Mobilità 2023, docenti che hanno ottenuto il trasferimento: chi avrà il vincolo triennale e chi no

da OrizzonteScuola

Di Nino Sabella

Nella giornata del 24 maggio 2023 sono stati pubblicati gli esiti della mobilità per l’a.s. 2023/24. I docenti soddisfatti nel movimento si interrogano adesso se siano o meno sottoposti al vincolo triennale nella scuola ottenuta, soprattutto se non era la prima preferenza.

Vincoli CCNI 2022/25

Premettiamo che i vincoli, di cui parleremo, non riguardano i neoassunti ma la totalità dei docenti (neoimmessi compresi) che hanno chiesto e ottenuto il trasferimento ovvero il passaggio di ruolo/cattedra.

E’ l’articolo 2 del CCNI 2022/25 a disporre i suddetti vincoli triennali, derivanti da specifiche disposizioni di legge e dipendenti dalla preferenza/provincia relativamente alle quali si è stati soddisfatti. Ecco quali:

  1. vincolo triennale dovuto al fatto di essere stati soddisfatti nel movimento (trasferimento o passaggio) su preferenza puntuale, ossia su scuola (a prescindere dalla provincia di provenienza), oppure nel comune di titolarità;
  2. vincolo triennale discendente dal fatto di aver ottenuto il movimento (trasferimento  o passaggio) in una provincia diversa da quella di titolarità, indipendentemente dalla preferenza relativamente alla quale si è stati soddisfatti.

Vincolo preferenza puntuale

Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del CCNI 2022/25, sono soggetti al vincolo triennale i docenti che presentano domanda di trasferimento o passaggio di ruolo/cattedra sia provinciale che interprovinciale e vengono soddisfatti in una delle scuole (preferenza puntuale) indicate nella domanda oppure ottengono il movimento nel comune di titolarità attraverso la preferenza sintetica “distretto sub comunale”.

Sono esclusi dal vincolo i beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI, se trasferiti (o se hanno ottenuto il passaggio di ruolo/cattedra) in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, nonché i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una preferenza espressa.

Vincolo movimento interprovinciale

Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del CCNI 2022/25, sono soggetti al vincolo triennale docenti che presentano domanda di trasferimento o passaggio di ruolo/cattedra interprovinciale e vengono soddisfatti in una qualsiasi delle preferenze indicate (scuole, comune, distretti e provincia) nella domanda.

Sono esclusi dal vincolo i docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 – comma 1 – punto I, III, IV, VI, VII e VIII, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, nonché i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.

Quando si può presentare domanda

Nell’uno e nell’altro caso sopra descritti, i docenti interessati non possono presentare domanda di mobilità (trasferimento e passaggio) nei tre anni scolastici successivi. Ciò vuole dire, ad esempio, che i docenti soddisfatti per l’a.s. 2023/24, sono vincolati per gli anni scolastici 2023/24, 2024/25 e 2025/26; tali docenti potranno presentare domanda di mobilità (trasferimento e/o passaggio) nel corso del 2025/26 per l’a.s. 2026/27.

I docenti in questione, durante i tre anni di vincolo, possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria, almeno secondo le disposizioni vigenti (potranno farlo sicuramente per l’a.s. 2023/24, come emerso dai primi incontri tra MIM e OOSS per la sottoscrizione del nuovo CCNI).

Conclusioni

In definitiva, sono soggetti al vincolo triennale, ossia non potranno presentare domanda di mobilità nei tre anni successivi, i docenti che:

  • hanno ottenuto trasferimento/passaggio provinciale o interprovinciale e sono stati soddisfatti su scuola (preferenza puntuale);
  • hanno ottenuto trasferimento o passaggio nel comune di titolarità, tramite espressione della preferenza distretto sub comunale;
  • hanno ottenuto trasferimento o passaggio interprovinciale su una delle preferenze espresse, siano esse puntuali (scuola) o sintetiche (comune, distretto, provincia);

Non sono, invece, soggetti al vincolo triennale i docenti che:

  • hanno ottenuto un trasferimento provinciale su una delle preferenze sintetiche espresse (eccetto coloro i quali sono stati soddisfatti nel comune di titolarità, su una delle preferenze distretto sub comunale espressa);
  • sono strati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata;
  • sono beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13/1 del CCNI 2022/25 (con le differenze riportate nei distinti paragrafi).

Ricordiamo inoltre che i docenti neoimmessi 2022 che non hanno ottenuto trasferimento potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria (se hanno i requisiti) e poi ancora domanda di trasferimento per il 2024/25.

La consulenza

È possibile inviare un quesito scrivendo a lallaorizzonte@orizzontescuola.it (non è assicurata risposta individuale, ma la trattazione di tematiche generali).