Decreto Ministeriale 25 marzo 2013, n. 81

Decreto Ministeriale 25 marzo 2013

Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, concernente definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado

Decreto Ministeriale 25 marzo 2013

Istituzione dei percorsi speciali abilitanti ai sensi del Decreto del Ministro dell’Istruzione 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Decreto Ministeriale 25 marzo 2013, n. 81

Regolamento recante modifiche al decreto 10 settembre 2010,  n.  249,
concernente: «Definizione della  disciplina  dei  requisiti  e  delle
modalita' della formazione iniziale  degli  insegnanti  della  scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e  della  scuola  secondaria  di
primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo  2,  comma  416,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244». (13G00120)

(GU n.155 del 4-7-2013)

 

                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

  Visti gli articoli 33, sesto comma e 117, secondo comma, lett.  n),
e sesto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 6 novembre 1989,  n.  357,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, recante norme in
materia di reclutamento del personale della scuola; 
  Vista la legge 19 novembre 1990,  n.  341,  recante  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari, e in particolare gli articoli 3 e
4; 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  e  successive
modificazioni,   recante   approvazione   del   testo   unico   delle
disposizioni legislative vigenti in materia di  istruzione,  relative
alle scuole di ogni ordine e grado; 
  Visto il combinato disposto dei citati articoli 3 e 4  della  legge
19 novembre 1990, n. 341, e dell'articolo 402 del decreto legislativo
16 aprile  1994,  n.  297  cit.,  in  base  al  quale  l'abilitazione
all'insegnamento costituisce titolo di ammissione ai concorsi per  il
reclutamento del personale docente nelle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104,  recante  legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni  urgenti
in materia di personale scolastico; 
  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per  la  parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione; 
  Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.  226,  concernente
norme generali e livelli essenziali  delle  prestazioni  relativi  al
secondo ciclo del sistema educativo di  istruzione  e  formazione,  a
norma dell'articolo 2  della  legge  28  marzo  2003,  n.  53,  e  in
particolare l'articolo 19 che individua, fra i livelli essenziali dei
requisiti dei docenti che insegnano  nei  percorsi  di  istruzione  e
formazione professionale delle regioni, "il possesso di  abilitazione
all'insegnamento"; 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
attuazione della  direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria  e  Romania,  da  cui  si
desume il principio generale della  valorizzazione  della  esperienza
professionale maturata; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,  la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria, e in particolare l'articolo 64, comma 4-ter,
che sospende, dall'anno accademico 2008/2009 e fino al  completamento
del processo di razionalizzazione  e  accorpamento  delle  classi  di
concorso, le procedure per l'accesso alle scuole di  specializzazione
per l'insegnamento secondario; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  10  settembre  2010,  n.  249,  recante   regolamento
concernente: "Definizione della  disciplina  dei  requisiti  e  delle
modalita' della formazione iniziale  degli  insegnanti  della  scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e  della  scuola  secondaria  di
primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo  2,  comma  416,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244" (di seguito d.m. n. 249 del 2010),  e
in particolare gli articoli 5, 11 e  15,  concernenti  la  disciplina
degli accessi ai percorsi  di  tirocinio  formativo  attivo  per  gli
insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo  grado  nonche'
della fase transitoria nel passaggio dal vecchio al nuovo regime; 
  Visto il parere interlocutorio reso dal Consiglio di Stato, Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 18 gennaio 2010,
con il quale e'  stata  ritenuta  meritevole  di  approfondimento  la
questione, gia' sollevata  dal  Consiglio  nazionale  della  pubblica
istruzione nell'adunanza del 22 giugno 2009, del  riconoscimento  del
servizio  prestato  presso  le  istituzioni   scolastiche   ai   fini
dell'accesso al  tirocinio  formativo  attivo,  con  il  suggerimento
all'Amministrazione di tener  conto,  nella  fase  di  passaggio  dal
vecchio al nuovo regime, dell'esperienza professionale  maturata  dai
docenti a  tempo  determinato,  ferma  restando  la  possibilita'  di
fissare presupposti e limiti di tale rilevanza  e  di  graduarne  gli
effetti; 
  Visto il parere reso in via definitiva dal  medesimo  Consiglio  di
Stato nell'adunanza dell'8 marzo 2010,  con  il  quale,  pur  essendo
stata  rimessa  la  questione   al   responsabile   esercizio   della
discrezionalita' spettante all'amministrazione, sono  state  ritenute
non del tutto persuasive le argomentazioni svolte dal Ministero circa
l'impossibilita'  di  prevedere,  in  via  transitoria,  un   accesso
automatico al tirocinio formativo attivo  da  parte  di  chi  sia  in
possesso di un'anzianita' minima di servizio; 
  Considerato che, ai sensi degli articoli  5  e  15,  comma  4,  del
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca  n.  249  del  2010,  l'accesso  ai  percorsi  formativi   e'
determinato sulla base della programmazione regionale degli  organici
e del  conseguente  fabbisogno  di  personale  docente  nelle  scuole
statali,  deliberato  ai  sensi  dell'articolo  39,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, maggiorato nel limite  del  30  per  cento  in
relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione e
tenendo conto dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di
alta formazione artistica, musicale e coreutica; 
  Considerato che in base al citato articolo 39 l. n. 449 del 1997 la
rilevazione  del  predetto  fabbisogno  di   personale   e'   operata
esclusivamente  in  funzione  della  copertura  di  posti  vacanti  e
disponibili, in correlazione al previsto  turn  over  del  successivo
triennio, ma non tiene conto delle disponibilita' temporanee  che  si
verificano nel  sistema  nazionale  di  istruzione  e  in  quello  di
istruzione  e  formazione  professionale,  che  comportano   comunque
ricorso ad assunzioni con  contratto  a  tempo  determinato  per  far
fronte alle effettive esigenze di funzionamento del sistema; 
  Considerato inoltre, che la maggiorazione, nel limite  del  30  per
cento, prevista dal menzionato articolo 5, comma 2, d.m. n.  249  del
2010  e'  insufficiente  a   coprire   le   suddette   disponibilita'
temporanee; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 14 marzo 2012, n. 31, che,  in  attuazione  dei  citati
articoli 5 e 15, per l'anno  accademico  2011/2012  ha  stabilito  il
numero  dei  posti   disponibili   a   livello   nazionale   per   le
immatricolazioni  ai  corsi  di  tirocinio   formativo   attivo   per
l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di
secondo grado; 
  Preso  atto  che   l'articolo   15   del   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 249 del 2010 non
ha previsto un accesso automatico al tirocinio  formativo  attivo  da
parte di chi sia in possesso di una adeguata anzianita'  di  servizio
prestato  nelle   istituzioni   scolastiche,   come   gia'   rilevato
espressamente nel suindicato parere del Consiglio di Stato; 
  Ravvisata, in base alle considerazioni  svolte,  la  necessita'  di
rivalutare le questioni afferenti alla programmazione degli accessi e
all'adeguata considerazione del servizio prestato senza  il  possesso
del prescritto titolo di abilitazione; 
  Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica  istruzione,
espresso nell'adunanza del 4 luglio 2012 e  valutato  di  conformarsi
parzialmente al predetto parere in relazione:  a)  alla  proposta  di
introduzione di una lettera  d)  all'articolo  15,  comma  1-ter,  in
quanto il cumulo, nello stesso anno, di servizi di tipologia  diversa
non offre le  necessarie  garanzie  di  qualita'  e  continuita'  del
medesimo che costituiscono il necessario presupposto  all'istituzione
dei percorsi per quanto sostenuto  in  premessa;  b)  all'ampliamento
agli "enti di formazione accreditati dal MIUR" della possibilita'  di
istituire convenzioni  con  le  istituzioni  universitarie  ed  AFAM,
ritenendo sufficienti le modifiche introdotte;  c)  all'equiparazione
della durata del percorso formativo per i diplomati magistrali  a  41
crediti formativi universitari, in quanto gia'  i  predetti  percorsi
rappresentano  una  drastica  riduzione  dei  percorsi  ordinamentali
attualmente previsti in cinque anni; 
  Visto il parere del  Consiglio  universitario  nazionale,  espresso
nell'adunanza del 12 settembre 2012, e ritenuto  di  non  conformarsi
alla proposta di modifica alla valutazione dei titoli di servizio  di
cui all'articolo 15, comma 13,  lettera  a),  in  quanto  i  percorsi
abilitanti speciali rivestono un carattere straordinario e  limitato,
mentre  e'  ordinamentale  la  scelta  di  valorizzare  i  titoli  di
servizio; 
  Visto  il   parere   del   Consiglio   nazionale   degli   studenti
universitari, espresso nell'adunanza n. 13 del 28 settembre 2012; 
  Visto il parere  del  Consiglio  nazionale  per  l'alta  formazione
artistica e musicale, espresso nell'adunanza del 12 ottobre  2012,  e
ritenuto di non conformarsi alle proposte di  modifica  alla  tabella
11-bis, in  quanto  i  settori  accademici  indicati  non  consentono
l'acquisizione delle competenze previste, ma di recepire le modifiche
atte a rendere la predetta tabella  compatibile  con  le  istituzioni
dell'Afam; 
  Sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per
la pubblica amministrazione e la semplificazione; 
  Udito il parere interlocutorio del  Consiglio  di  Stato,  espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del  6
dicembre 2012; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 10 gennaio 2013; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni del Senato della Repubblica  e
della  Camera  dei  deputati  competenti   per   materia,   espressi,
rispettivamente, il 29 gennaio 2013 e il 6 febbraio 2013; 
  Ritenuto di non poter accogliere le seguenti  condizioni  formulate
dalla VII Commissione della Camera dei deputati: n. 1, in  quanto  la
definizione  dei  punteggi  da  attribuire  ai  diversi  percorsi  di
abilitazione nella fase di inserimento nelle graduatorie di  istituto
e' materia non appartenente a questo  provvedimento,  i  cui  confini
sono delimitati dalla norma di  delega,  ma  rientra  in  un  diverso
regolamento  disciplinante  il  conferimento   delle   supplenze   al
personale docente ed educativo;  n.  4,  in  quanto  i  requisiti  di
servizio vanno riferiti all'anno scolastico antecedente l'attivazione
dei percorsi  speciali  prevista  a  decorrere  dall'anno  accademico
2012-2013, al fine di consentire il  contestuale  svolgimento  con  i
percorsi di abilitazione ordinamentali, gia' avviati a decorrere  dal
medesimo anno; n. 5, in quanto il percorso speciale  di  abilitazione
non prevede la presenza di figure tutoriali; 
  Ritenuto di accogliere la condizione n.  2  della  VII  Commissione
della Camera dei  deputati  nei  limiti  consentiti  dalla  normativa
vigente e di considerare soddisfatta la condizione n.  3,  in  quanto
l'attivazione dei percorsi speciali abilitanti e' gia' implicitamente
estesa al comparto Afam; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del  1988,  cosi'
come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  con  nota
n. 1573 del 6 marzo 2013; 

                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 

                               Art. 1 

                       Oggetto del regolamento 

  1. Il presente regolamento modifica gli articoli 5,  11  e  15  del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  ricerca  10
settembre 2010, n. 249, concernente "Definizione della disciplina dei
requisiti  e  delle  modalita'  della   formazione   iniziale   degli
insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e  della
scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi dell'articolo
2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244".
                               Art. 2 

        Modificazioni all'articolo 5 del d.m. n. 249 del 2010 

  1. All'articolo 5: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    "2. Il numero complessivo dei posti annualmente  disponibili  per
l'accesso ai percorsi e' determinato sulla  base  del  fabbisogno  di
personale docente abilitato nelle scuole  del  sistema  educativo  di
istruzione e formazione, previo parere del Ministero dell'economia  e
delle finanze e del Ministro per la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione."; 
    b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi: 
    "2-bis. Ai fini della determinazione del  fabbisogno  di  cui  al
comma 2, si tiene conto, per le scuole statali: 
      a) della programmazione regionale degli organici deliberata  ai
sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 
      b) del contingente di personale docente assunto con contratto a
tempo determinato su posti  disponibili  ma  non  vacanti,  nell'anno
scolastico precedente. 
    2-ter. Il numero di posti individuato ai sensi del comma 2-bis e'
maggiorato nel limite  del  30  per  cento  per  la  copertura  delle
esigenze delle scuole  paritarie  e  dei  percorsi  di  istruzione  e
formazione professionale delle regioni. 
    2-quater. Per l'attivazione dei percorsi di cui  al  comma  1  si
tiene conto altresi' dell'offerta  formativa  degli  atenei  e  degli
istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica.".
                               Art. 3 

       Modificazioni all'articolo 11 del d.m. n. 249 del 2010 

  1. All'articolo 11 dopo il comma 5 e' inserito il seguente comma: 
    "5-bis. La determinazione dei contingenti dei tutor  coordinatori
e organizzatori avviene senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
pubblica. A tal  fine,  i  parametri  di  assegnazione  previsti  dal
decreto di cui al comma 5  sono  derogabili  al  fine  di  assicurare
l'invarianza di spesa.".
                               Art. 4 

       Modificazioni all'articolo 15 del d.m. n. 249 del 2010 

  1. All'articolo 15: 
    a) al comma 1, lettera a) dopo le parole "sono  in  possesso  dei
requisiti previsti dal" sono inserite le parole "decreto del Ministro
della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e dal";  le  parole
"modifiche   e   integrazioni"   sono   sostituite    dalla    parola
"modificazioni"; 
    b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      "b) coloro che, alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto  e  sino  all'attivazione  dei  percorsi  formativi  previsti
dall'articolo 3, commi 2, lettera b), e 3, sono iscritti  a  uno  dei
percorsi finalizzati al conseguimento dei titoli di cui alla  lettera
a);"; 
    c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi: 
      "1-bis. Fino all'anno accademico 2014-2015,  gli  atenei  e  le
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sedi
dei corsi biennali di secondo livello a indirizzo didattico di cui al
decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  28  settembre
2007, n. 137, purche' sedi di dipartimenti di didattica della musica,
e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca 7 ottobre 2004,  n.  82,  istituiscono  e  attivano  percorsi
formativi abilitanti speciali definiti dalla tabella 11-bis  allegata
al  presente  decreto  e  che  ne   costituisce   parte   integrante,
finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella
scuola secondaria di primo e secondo grado e destinati ai soggetti di
cui al comma 1-ter,  nonche'  i  percorsi  di  cui  al  comma  16-bis
relativi alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria. 
      1-ter. Ai percorsi di cui al comma 1-bis possono partecipare  i
docenti non di ruolo, ivi compresi gli  insegnanti  tecnico  pratici,
che, sprovvisti di abilitazione ovvero di idoneita'  alla  classe  di
concorso per la quale chiedono  di  partecipare  e  in  possesso  dei
requisiti  previsti  al  comma  1,  abbiano  maturato,  a   decorrere
dall'anno scolastico 1999/2000  fino  all'anno  scolastico  2011/2012
incluso, almeno tre anni di servizio  in  scuole  statali,  paritarie
ovvero nei centri di formazione professionale. Il  servizio  prestato
nei centri di formazione professionale riconducibile  a  insegnamenti
compresi in classi di concorso  e'  valutato  solo  se  prestato  per
garantire  l'assolvimento  dell'obbligo  di  istruzione  a  decorrere
dall'anno scolastico 2008/2009. Ai fini del presente comma e'  valido
anche il servizio prestato nel sostegno. Gli  aspiranti  che  abbiano
prestato servizio in piu' anni e in piu' di una  classe  di  concorso
optano per una sola di esse, fermo restando il diritto  a  conseguire
ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari di cui al  comma  1.  Ai
fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal presente comma  e'
valutabile il servizio effettuato nella stessa classe di  concorso  o
tipologia di posto, prestato  per  ciascun  anno  scolastico  per  un
periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile  come  anno  di
servizio intero, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della  legge  3
maggio 1999,  n.  124.  Il  suddetto  requisito  si  raggiunge  anche
cumulando i servizi prestati, nello  stesso  anno  e  per  la  stessa
classe di concorso o posto, nelle scuole statali, paritarie e  centri
di formazione professionale. 
      1-quater.  L'iscrizione  ai   percorsi   formativi   abilitanti
speciali non prevede il superamento di prove di accesso. La frequenza
ai percorsi non e' compatibile con la frequenza di corsi universitari
che si concludano con il rilascio di  titoli  accademici,  inclusi  i
percorsi di cui al presente decreto. 
      1-quinquies. Al fine di assicurare l'offerta formativa  di  cui
ai commi 1-bis e 16-bis, gli atenei ovvero le  istituzioni  dell'alta
formazione  artistica,  musicale  e  coreutica  possono  attivare  le
iniziative  di  cui  all'articolo  4,  comma  5,  anche  al  fine  di
assicurare la possibilita' di frequenza  dei  percorsi.  In  caso  di
impossibilita' o  comunque  di  difficolta'  derivanti  da  qualsiasi
causa, al fine di attivare percorsi relativi alle classi di  concorso
previste dal vigente ordinamento, gli atenei ovvero le istituzioni di
alta formazione artistica, musicale e  coreutica  stipulano,  sentiti
gli uffici scolastici regionali, apposite convenzioni con istituzioni
scolastiche autonome, individuate dagli stessi uffici  scolastici,  e
con le fondazioni di partecipazione istitutive degli istituti tecnici
superiori,. 
      1-sexies.   Con   decreto   del   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita'  e   della   ricerca   sono   emanate   disposizioni
organizzative atte a garantire, nel rispetto dell'invarianza di spesa
e dei generali vincoli di finanza  pubblica,  l'accesso  ai  percorsi
abilitanti speciali a tutti i soggetti aventi  titolo  ai  sensi  dei
commi 1-ter e  16-bis  che  ne  facciano  richiesta  nelle  modalita'
stabilite  dal  decreto  medesimo  e   tenuto   conto   anche   della
disponibilita' ricettiva sostenibile dalle universita'."; 
    d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      "3. I titoli di studio posseduti dai soli soggetti  di  cui  al
comma 1, lettere a)  e  c)  mantengono  la  loro  validita'  ai  fini
dell'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto.  I
titoli di studio conseguiti dai soggetti di cui al comma  1,  lettera
b), sono integrati dal compimento del tirocinio  formativo  attivo  e
costituiscono titolo di accesso al concorso e titolo di  insegnamento
per le rispettive classi di concorso.  A  decorrere  dall'istituzione
dei relativi percorsi, le tabelle 2, 3,  4,  5,  6,  7,  8,  9  e  10
allegate  al  presente  regolamento,  unitamente  al  compimento  del
tirocinio formativo attivo  di  cui  all'articolo  10,  sostituiscono
integralmente per le relative classi di concorso  i  titoli  previsti
dal decreto  ministeriale  30  gennaio  1998,  n.  39,  e  successive
integrazioni e modificazioni."; 
    e) al comma 4 dopo le  parole  "articolo  5"  sono  soppresse  le
parole "comma 1"; 
    f) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      "5.  Le  universita'  e  le  istituzioni  dell'alta  formazione
artistica, musicale e coreutica che istituiscono corsi  di  tirocinio
formativo  attivo  curano  lo  svolgimento   della   relativa   prova
d'accesso. La prova, che mira a verificare le conoscenze disciplinari
relative  alle  materie  oggetto  di  insegnamento  della  classe  di
abilitazione,  si  articola  in  un  test  preliminare  a   carattere
nazionale, in una prova scritta e in una  prova  orale.  I  programmi
delle prove e le modalita' di svolgimento del test  preliminare  sono
definiti  annualmente  con  uno   o   piu'   decreti   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca."; 
  g) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
    "6. Il test preliminare comporta l'attribuzione di un massimo  di
30 punti, la prova scritta di un massimo di 30 punti e la prova orale
di un massimo di 20 punti. Ulteriori punti possono essere  attribuiti
per  titoli  di  studio,  di  servizio  e  pubblicazioni  secondo  le
modalita' indicate nel comma 13."; 
  h) al comma 7 il secondo e terzo periodo sono soppressi; 
  i) il primo periodo del comma 16 e' sostituito dal seguente: 
  "Le facolta' di cui  all'articolo  6,  comma  1,  possono  attivare
percorsi formativi  finalizzati  esclusivamente  all'acquisizione  di
titolo valido all'inserimento nella seconda fascia delle  graduatorie
di istituto destinati ai diplomati che hanno titolo  all'insegnamento
nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi  del  decreto
del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997." 
  l) dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti commi: 
    "16-bis. Sono ammessi al percorso di cui al comma  16,  senza  la
necessita'  di  sostenere  la  prova  di  accesso,  i  soggetti   ivi
contemplati in possesso dei requisiti di servizio previsti dal  comma
1-ter, relativi alla scuola dell'infanzia ovvero  primaria.  Ai  fini
del raggiungimento dei requisiti di  servizio  richiesti  si  possono
cumulare gli anni di servizio prestati nella scuola dell'infanzia con
quelli prestati  nella  scuola  primaria.  L'aspirante  opta  per  il
percorso relativo alla scuola dell'infanzia  o  per  quello  relativo
alla scuola primaria. 
    16-ter. Resta fermo il  valore  dei  titoli  conseguiti  entro  i
termini di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro della pubblica
istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  175
del 29 luglio 1997 quali titoli di accesso ai concorsi per titoli  ed
esami, titoli di accesso  alla  terza  fascia  delle  graduatorie  di
istituto e titoli validi ai sensi dell'articolo 1, comma  4,  lettera
g), della legge 10 marzo 2000, n. 62."; 
  m) dopo il comma 27 e' inserito il seguente comma: 
    "27-bis. I titoli  di  abilitazione  conseguiti  al  termine  dei
percorsi di cui al  presente  decreto  non  consentono  l'inserimento
nelle graduatorie a esaurimento, di cui all'articolo  1,  comma  605,
della  legge  27  dicembre  2006,  n.   296.   Essi   danno   diritto
esclusivamente all'iscrizione alla II  fascia  delle  graduatorie  di
istituto di  cui  all'articolo  5  del  decreto  del  Ministro  della
pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per la  specifica  classe
di concorso, o ambito  disciplinare,  e  costituiscono  requisito  di
ammissione alle procedure concorsuali per titoli ed esami.". 
  2. Al d.m. n. 249 del 2010 e' aggiunta in fine la seguente  tabella
11-bis: 

                           "Tabella 11-bis 

                       (art. 15, comma 1-bis) 

  La presente tabella definisce i percorsi di  cui  all'articolo  15,
comma 1-bis. 
  I  percorsi  sono  distinti  per  ciascuna  classe  di  concorso  e
prevedono il  conseguimento  di  41  crediti  formativi  universitari
ovvero  accademici  (di  seguito  crediti  formativi),   considerando
assolti i 19 crediti formativi relativi al tirocinio  previsti  dalla
tabella 11 in virtu' dei particolari requisiti  di  servizio  di  cui
all'articolo 15, commi 3 e 4. 
  I crediti formativi sono indirizzati: 
    a) alla verifica  e  al  consolidamento  della  conoscenza  delle
discipline oggetto di insegnamento della  classe  di  concorso  e  al
perfezionamento delle relative competenze didattiche, anche alla luce
della revisione dei percorsi ordinamentali  di  cui  ai  decreti  del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, 15  marzo  2010  n.
87, n. 88 e n. 89 e  alle  relative  Indicazioni  nazionali  e  Linee
guida; 
    b) all'acquisizione  delle  competenze  digitali  previste  dalla
raccomandazione del Parlamento europeo e del  Consiglio  18  dicembre
2006 (2006/962/CE). In particolare dette  competenze  attengono  alla
capacita'   di   utilizzo   dei   linguaggi   multimediali   per   la
rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per  l'utilizzo
dei contenuti  digitali  e,  piu'  in  generale,  degli  ambienti  di
simulazione e dei laboratori virtuali.  Al  fine  di  consentirne  la
piena fruizione anche agli alunni con bisogni  educativi  speciali  i
contenuti digitali devono essere definiti nel  rispetto  dei  criteri
che ne assicurano l'accessibilita'; 
    c) all'acquisizione delle competenze didattiche atte  a  favorire
l'integrazione scolastica degli alunni con disabilita' secondo quanto
disposto  dalla  legge  5  febbraio  1992,  n.   104   e   successive
modificazioni. 
  Gli abilitati del percorso speciale abilitante devono dimostrare: 
    a) di possedere le competenze di cui alle precedenti lettere  a),
b) e c); 
    b) di aver acquisito solide conoscenze delle  discipline  oggetto
di insegnamento e di possedere la capacita' di proporle nel modo piu'
adeguato al livello scolastico degli studenti con cui  entreranno  in
contatto; 
    c)  di  essere  in  grado  di  gestire  la   progressione   degli
apprendimenti, adeguando  i  tempi  e  le  modalita'  alla  classe  e
scegliendo di volta in volta gli strumenti piu' adeguati al  percorso
previsto (lezione frontale, discussione,  simulazione,  cooperazione,
laboratorio, lavoro di  gruppo),  con  particolare  riferimento  alle
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione; 
    d)  di  aver   acquisito   capacita'   pedagogiche,   didattiche,
relazionali e gestionali; 
    e) di aver acquisito capacita' di lavorare con  ampia  autonomia,
anche assumendo responsabilita' organizzative. 
  I corsisti che abbiano riportato una valutazione di almeno 18/30 in
ciascuno degli insegnamenti previsti dai percorsi accedono  all'esame
finale. 
  La commissione di abilitazione e' composta dai docenti del percorso
e da un rappresentante designato  dall'ufficio  scolastico  regionale
tra i dirigenti tecnici, i  dirigenti  scolastici  o  i  docenti  con
almeno 5 anni di insegnamento a tempo indeterminato  sulla  specifica
classe di concorso. Il  punteggio  di  abilitazione  e'  espresso  in
centesimi. 
  Il  percorso  si  conclude  con  un  esame  finale,  avente  valore
abilitante per la relativa classe di  concorso,  che  consiste  nella
redazione, nell'illustrazione e nella  discussione  di  un  elaborato
originale, di cui e' relatore un docente del percorso,  che  coordini
l'esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite. Nel
corso dell'esame il candidato dimostra altresi' la  piena  padronanza
delle  discipline  oggetto  d'insegnamento  e   il   possesso   delle
competenze di cui al presente allegato, anche  con  riferimento  alle
norme  principali  che  governano  le  istituzioni  scolastiche.   Un
risultato inferiore a 60  centesimi  comporta  il  non  conseguimento
dell'abilitazione. 

|===================================================================|
|                   QUADRO DEI CREDITI FORMATIVI                    |
|===================|======================|========================|
| Crediti formativi |  Attivita' formative |   Settori scientifico  |
|                   |                      |      disciplinari      |
|===================|======================|========================|
|                   |                      | M-PED/03 Didattica e   |
|                   |                      | pedagogia speciale;    |
|                   |  Didattica generale  | M-PED/04 Pedagogia     |
|      15 cfu       | e didattica speciale | sperimentale. Almeno   |
|                   |                      | 6 CFU di didattica     |
|                   |                      | e pedagogia speciale   |
|                   |                      | rivolti ai bisogni     |
|                   |                      | educativi speciali.    |
|-------------------|----------------------|------------------------|
|                   |   Didattica delle    |       SSD o SAD        |
|                   | discipline oggetto   |    delle discipline    |
|    18 cfu /cfa    |   di insegnamento    |                        |
|                   |   delle classi di    |                        |
|                   |      concorso        |                        |
|-------------------|----------------------|------------------------|
|                   |                      | M-PED/03 Didattica e   |
|                   |                      | pedagogia speciale;    |
|                   |                      | ABST59 Pedagogia e     |
|                   |                      | didattica dell'arte;   |
|                   |                      | CODD/4 Pedagogia       |
|                   |      Laboratori      | musicale per Didattica |
|     3 cfu/ cfa    |    di tecnologie     | della musica.          |
|                   |      didattiche      | Gli insegnamenti sono  |
|                   |                      | destinati all'utilizzo |
|                   |                      | delle tecnologie       |
|                   |                      | dell'informazione e    |
|                   |                      | della comunicazione    |
|                   |                      | per la didattica       |
|-------------------|----------------------|------------------------|
|       5 cfu       |   Elaborato finale   |                        |
|===================|======================|========================|
|   Totale 41 cfu   |                      |                        |
|===================|======================|========================|

                                                                    "

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 

    Roma, 25 marzo 2013 

                                                 Il Ministro: Profumo 

Visto, il Guardasigilli: Severino 

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min.  salute
e del Min. lavoro, registro n. 10, foglio n. 59