Le specializzazioni sul sostegno conseguite all’estero sono compatibili con la scuola italiana?

Le specializzazioni sul sostegno conseguite all’estero sono compatibili con la scuola italiana?
Disabili.com del 05/05/2023

Torna il dibattito sulle specializzazioni sul sostegno conseguite all’estero. Si chiede il direttivo della Rete SupeRare: quali sono le conseguenze di una attività didattica da parte di chi ha conseguito una specializzazione sul sostegno in uno stato dove esistono ancora le classi speciali, quindi dove l’inclusione non è di certo ai livelli della nostra scuola? Che tipo di insegnanti possono approcciarsi in un sistema così differente, e quale può essere il loro fattivo contributo a fianco degli alunni e studenti con disabilità?

Prima di lasciare spazio alla riflessione del gruppo, facciamo una piccola premessa ricordando cosa si prevede in Italia sulla equipollenza dei titoli conseguiti in altri Paesi dell’Unione Europea. 

EQUIPOLLENZA DEI TITOLI: COSA E’ PREVISTO IN ITALIA
La normativa italiana si è allineata a quanto stabilito a livello comunitario, prevedendo che un titolo rilasciato in uno stato facente parte dell’unione Europea venga riconosciuto anche negli altri stati dell’Unione. E’, in sostanza, assicurato il reciproco riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nei vari stati dell’UE. Il riferimento normativo è la 2005/36/CE, recepita con D.Lgs. n. 206/2007 – Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, e della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania.

Come per gli altri titoli, quindi, anche per le specializzazioni legate all’insegnamento vale tale reciprocità. Tuttavia, per i titoli legati all’istruzione la trafila in Italia per ottenere l’attestazione di equipollenza non è velocissima: bisogna presentare un’apposita istanza al Ministero, che spesso allunga i tempi tale riconoscimento: da qui il ricorso in molti casi al TAR, da parte dei diretti interessati. Per far fronte ai ritardi del Ministero, il Giudice Amministrativo aveva cominciato a nominare dei “Commissari ad acta” incaricati di eseguire le sentenze sulle quali l’Amministrazione ometteva di provvedere. Ma infine il Consiglio di Stato ha chiarito che deve essere il Ministero a valutare le domande, anche richiedendo ulteriori integrazioni ai fini di giungere ad una totale equipollenza. Questa, quindi, la cornice normativa nella quale va insertio il dibattito che si è acceso di recente. 

IL COMMENTO DELLA RETE SUPERARE
A tale proposito, pubblichiamo di seguito il contributo della Rete SupeRare, sul tema. 

Ci scrive un papà per raccontarci una delle tante difficili quotidianità vissute nella scuola italiana e, in conclusione della missiva afferma: “sono ormai rassegnato, anche quest’ anno è finito, chissà chi arriverà il prossimo come docente di sostegno, chissà se sarà formato, chissà, dove e come, avrà eventualmente ottenuto la specializzazione sul sostegno, viviamo ormai esclusivamente di sorprese oltre che di incertezze, cosa possiamo aspettarci in questa situazione?” La domanda era circostanziata, non potevamo omettere di chiederci: si può e si deve sempre riconoscere come valido un titolo di specializzazione sul sostegno se rilasciato in un Paese estero? E se rilasciato in un paese (vedasi Romania o Bulgaria) in cui esistono ancora le classi speciali?
È stato automatico chiederci: Secondo quali principi d’inclusione queste persone sono state formate? Da chi? 

La valutazione dei titoli esteri
Il Consiglio di Stato ha deferito, di fatto, allo Stato la valutazione dell’equipollenza di questi titoli e la verifica delle competenze e delle conoscenze, in linea con quanto descritto dalla normativa nazionale. Sembra che per raggiungere lo scopo, in Italia sia stato assegnato il compito ad una apposita commissione di valutazione. L’ulteriore domanda che ci siamo posti era d’obbligo: Quali strumenti utilizzerebbe ( in pochissimi giorni) una commissione di valutazione, composta da 40 persone, per attestare la validità del titolo di abilitazione all’insegnamento rilasciato a più di 11.000 persone ( di cui 9500 sul sostegno), in Paesi in cui esistono ancora le scuole speciali? 
Se questi corsi si sono tenuti on-line, dove avrebbero svolto il tirocinio formativo queste persone?   

Scuola inclusiva in Italia: Excursus storico
Per circostanziare quello che è il nostro pensiero sul tema, forse occorre tornare indietro negli anni, a quasi 50 anni fa: correva l’anno 1975 quando, con atto di civiltà storica, la Commissione parlamentare guidata dalla senatrice Franca Falcucci pubblicò una relazione che affermava come: la scuola dovesse “rapportare l’azione educativa alle potenzialità individuali di ogni allievo” e apparisse “la struttura più appropriata per far superare la condizione di emarginazione in cui altrimenti sarebbero condannati i bambini handicappati”. La stessa Commissione affermava altresì come: deve considerarsi coessenziale una organizzazione dei servizi sanitari e sociali finalizzati all’identico obiettivo. Nasceva la prima bozza del Progetto di Vita di cui ancora oggi si stanno cercando di tracciare i contorni.

Gli atti di quella Commissione Falcucci, ancora oggi possono essere definiti come la magna charta dell’integrazione degli alunni disabili ed hanno ispirato la Legge 517/1977 (abolizione delle classi differenziali ed inserimento dell’insegnante di sostegno) e la stessa Legge 104/1992.

Scuola e Legge 104
Per quanto concerne nello specifico il diritto all’istruzione e all’educazione, la legge 104/92 agli articoli 12,13, 14, 15 e 16 rappresenta un punto di riferimento fondamentale per il raggiungimento della qualità dell’integrazione scolastica e per la definizione del ruolo e delle competenze degli insegnanti di sostegno specializzati, definisce altresì, come meglio dettagliato da altre norme, ruoli, funzioni e competenze delle altre figure che operano nella scuola e che, insieme agli enti locali e sanitari ed al terzo settore, concorrono alla piena attuazione di quel progetto di vita individuale che, ad ognuno, indipendentemente dalla sua condizione, andrebbe garantito .

Interventi legislativi recenti
Sui presupposti fissati dalla Commissione parlamentare Falcucci 48 anni orsono, sono state edificate le politiche di inclusione scolastica negli anni, di acqua ne è passata da allora sotto i ponti, negli ultimi periodi però, dal nostro punto di vista, si stanno innestando pericolose retromarce in termini di vera inclusione scolastica, solo per citare qualche esempio: la specializzazione sul sostegno acquisita con un corso online e tenuto da docenti provenienti da paesi dove ci sono ancora le classi speciali, in Parlamento si presenta un ddl (236/22 incardinato al senato) che, con un colpo di spugna e la massima scioltezza, porta a cancellare un articolo fondamentale della legge 104/92 ( art 13) e al tempo stesso rafforza ancor più quel pericoloso percorso di autoreferenzialità di cui si veste spesso la scuola negli ultimi anni e che la sta allontanando sempre più dal progetto di vita. Non dimentichiamo che in Italia il docente di sostegno è un insegnante che si è formato sulla sua materia e si è specializzato sul sostegno didattico, parliamo di un docente della classe al pari dei colleghi e non di un appannaggio del discente disabile. La formazione offerta dal nostro paese in materia è rispettosa di quelle che sono le norme vigenti e, non dimentichiamo mai che in Italia di buone norme sull’inclusione scolastica ne abbiamo, il problema è che queste norme non sono sempre esigibili; proviamo a focalizzarci solo su quelle norme esistenti, proviamo a garantire davvero continuita’ e docenti tutti formati, bypassiamo tutti questi strani tentativi di riforma che possono solo arrecare danno ai nostri ragazzi. Lavoriamo per rafforzare la necessaria corresponsabilità educativa del corpo docente, facciamo in modo che la scuola, le famiglie, i servizi sanitari e sociali, gli enti del terzo settore presenti sul territorio etc etc collaborino e si attivino tutti per la miglior realizzazione di quel necessario progetto di vita. 
Evitiamo che la scuola continui ad avere sempre più quel ruolo di cattedrale nel deserto e completamente scissa da quanto sancito dall’art 14 della legge 328, fa male sentire ogni giorno racconti di genitori che riportano le grandi difficoltà di comunicazione con questa o quella scuola, fa male sentire che è discrezione o gentile concessione di una scuola autorizzare un’osservazione clinica in classe se necessaria, portiamo il mondo che è dentro quel cancello a dialogare con quello che è all’esterno, per costruire insieme un presente e, soprattutto, un futuro rispettoso della persona che c’è in quello studente con disabilita’ che ogni giorno varca quel cancello, facciamogli sentire il suo essere parte di un contesto e non una parte a sé!

di Direttivo Rete SupeRare