Malattia, assenze che non rientrano nel periodo di comporto: cosa deve indicare il certificato medico

da La Tecnica della Scuola

Di Lara La Gatta

Per godere del diritto all’esclusione del computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 9 dell’art. 17 del CCNL Scuola del 29.11.2007, cosa dovrà essere indicato nella certificazione di malattia?

A questa domanda ha risposto l’ARAN, con orientamento applicativo CIRS103.

Innanzitutto, ricordiamo che, ai sensi del CCNL, il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del periodo, si sommano, alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.

Il suddetto comma 9 prevede che in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente
invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione.

L’ARAN, nel rispondere alla domanda, ha dunque chiarito che per il riconoscimento del beneficio di sopra, che esclude dal computo dei giorni di assenza per malattia i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital, nonché quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, il lavoratore dovrà produrre una adeguata e chiara certificazione medica rilasciata dai competenti organismi pubblici da cui, appunto, risulti non solo la condizione morbosa del dipendente, ma anche l’ulteriore attestazione che la stessa si configuri come patologia grave che ha richiesto o richiede l’effettuazione di terapie salvavita. Anche le giornate di assenza dovute agli effetti diretti e/o collaterali provocati dalle citate terapie, dovranno anch’essi essere certificati secondo la normativa vigente.

In ogni caso, l’individuazione di tali patologie spetta soltanto agli organi sanitari a ciò deputati, nulla potendo obiettare altre istituzioni a ciò non dedicate.

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