L’ARAN e l’orario di servizio dei dirigenti scolastici

L’ARAN e l’orario di servizio dei dirigenti scolastici

Francesco G. Nuzzaci

Sembra che il recente, succinto, parere dell’ARAN sull’orario di servizio dei dirigenti scolastici ne abbia messo qualcuno in agitazione, tanto da sollecitare il Sindacato di appartenenza a ricorrere all’istituto dell’interpretazione autentica di clausole contrattuali controverse per poterne così (ristabilire) un inequivoco significato, ex articolo 2, comma 7 del CCNL, che a sua volta rinvia all’articolo 49 del D. Lgs 165/2001 e – per quanto ivi di stretta attinenza: definizione di una controversia individuale insorta – al successivo articolo 64.

Il che, a sua volta, ci induce a due osservazioni e ad una considerazione.

1. La prima delle due osservazioni rimarca il fatto che – semplicemente – non è sorta alcuna controversia sull’interpretazione dei contratti tra le parti che li hanno sottoscritti e che quindi decidano di incontrarsi per definire consensualmente il significato delle clausole controverse (con effetti retroattivi).

L’ARAN – in un libero parere non dotato ex se di alcuna cogenza normativa – ha riportato il combinato disposto del Contratto laddove è scritto che il dirigente organizza autonomamente i tempi e i modi della propria attività, correlandola in maniera flessibile (e funzionale) alle (stimate) esigenze dell’istituzione scolastica cui è preposto ed all’espletamento dell’incarico affidatogli; per poi farne derivare il suo obbligo di garantire la sua presenza in servizio giornaliera, salva l’ipotesi di ferie, permessi o altri casi che ne giustifichino l’assenza, mentre può definire autonomamente la durata della prestazione giornaliera.

È questa, invero, un’inferenza non sorretta dalla premessa e, per di più, smentita ex litteris dal dato normativo, che invece un esplicito e quantificato orario di servizio lo prevede per il personale docente e per il personale ATA. Sicché garantire la presenza giornaliera non significa affatto che egli deve essere fisicamente a scuola ogni giorno, dalle ore… alle ore… e il cui avvenuto rispetto magari facendolo risultare da apposito registro della firma. Può e deve invece, sensatamente, significare che in qualunque momento “la presenza in servizio giornaliera” si renda necessaria, il dirigente deve mettersi in condizione di assicurarla e, occorrendo, con la massima tempestività.

2. La seconda osservazione è che, volendosi pure prescindere dal fatto che la richiesta di interpretazione autentica che “una delle parti” può avanzare è riferita non ad una singola sigla sindacale ma a tutte quelle (o quanto meno alla maggioranza di quelle) che hanno sottoscritto il CCNL con la controparte datoriale (id est: l’ARAN) e posto che punto o poco essendoci da chiarire su quel che chiaro lo è già, nell’ ipotesi che dovesse convenirsi su un esplicito e quantificato orario di servizio giornaliero si sarebbe realizzato per la categoria un autentico capolavoro da far invidia al martello di Tafazzi.

3. Ascritto il corretto significato – come abbiamo creduto che esso sia – alla “presenza giornaliera in servizio” e venendo alla considerazione finale, è ragionevolmente impossibile – oltre che giuridicamente ed eticamente insostenibile – però pretendere di assicurare la suddetta presenza se si continua a risiedere a centinaia di chilometri dall’ufficio, senza aver eletto domicilio o essersi procurati una dimora in loco, di andarci uno o due giorni la settimana e intervallati da più giorni di totale assenza, di dirigere la scuola da remoto ricorrendo all’arbitraria analogia della didattica a distanza, prescritta da una norma eccezionale e comunque non più esistente.

Ma questo l’ARAN non poteva articolarlo per esplicito, come pure avrebbe voluto chi le ha commissionato il parere. Anche se qui ci sarebbe ben poco da chiedere sul come regolarsi, sussistendo tutti gli elementi della fattispecie giustificante il licenziamento.