Decreto Ministeriale 16 novembre 2012, n. 254

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

DECRETO 16 novembre 2012 , n. 254
(in GU n.30 del 5-2-2013)

Regolamento recante indicazioni  nazionali  per  il  curricolo  della
scuola  dell'infanzia  e  del  primo  ciclo  d'istruzione,  a   norma
dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 2009, n. 89. (13G00034) 

                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo
17, comma 3; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
approvazione del testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo  per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,
per  la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
semplificazione amministrativa, e in particolare l'articolo 21; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275, concernente regolamento recante norme in  materia  di  autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della  legge
15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'articolo 8; 
  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per  la  parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007), e in particolare l'articolo 1, commi 605,  lettera
f), e 622, che sancisce l'obbligatorieta' dell'istruzione per  almeno
10 anni; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante  disposizioni
urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria, convertito con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133, e in particolare, l'articolo 64; 
  Visto  il  decreto-legge  1°  settembre  2008,  n.   137,   recante
disposizioni  urgenti  in  materia  di  istruzione   e   universita',
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e
in particolare l'articolo 1; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.
89, recante revisione  dell'assetto  ordinamentale,  organizzativo  e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di  istruzione
ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, e  in  particolare  l'articolo  1,  che,  al  comma  4,  prevede
«l'eventuale revisione delle Indicazioni nazionali, di cui  al  comma
3, da adottarsi mediante regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122,  concernente  regolamento  recante  coordinamento  delle   norme
vigenti  per  la  valutazione  degli  alunni  e  ulteriori  modalita'
applicative  in  materia,  ai  sensi  degli  articoli  2  e   3   del
decreto-legge  1°   settembre   2008,   n.   137,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  2010,
recante approvazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e
gli obiettivi  di  apprendimento  dell'insegnamento  della  religione
cattolica  per  la  scuola  dell'infanzia  e  per  il   primo   ciclo
d'istruzione; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  31  luglio
2007, recante «Indicazioni per la scuola dell'infanzia  e  del  primo
ciclo di istruzione. Indicazioni per il curricolo», aventi  carattere
sperimentale; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  22  agosto
2007, n. 139, concernente regolamento recante  norme  in  materia  di
adempimento dell'obbligo di istruzione,  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  Vista la circolare ministeriale 18 aprile 2012, n. 31, con la quale
sono stati fissati i  criteri  per  la  revisione  delle  Indicazioni
nazionali da effettuare ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 
  Vista la Raccomandazione del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
dell'Unione europea del  18  dicembre  2006,  relativa  a  competenze
chiave per l'apprendimento permanente; 
  Considerati  gli  esiti  del  monitoraggio  effettuato   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 2009, n. 89, secondo le indicazioni  fornite  con  circolare
ministeriale 4 novembre 2011, n. 101; 
  Considerati gli esiti della consultazione rivolta alle  scuole  del
primo  ciclo  del  sistema  nazionale  di  istruzione,  disposta  con
circolare ministeriale 31 maggio 2012, n. 49, sulla base della  bozza
delle  Indicazioni  nazionali   per   il   curricolo   della   scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, resa  pubblica  il  30
maggio 2012; 
  Considerati gli esiti delle iniziative di informazione e ascolto  a
supporto della  consultazione,  realizzate  su  tutto  il  territorio
nazionale secondo le disposizioni fornite con circolare  ministeriale
24 maggio 2012, n. 46; 
  Considerati  altresi'  i  contributi   di   soggetti   qualificati,
richiesti ai sensi della  citata  circolare  ministeriale  31  maggio
2012, n. 49, e pervenuti nelle forme previste dalla stessa; 
  Preso atto dei lavori svolti dal nucleo redazionale costituito  con
decreto direttoriale del 28 marzo 2012, prot. n. 1948, integrato  con
decreto direttoriale dell'11 maggio 2012, prot. n. 2849, e incaricato
della revisione delle nuove Indicazioni nazionali in base ai  criteri
definiti dalla circolare ministeriale del 18 aprile 2012, n.  31  con
il contributo di consulenti esperti; 
  Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica  istruzione,
espresso nell'adunanza del 25 luglio 2012; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
Sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nella  seduta  del  27
settembre  2012,  con  particolare  riferimento  alla  richiesta   di
riformulazione dell'articolo 3; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della  predetta  legge  n.  400  del
1988,  cosi'  come  attestata  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri con nota n. 10095 del 7 novembre 2012; 

                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 

                               Art. 1 

  1.  Le  Indicazioni  nazionali,  allegate  al   presente   decreto,
sostituiscono  le  Indicazioni  nazionali  per  i  piani  di   studio
personalizzati di  cui  agli  allegati  A,  B,  C  e  D  del  decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e le successive Indicazioni  per
il curricolo per  la  scuola  dell'infanzia  e  per  il  primo  ciclo
d'istruzione di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione
31 luglio 2007. 
  2.  A   partire   dall'anno   scolastico   2012-2013,   le   scuole
dell'infanzia   e   del   primo   ciclo   di   istruzione   procedono
all'elaborazione dell'offerta formativa avendo a riferimento in prima
attuazione e con gradualita', le Indicazioni nazionali contenute  nel
documento allegato, che e' parte integrante del presente decreto. 
  3. Limitatamente all'anno scolastico 2012-2013  i  collegi  docenti
utilizzeranno le  parti  delle  predette  Indicazioni  compatibili  e
coerenti con il piano dell'offerta formativa adottato, le  esperienze
maturate  nell'ambito  del  contesto  scolastico,  le  esigenze   del
territorio e le condizioni di fattibilita' in cui la  singola  scuola
opera.
                               Art. 2 

  1. Le discipline di  insegnamento  impartite  nel  primo  ciclo  di
istruzione  sono:  italiano,  lingua   inglese   e   seconda   lingua
comunitaria, storia, geografia, matematica, scienze, musica,  arte  e
immagine,   educazione   fisica,   tecnologia.   L'insegnamento    di
«Cittadinanza e Costituzione» e' assicurato  nei  modi  previsti  dal
decreto-legge  1°   settembre   2008,   n.   137,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e dal decreto  del
Presidente della Repubblica 20  marzo  2009,  n.  89.  L'insegnamento
della Religione Cattolica e' disciplinato dagli accordi  concordatari
secondo quanto  previsto  nelle  Indicazioni  nazionali  -  Finalita'
generali, allegate al presente decreto.
                               Art. 3 

  1. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca e' costituito un «Comitato  scientifico  nazionale  per
l'attuazione delle Indicazioni nazionali e il miglioramento  continuo
dell'insegnamento» incaricato di indirizzare, sostenere e valorizzare
le iniziative di formazione e di ricerca  per  aumentare  l'efficacia
dell'insegnamento in coerenza con le finalita' e i traguardi previsti
nelle presenti Indicazioni. 
  2. Il Comitato di cui al comma 1 e' formato da non piu'  di  dodici
componenti, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della   ricerca   tra   accademici   ed   esperti    di    comprovate
professionalita', capacita' ed esperienza nel campo  dell'innovazione
didattica e della formazione dei docenti della scuola dell'infanzia e
del primo ciclo di istruzione. I componenti del Comitato rimangono in
carica due anni, decorrenti dalla data del decreto di cui al comma 1,
e possono essere confermati per altri due bienni. 
  3. La partecipazione al Comitato non da' luogo alla  corresponsione
di alcun compenso.
                               Art. 4 

  1. L'Amministrazione scolastica promuove azioni  di  formazione  in
servizio  del  personale  della  scuola  e  attiva  un   sistema   di
monitoraggio delle esperienze che  consenta  di  raccogliere  dati  e
osservazioni per  il  miglioramento  dell'efficacia  del  sistema  di
istruzione e per successivi eventuali aggiornamenti delle Indicazioni
stesse.
                               Art. 5 

  1. L'editoria scolastica  adegua,  a  partire  dalle  adozioni  per
l'anno scolastico 2014-2015, i contenuti dei libri di testo destinati
alle scuole del primo ciclo alle Indicazioni nazionali emanate con il
presente regolamento. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 16 novembre 2012 

                                                 Il Ministro: Profumo 

Visto, il Guardasigilli: Severino 

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute  e  Min.
Lavoro, registro n. 1, foglio n. 202
                                                             Allegato

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione

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