Ordinanza TAR Lazio 2 settembre 2024, n. 3868

RUOLO SOSTEGNO TITOLO ESTERO: IL TAR LAZIO IV BIS IN SEZIONE FERIALE SOSPENDE IL DECRETO DI ESCLUSIONE DALLA IMMISSIONE IN RUOLO E IL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO SUL SOSTEGNO STIPULATO AI SENSI DELL’ART.59 CO.4 DEL D.L. 73/2021 E CONDANNA IL MINISTERO ISTRUZIONE E L’USR PER IL PIEMONTE

 

Di particolare interesse l’ordinanza n°3868 di oggi 2 settembre 2024 del TAR Lazio-Roma in sez. feriale della IV BIS presieduta dalla Dott.ssa Tricarico che, in accoglimento della istanza di sospensiva della esclusione dal concorso ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito nel ricorso patrocinato dall’Avv.Maurizio Danza Prof. Diritto dell’Unione Europea della Università Teseo,  in applicazione dei principi della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze n° 19,20,22 del 29 dicembre 2022,sospendendo il decreto  di esclusione dalla immissione in ruolo e il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato sul sostegno stipulato ai sensi dell’art.59 co.4 del d.l. n°73/2021 dalla ricorrente.

Nel caso di specie la docente già immessa in ruolo e difesa dall’Avv. Maurizio Danza del Foro di Roma adiva il Tar Lazio per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

1) del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, mai comunicato alla ricorrente, nella parte in cui reca il rigetto della istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno, emanato in adempimento alla sentenza del T.A.R. Lazio, Sezione Quarta Bis,

2) del decreto dell’USR Piemonte del 1° luglio 2024 di annullamento dell’individuazione con riserva della proposta di stipula del contratto a tempo determinato di cui all’articolo 59 co. 4, D.L. 73/2021, per la docente presso la sede dell’Istituto di classe di concorso ADSL Sostegno scuola sec. II grado;

3) della determinazione del Dirigente scolastico dell’IS 1° luglio 2024, con cui si dispone l’annullamento del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato prot. del 1° settembre 2022 stipulato tra il Dirigente e la prof.ssa*** in qualità di docente per la scuola di ruolo per un posto di sostegno per l’insegnamento di ADSL -Sostegno nella Scuola Secondaria di Secondo Grado con decorrenza dall’a.s.2022-2023 e contestuale annullamento del provvedimento di conferma in ruolo ;

di ogni altro atto presupposto e conseguenziale ancorchè non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ministero dell’Istruzione e del Merito

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2024 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti il difensore come specificato nel verbale;

Considerato, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, che:

– occorre rinviare all’appropriata fase di merito la valutazione in ordine all’operato dell’Amministrazione sfociato nei gravati provvedimenti;

– sotto il profilo del periculum in mora questi ultimi rischiano di compromettere l’accesso della parte ricorrente alle graduatorie per le supplenze nonché di incidere in modo irreparabile sulla posizione lavorativa già acquisita;

Ritenuto, in ragione dell’esito, di compensare integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis):

– accoglie la suindicata domanda cautelare nei sensi di cui in motivazione;

– compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare;

– rimette al Presidente della Sezione Quarta Bis per la fissazione dell’udienza di merito.