Ordinanza Ministeriale 1 febbraio 2013, n. 4

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

IL MINISTRO

VISTA la propria ordinanza n. 92 del 23 novembre 2012 concernente la “Formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, indetti con il decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012”;

VISTO il proprio decreto n. 91 del 23 novembre 2012, recente “Requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado”;

CONSIDERATO che per far fronte alla mancanza, in alcune Regioni sede di concorso, di un numero sufficiente di presidenti e commissari è stata disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle relative domande;

PRESO ATTO che ad esito del suddetto rinnovo della procedura di formazione delle commissioni giudicatrici continua a permanere per le procedure concorsuali relative ad alcune classi di concorso la mancanza di domande di partecipazione;

VISTO l’avviso recante il calendario delle prove di esame pubblicato nella G.U. (S.O. IV serie speciale – Concorsi) n. 4 del 25 gennaio 2013 che ha fissato l’inizio delle sessioni di prove scritte all’11 febbraio 2013;

RITENUTO urgente e necessario, nell’imminenza dell’inizio delle prove di esame e per non compromettere il corretto e regolare svolgimento dei concorsi, assicurare in tempo utile, a tutte le procedure concorsuali indette a livello regionale, le rispettive commissioni giudicatrici;

ORDINA

Articolo 1
COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI

1. A decorrere dalla data del presente decreto l’articolo 2 dell’ordinanza ministeriale n. 92 del 23 novembre 2012 è così modificato e integrato:

il comma 8 è sostituito dal seguente: “In caso di mancanza di aspiranti, il direttore generale dell’Usr competente nomina direttamente i presidenti e i componenti, assicurando la partecipazione alle commissioni giudicatrici di esperti di comprovata esperienza nelle materie del concorso scelti prioritariamente fra coloro in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto. Restano comunque valide le cause di incompatibilità previste dal medesimo Decreto;

dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:
comma 9: “Ai fini di cui al comma 8, la nomina a commissario è conferita anche ai docenti di ruolo privi del requisito previsto dall’articolo 3, comma 5, del decreto. Nei concorsi relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella C, del decreto ministeriale n. 39 del 1998, e s.m.i., in mancanza di aspiranti in possesso del requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a e b, la nomina a commissario è conferita ai docenti di ruolo titolari, ai sensi della Tabella A, del citato decreto ministeriale n. 39 del 1998, della disciplina alla quale sono associate le attività di laboratorio da affidare al docente tecnico-pratico.

Il Ministro
Francesco Profumo