’infortunio.

Infortunio fuori dall’orario di lavoro

Nel caso in cui ci troviamo nella fattispecie “infortunio fuori dall’orario di lavoro

  • il Dirigente scolastico dopo essere venuto a conoscenza dell’evento dannoso (al riguardo si invitano i destinatari ad informare i dipendenti in merito alla necessità di comunicare la circostanza che abbia determinato l’assenza qualora quest’ultima sia riconducibile ad un soggetto terzo responsabile) invierà al danneggiante, alla sua compagnia di assicurazione ed al dipendente infortunato, una diffida ad adempiere contenente una generica richiesta risarcitoria, riservandosi di comunicare successivamente l’esatto ammontare dell’importo del danno patito, una volta quantificato e gli estremi per il versamento dell’importo. Per ciò che riguarda la quantificazione del danno nonché i termini di prescrizione della pretesa risarcitoria si rimanda a quanto sopra illustrato.
  • Il Dirigente scolastico, in un secondo momento, quantificato il danno, provvederà ad inviare nuova diffida in nome e per conto dell’Istituzione scolastica ai fini del recupero degli importi spettanti all’Amministrazione e, qualora il tentativo di recupero stragiudiziale del credito non andasse a buon fine, l’Istituzione scolastica investirà della questione l’Avvocatura Distrettuale dello Stato così come sopra meglio descritto. In merito al termine di prescrizione della pretesa risarcitoria nonché alle forme di comunicazione idonee ad interromperne il decorso, si rimanda a quanto sopra definito e descritto nell’ “infortunio in orario di lavoro ed in itinere”.

Bibliografia

  • CODICE CIVILE artt. 2041 e 2043 del Reggio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
  • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA del 30 giugno 1965, n. 1124 “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
  • DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2000, n. 38 “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144
  • DECRETO MINISTERIALE del Tesoro, del 10 ottobre 1985 “Regolamentazione della «gestione per conto dello Stato» della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall’INAIL
  • CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007
  • NOTA Ufficio Scolastico Regionale Veneto prot. n. 4511 del 09 marzo 2021 “Azione di rivalsa spettante all’Amministrazione datrice di lavoro per infortunio del proprio dipendente causato da terzi
  • CIRCOLARE USR Lombardia n. 17188 del 07 agosto 2017 “Recupero somme relative ad emolumenti corrisposti a personale assente per responsabilità di terzi
  • CIRCOLARE USR Lazio n. 16992 del 26 giugno 2017 “Indicazioni relative al procedimento di rivalsa per infortunio del dipendente
  • NOTA Ufficio Scolastico Regionale Calabria prot. n 17030 del 20 ottobre 2016 “Azione di rivalsa spettante all’Amministrazione nei confronti di terzi responsabili di infortunio
  • CIRCOLARE USR Umbria n. 4382 del 08 aprile 2016 “Gestione per conto dello Stato (D.M. 10 ottobre 1985). Comunicazione dei provvedimenti di definizione degli eventi lesivi denunciati periodo 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2015
  • NOTA Ministero della Pubblica Istruzione n. 19323 del 15 dicembre 2015 “Infortunio del dipendente, azione di rivalsa
  • NOTA INAIL Umbria n. 4507 del 30 marzo 2016
  • CIRCOLARE INAIL n. 54 del 09 giugno 2015 “Risarcimento dei danni all’autovettura di proprietà del personale autorizzato all’uso del proprio mezzo di trasporto
  • CIRCOLARE USR Lombardia n. 19043 del 13 novembre 2014 “Recupero somme relative ad emolumenti corrisposti a personale assente per responsabilità di terzi
  • CIRCOLARE USR Lombardia n. 3206 del 20 febbraio 2014 “Recupero somme relative ad emolumenti corrisposti a personale assente per responsabilità di terzi
  • CIRCOLARE USR Lazio n. 32943 del 29 ottobre 2013 “Azione di rivalsa dell’Amministrazione in caso di infortunio del dipendente causato da terzi
  • CIRCOLARE USR Piemonte n. 6187 del 01 luglio 2013 “Azione di rivalsa dell’Amministrazione datrice di lavoro per infortunio del proprio dipendente causato da terzi
  • CIRCOLARE USR Lombardia Direzione Generale – Ufficio V – Servizio Legale Prot. n. MIUR AOO DRLO R.U. 5074 del 01 aprile 2010 “Recupero emolumenti corrisposti a personale assente per responsabilità di terzi – risarcimento danni – Azione di rivalsa

Sitografia