RICORSO MISURE COMPENSATIVE ABILITATI ESTERO : IL TAR LAZIO ACCOGLIE IL RICORSO COLLETTIVO ED ANNULLA TUTTI I DECRETI CONDANNANDO IL MINISTERO ISTRUZIONE A RIDETERMINARE LE MISURE COMPENSATIVE A 300 ORE
Di particolare rilevanza la sentenza n°17055 di ieri 14 novembre 2023 con la quale il TAR Lazio Sez. III BIS, ha annullato tutti i 182 decreti del Ministero Istruzione e Merito, emessi nei confronti degli abilitati all’estero in Romania e che prevedevano misure compensative per 600 ore in due anni, previste dalla Direttiva n°36/2005. La pronuncia riveste altresì particolare importanza anche con riferimento all’orientamento in tema di ricorsi collettivi avverso più decreti ad oggetto le misure compensative, atteso che il Collegio del TAR Lazio Sez. III BIS, ha accolto la tesi dell’Avv. Maurizio Danza Prof. Di Diritto del Lavoro Unimercatorum, annullando i decreti “con conseguente obbligo dell’Amministrazione di rideterminare l’entità del tirocinio nel rispetto dei citati principi, cosi come peraltro avvenuto con il decreto di rettifica e rideterminazione della durata del tirocinio in un anno scolastico e trecento ore del 2.12.2021 depositato in giudizi analoghi al presente”.
Ed infatti, dopo aver eccepito il Collegio nell’udienze precedenti la inammissibilità del ricorso collettivo ad oggetto i decreti con misure compensative, il Tar Lazio ha accolto il ricorso con la seguente motivazione “2. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento, come da costante orientamento della giurisprudenza amministrativa.
Come noto, nella determinazione delle misure compensative l’Amministrazione, ferma l’esigenza di una completa e puntuale motivazione, è titolare di ampia discrezionalità e il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione, potendo e dovendo tuttavia esaminare il percorso motivazionale dalla stessa seguito, al fine di verificare la logicità e la coerenza, nonché la ragionevolezza e la proporzionalità delle scelte effettuate.
Nel caso di specie, l’Amministrazione ha individuato una prova attitudinale, la cui previsione e disciplina appare logica, coerente e finalizzata a consentire alla richiedente di provare le proprie capacità e conoscenze. L’estrema gravosità della prova appare descritta da parte ricorrente in via di mera allegazione, ma non sono individuati parametri normativi o altri riferimenti concreti idonei a dimostrare l’asserita sua illegittimità, tanto più che il percorso abilitativo dalla stessa portato a termine dovrebbe garantirle una preparazione tale da poter agevolmente superare detta prova.
Per quanto concerne il tirocinio di adattamento è stata invece prevista una durata di ben due anni scolastici, per non meno di seicento ore da svolgere presso una scuola secondaria di primo grado.
Orbene, il tirocinio, in quanto misura compensativa, deve essere funzionale all’adattamento dell’istante e a completare un percorso professionale svolto in altro paese dell’Unione Europea, nel caso in cui difettino alcuni aspetti o requisiti, nonché a mantenere un determinato livello qualitativo all’interno del corpo docente italiano, conforme alla preparazione ottenuta all’esito del percorso attitudinale svolto in Italia.
Tuttavia, nel caso di specie, come già evidenziato nella richiamata sentenza n. 7268/2021, “la previsione di un tirocinio di due anni non appare rispondente ai requisiti di ragionevolezza e proporzionalità. Nella motivazione del provvedimento, da un lato, non si giustifica e non si esplica l’iter logico seguito dall’Amministrazione per ritenere coerente tale durata e, dall’altro lato, la durata di due anni è quella ordinariamente prevista per conseguire l’abilitazione da parte dei docenti che siano privi di titoli abilitativi. Ne discende che la previsione di un percorso di due anni azzera in sostanza l’esperienza svolta in Romania e, in mancanza di adeguata motivazione sul punto, appare contrastante con i principi di ragionevolezza e proporzionalità cui deve attenersi l’amministrazione nella propria attività provvedimentale”.
Per tali ragioni, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di rideterminare l’entità del tirocinio nel rispetto dei citati principi, cosi come peraltro avvenuto con il decreto di rettifica e rideterminazione della durata del tirocinio in un anno scolastico e trecento ore del 2.12.2021 depositato in giudizi analoghi al presente.”