Ferie coatte ai precari – Il Miur continua a fare “orecchie da mercante”

Ferie coatte ai precari – Il Miur continua a fare “orecchie da mercante”.

Prima asseconda i dirigenti-sceriffo che mettono a riposo il personale con atti unilaterali. Ora invia alle amministrazioni periferiche dei modelli di contratto, da proporre ai supplenti con contratti inferiori al 31 agosto, con una clausola illegittima che contrasta il Ccnl e le stesse indicazioni della Legge di Stabilità: qualsiasi diversa modifica all’assetto tradizionale di fruizione delle ferie non può essere infatti attuata prima dell’inizio dell’anno scolastico 2013/14.

 

L’Anief è costretto ancora una volta a tornare a chiedere il corretto rispetto della normativa vigente in merito alla fruizione delle ferie del personale a tempo determinato: qualsiasi modifica all’assetto tradizionale di fruizione delle ferie maturate dal personale a tempo determinato – con contratto breve, in attesa dell’avente diritto o fino al 30 giugno – non può essere attuata prima dell’inizio dell’anno scolastico 2013/14. Adottando un’interpretazione miope dalla spending review della scorsa estate, il Miur ha prima assecondato quei dirigenti scolastici che hanno collocato coattivamente in ferie i loro dipendenti precari con contratti inferiori al 31 agosto 2013.

 

Ma con l’approvazione a fine 2012, da parte del Parlamento, dell’articolo unico della Legge di Stabilità, l’amministrazione stavolta si è superata: ha estrapolato, infatti, solo gli articoli più convenienti alla propria linea erronea, ignorando colpevolmente il comma 56 della stessa Legge, nel quale si specifica che “le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.

 

Tanto è vero che nei nuovi modelli di contratto da stipulare con il personale precario, in vigore dal 1° gennaio 2013, è presente una clausola restrittiva priva di fondamento: “la liquidazione relativa alle ferie non godute – si legge nei modelli di contratto – spetta esclusivamente nel limite di quelle non godibili per incapienza rispetto ai giorni di sospensione delle attività didattiche compresi nel contratto”.

 

L’Anief non può che ribadire l’illegittimità di questa linea di indirizzo, indicata peraltro dal Miur a tutte le proprie amministrazione periferiche: “siamo di fronte – spiega Marcello Pacifico, presidente dell’Anief – ad una palese violazione delle norme contrattuali in vigore, che garantiscono i lavoratori della scuola da questo genere di sortite. Il fatto che vengano messe in atto da uno Stato che dimentica i suoi doveri e si veste da datore di lavoro, non cambia nulla. Anche perché ci troviamo di fronte ad una elusione delle direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio Ue numero 2003/88/Ce. La quale indica una politica ben precisa, tutt’altro che dogmatica, sull’astensione dal lavoro e sul diritto al risposo settimanale”.

 

È evidente – continua il presidente Anief – che a fronte di atti unilaterali che impongono ai supplenti di fruire coattivamente delle ferie, come già accaduto in corrispondenza della sospensione autunnale e invernale delle attività didattiche, in certi casi in occasione del riposo settimanale dei docenti, adire le vie legali è un percorso inevitabile. Oltre che dall’esito scontato, naturalmente a favore dei lavoratori e a danno di un’amministrazione che – conclude Pacifico – dimostra ogni giorno che passa di non sapere leggere le leggi, stravolgendo i punti fondanti del contratto collettivo nazionale concordati. Producendo, anziché risparmi a favore della cittadinanza, addirittura dei danni all’erario derivanti dalle spese che i giudici le infliggeranno”.