I viaggi di istruzione parte integrante dei piani di studio

I viaggi di istruzione parte integrante dei piani di studio

di Gerardo Marchitelli

L’alunno è titolare di un interesse, da cui derivano situazioni giuridiche soggettive attive, tra queste, il diritto alla formazione. Lo status dell’alunno è giuridicamente tutelato e la lesione al suo status costituisce un danno. Nel caso specifico, è la Scuola, a “curare” l’interesse dell’ alunno, incarnando di fatto, “l’immedesimazione organica” tra la rappresentanza-scuola e il rappresentato-alunno, in cui quest’ultimo ne subisce gli atti. Dunque, la scuola guida la tensione dell’alunno verso il bene “istruzione-cultura” e con le sue articolazioni si organizza al fine di soddisfarne i bisogni.

Il Pof e la carta dei servizi rappresentano unitamente ai piani di studio disciplinari, il contratto formativo dell’azione didattica e disciplinare tra la scuola e la propria utenza, rappresentano il funzionamento del servizio pubblico ed esplicitano i servizi da erogare, annualmente, in base ai bisogni dell’utenza.

In merito, la Scuola chiede contributi volontari per il suo funzionamento, per arricchire i percorsi formativi secondo i bisogni degli alunni e per dotarsi di strumenti tecnologici funzionali ai processi di insegnamento-apprendimento e non altro, e le relative spese a riguardo, rendicontate ai genitori.

Tra le varie attività poste in essere dalla scuola, quelle che subiscono puntualmente, “soppressioni” sono le visite di istruzione, pur deliberate dal consiglio di classe, luogo esplicito del contratto formativo (ex.  T.U. 16.4.1994 n.  297 art. 5 e D.P.C.M. 7.6.1995 parte I, finale) e dell’azione educativa – didattica e disciplinare (ex. D.P.R.  28.06.1998 n. 249).

A tal proposito, è bene precisare che i viaggi di istruzione, attività formativa comparabile ad ogni altra, svolta all’interno della scuola, se deliberata, è parte integrante della programmazione didattica dei vari statuti disciplinari.

I consigli di classe che hanno previsto, per la maturazione degli alunni, attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche (possibilità progettuali inserite nel POF) all’interno della programmazione didattica della classe, che non determinano spese a carico della scuola, possono soprassedere all’iniziativa soltanto per motivi didattici, facendo attenzione alla validità delle motivazioni.

A riguardo la Scuola potrebbe incentivare i docenti per l’ impegno professionale che tali attività determinano con gli stessi contributi volontari delle famiglie. Non si può evidenziare il bisogno di favorire il rapporto tra il mondo della scuola e l’ambiente esterno che consente di acquisire una maturazione più ampia e che stimola a considerazioni più profonde dei valori della vita nei suoi aspetti.
Si rammenta che il consiglio di classe è presieduto dal dirigente scolastico, il quale è garantedell’esecuzione delle deliberazioni prese dal consiglio di classe  (art. 396 DLgs 297/94 e anche art. 25 DLgs 165/2001), in ottemperanza alle esplicitazioni progettuali riportate nel Pof della scuola e ai criteri dettati dal consiglio di istituto.
Prendendo in esame l’iter di approvazione delle visite di istruzione, come del resto, iter comune ad ogni attività formativa, queste,  vengono esplicitate nel POF (DPR 8 marzo 1999, n. 275), in sede di programmazione dell’azione educativa, in termini di “possibilità”, “modalità”, “forme”, “spazi” progettuali, in cui inserire le programmazioni curricolari dei vari statuti disciplinari. Si tratta di una operazione che oltre a rendere noto i vincoli dettati dalla norma, dà ampio spazio a un numero di variabili progettuali, attuabili, tali, da poter soddisfare al massimo l’ideazione dei piani studio finalizzati ai bisogni degli alunni.
Il POF, rappresenta quel momento istituzionale in cui si creano, si strutturano e si esplicitano cammini e orizzonti formativi (attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche), in cui “calare” i processi disciplinari di insegnamento-apprendimento.

Ai sensi dell’art. 10 del dlgs 16 aprile 1994, n. 297: “il consiglio di istituto fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne i criteri ( il periodo più opportuno di realizzazione, numero di  partecipanti e accompagnatori, destinazione e durata, ecc.) per la programmazione e l’attuazione dei viaggi d’istruzione”.

I percorsi formativi dei consigli di classe che rispondono ai bisogni degli alunni, alle “forme” progettuali previste nel Pof e ai criteri dettati dal consiglio di istituto e che non determinano spese per la Scuola, non possono essere “cassati”, se non dallo stesso consiglio che rivede la sua programmazione integrando o sostituendo processi di insegnamento e obiettivi di apprendimento.

Il dirigente che di fronte a “cancellazioni” di attività formative, regolarmente deliberate, omette di adoperarsi e di compiere ciò che è necessario per la regolare continuazione del servizio, produce reato.

Secondo recente giurisprudenza di legittimità «è sufficiente, ai fini del reato di interruzione di pubblico servizio, che l’entità del turbamento della regolarità dell’ufficio o l’interruzione del medesimo, pur senza aver cagionato in concreto l’effetto di una cessazione reale dell’attività o uno scompiglio durevole del funzionamento, siano stati idonei ad alterare il tempestivo, ordinato ed efficiente sviluppo del servizio, anche in termini di limitata durata temporale e di coinvolgimento di uno solo settore».

Il Consiglio di classe, individua le conoscenze disciplinari e interdisciplinari , i processi di insegnamento e i livelli di apprendimento da raggiungere mediante l’attività extrascolastica (ex. D.P.R.  8.03.1999 n. 275), nonché  la verifica dei risultati; a tal fine,  produce atti giuridici, vincolanti e non discrezionali, manifestazioni di scienza, riportate in forma scritta per mezzo di un verbale,  che danno luogo a responsabilità.

Al pubblico dipendente è attribuita la responsabilità civile per i fatti commessi nello svolgimento della propria attività professionale. Questa, si concreta, a seguito della lesione dell’ordinamento interno della propria amministrazione di appartenenza ed alla violazione dagli obblighi previsti nell’ambito del proprio rapporto di impiego con quest’ultima.

La dottrina prevalente ritiene che questa responsabilità gravi sia in capo al dipendente che in capo alla sua amministrazione di appartenenza, a cui dunque i danneggiati possono rivolgersi direttamente per avere ristoro, salva la possibilità di quest’ultima di rivalersi successivamente sul proprio dipendente autore del fatto illecito.

La lesione allo status dell’alunno, di interesse giuridicamente rilevante, non è giustificata nella realizzazione degli interessi propri, particolari, specifici, ascrivibili a singole amministrazioni o pluralità di individui.