Il Consiglio dei ministri, nel corso della riunione di venerdì 3 novembre 2023, ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi di attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227.
1. Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base e di accomodamento ragionevole e della valutazione multidimensionale per l’elaborazione ed attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (decreto legislativo – esame preliminare)
Il decreto interviene con norme relative alla definizione della condizione di disabilità, all’accertamento di tale condizione, alla revisione dei suoi processi valutativi di base, alla valutazione multidimensionale della disabilità e alla realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato della persona con disabilità. L’obiettivo è di assicurare il riconoscimento della condizione di disabilità, per rimuovere gli ostacoli e per attivare i sostegni utili, alle persone con disabilità, al pieno esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, liberamente scelti.
Il provvedimento si inquadra nel programma di riforme che, a partire dalla Riforma 1.1 della Missione 5, Componente 2, del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR), prevede l’attuazione di una specifica normativa in materia di disabilità, intitolata “Legge quadro per le disabilità”.
Il decreto risulta particolarmente innovativo rispetto all’attuale contesto normativo in particolare sotto cinque aspetti:
- nell’introdurre le definizioni di disabilità, della condizione di disabilità e della persona con disabilità, si prende le mosse dalla nuova prospettiva della “disabilità” non derivante più dalla mera visione medica dell’impedimento determinato dalla malattia o patologia ma intesa quale risultato dell’interazione tra persone con compromissioni e barriere comportamentali e ambientali che impediscono o limitano la partecipazione nei diversi contesti di vita;
- l’adozione dal 1° gennaio 2025 della classificazione internazionale delle malattie (lCD) dell’Organizzazione mondiale della sanità e della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF): il loro utilizzo congiunto fornisce un quadro più ampio e significativo della salute delle persone;
- il procedimento unitario (e unificato) di valutazione di base, affidato all’INPS dal 1° gennaio 2026, finalizzato alla certificazione che accerti la sussistenza della condizione di disabilità, unificato al processo dell’accertamento dell’invalidità civile, della cecità civile, della sordocecità, degli alunni con disabilità, degli elementi utili alla definizione della condizione di non autosufficienza. Il procedimento è attivato da un certificato medico introduttivo ed è distinto dalla successiva valutazione multidimensionale volta alla predisposizione di un progetto di vita della persona con disabilità;
- il procedimento di valutazione multidimensionale per la predisposizione del progetto di vita: all’esito della valutazione di base, la persona con disabilità può chiedere di avviare il procedimento di valutazione multidisciplinare. Si tratta di una valutazione bio-psico-sociale, effettuata da un’unità di cui fa parte anche la persona con disabilità e che, partendo dagli esiti della valutazione di base, li arricchisce con particolare riferimento al concreto contesto sociale in cui la persona svolge la propria vita. Si tratta di un fondamentale strumento di coordinamento di tutto l’insieme di misure e interventi rivolti alla persona. La presenza nella unità di valutazione anche di soggetti delle istituzioni ed enti assistenziali coinvolti nella fase attuativa rende il progetto di vita un vero e proprio patto di corresponsabilità;
- il diritto all’accomodamento ragionevole, con la previsione di un procedimento consistente in modifiche e adattamenti ritenuti necessari, purché non eccessivi o sproporzionati, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio dei diritti civili e sociali.
Si prevede per tutto l’anno 2025 una fase di sperimentazione, con l’applicazione a campione delle disposizioni sia in materia di valutazione di base che relativamente alla valutazione multidimensionale, finalizzata anche all’aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento.
2. Istituzione della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni in favore delle persone con disabilità, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227 (decreto legislativo – esame preliminare)
Il decreto introduce disposizioni volte a definire, anche con il supporto della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in favore delle persone con disabilità.
A tale fine si prevede l’istituzione di una Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui fanno parte, oltre ai ministri competenti per materia, un delegato della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, il Presidente della Conferenza delle Regioni, il Presidente dell’ANCI e i Presidenti delle Federazioni maggiormente rappresentative delle Associazioni in materia di disabilità.
La Cabina di regia effettua la preventiva ricognizione delle prestazioni essenziali delle persone con disabilità, elabora linee guida per l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni; riconosce il progetto individuale di vita come livello essenziale delle prestazioni; verifica le modalità di integrazione dei LEP con i livelli essenziali di assistenza (LEA); assicura il coordinamento e la piena effettività della normativa riguardante sussidi, incentivi e agevolazioni per le persone con disabilità, anche con riguardo alle tutele previste dalla normativa in materia di invalidità civile. Nelle more dell’individuazione dei LEP, la Cabina di regia individua concrete modalità – anche promuovendo collaborazioni tra pubblico, privati e terzo settore – per prevedere e garantire obiettivi di servizio. Inoltre, concorre a determinare gli indirizzi di impiego delle risorse destinate alla definizione e all’attuazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, secondo i principi di sussidiarietà e differenziazione e in base ai modelli territoriali si assistenza integrata. Infine, assicura il raccordo con la Cabina di regia per la determinazione dei LEP istituita presso la Presidenza del Consiglio.