Presa di servizio docenti e ATA il 2 settembre: il differimento senza giustificato motivo comporta la decadenza della nomina

da OrizzonteScuola Di redazione Il nuovo anno scolastico 2024/25 inizia oggi 1° settembre. Essendo domenica, la presa di servizio del personale nominato in ruolo o supplente avviene domani 2 settembre. Come chiarito dalla nota ministeriale del 28 agosto 2024, contenente le istruzioni operative per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, i contratti hanno decorrenza giuridica ed economica 1° settembre 2024.
Il personale nominato deve recarsi a scuola per la presa di servizio lunedì 2 settembre. Riprendendo la scheda redatta dalla Uil scuola Rua, si evidenzia che il differimento della presa di servizio è possibile per un giustificato motivo (es. malattia o comunque motivi non imputabili alla volontà personale). Il differimento della presa di servizio comporta anche il differimento della decorrenza economica. L’eventuale differimento della presa di servizio senza giustificato motivo comporterà invece la decadenza della nomina. Ciò prevede l’art. 9 del DPR 3/1957 (richiamato dall’art. 560 del Dlgs 297/94) valevole anche per il personale docente e ATA supplente.

Differimento della presa di servizio per altro lavoro

Al momento della presa di servizio il personale assunto in ruolo o destinatario di incarico di supplenza deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge. Nel caso in cui successivamente alla sottoscrizione del contratto dovesse essere accertato che il dipendente si trovava in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, il dirigente scolastico procederà all’annullamento del contratto. È utile specificare che esistono delle attività di incompatibilità assoluta (es. l’esercizio di una attività commerciale o imprenditoriale o lo svolgimento di attività in favore di un’altra amministrazione pubblica), relativa ovvero condizionate alla preventiva autorizzazione del dirigente scolastico (es. le libere professioni) e attività che possono essere svolte senza autorizzazione del dirigente scolastico (es. collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie ecc. o incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate). È quindi di fondamentale importanza sapere, con largo anticipo, rispetto al 2/9/2023, se l’eventuale attività che si sta svolgendo rientri o meno nel regime delle incompatibilità.

“Congelare” l’anno di ruolo

Non è possibile differire di un intero anno scolastico la presa di servizio e di conseguenza “congelare” l’anno di formazione e prova per terminare l’attività lavorativa che si sta svolgendo qualora questa risulti incompatibile con il contratto a tempo indeterminato o determinato. Tale possibilità è stata concessa solo in occasione del piano straordinario di immissioni in ruolo previste dalla legge 107/2015 (FAQ 25 emanata dal Miur) che consentiva il differimento di durata pari all’anno scolastico e non ulteriormente prorogabile. Per cui, non è più possibile rinviare l’assunzione in servizio all’anno scolastico successivo se si hanno rapporti di lavoro in essere al momento della nomina ed incompatibili con l’assunzione in ruolo o con l’incarico di supplenza. È comunque sempre consigliato rivolgersi al proprio Ambito Territoriale per conoscere se ci sono circolari applicative in merito a situazioni particolari di differimento della presa di servizio.

Aspettativa per svolgere altro lavoro

Non è altresì possibile richiedere contestualmente alla presa di servizio una aspettativa per lo svolgimento di un altro lavoro in essere al momento della nomina ed incompatibile con l’assunzione in ruolo o con l’incarico di supplenza. Pertanto, al momento della costituzione del rapporto di lavoro, il dirigente scolastico non può accogliere richieste di differimento della presa di servizio, al fine di proseguire l’altra attività lavorativa; analogamente, non è possibile accogliere richieste di aspettativa per svolgere una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova (deliberazione n. 47/2015 della Sezione Controllo Regione Piemonte della Corte dei Conti). Le suddette richieste possono essere accolte soltanto dopo la costituzione del rapporto di lavoro, ossia dopo la firma del contratto per il ruolo o per la supplenza che presuppone, come detto, che il personale non abbia in essere nessuna eventuale incompatibilità accertata al momento della presa di servizio.