da La Tecnica della Scuola
Di Lucio Ficara
Il nuovo CCNI mobilità 2025-2028 oltre a portare importanti novità sui punteggi delle graduatorie interne di Istituto, estende il periodo di rientro nelle scuole di precedente titolarità per chi ha perso o perderà il posto a casua di una restrizione degli organici, da 8 a 10 anni. In buona sostanza dall’anno successivo all’individuazione della soprannumerarietà e quindi alla destinazione di nuova titolarità, ci saranno 10 anni di possibilità di rientro nella scuola di precedente titolarità per coloro che sono stati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata. Il provvedimento è di carattere retroattivo, quindi anche coloro che, con le vecchie regole, rientravano nel diritto di rientrare entro l’ottenio nella scuola di precedente titolarità, potranno fruire dell’aumento di ulteriori due anni per risolvere il rientro con precedenza nella vecchia scuola da cui anni prima erano stati trasferiti come perdenti posto.
Precedenze per i perdenti posto
Una delle novità dell’ipotesi di CCNI mobilità 2025-2028 riguarda il diritto di precedenza al rientro nella scuola di precedente titolarità per i docenti ( ma anche per il personale Ata) perdenti posto, trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata.
Per esempio all’art.13, comma 1 punto II dell’ipotesi di CCNI mobilità 2025-2028, è scritto che tutto il personale docente trasferito a domanda condizionata o d’ufficio per non aver presentato domanda, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno), ha diritto al rientro con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici del decennio successivo al provvedimento suddetto.
Come si applica tale precedenza
È importante conoscere come si applica la precedenza per il rientro, entro un decennio, nella scuola di precedente titolarità da cui si è stati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata in quanto perdenti posto.
La precedenza in esame si applica alla prima fase dei trasferimenti, anche se il richiedente dovesse essere titolare in un comune diverso da quello della scuola, circolo o istituto richiesto. Detta precedenza opera esclusivamente all’interno della provincia e della tipologia di posto di titolarità al momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno). Non opera, quindi, nei casi di mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale.
Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno del decennio e che richiedano come prima preferenza la scuola dalla quale sono stati trasferiti d’ufficio o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto. A tali fini il personale docente interessato deve riportare nella apposita casella del modulo domanda la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito quale soprannumerario, nonché compilare la relativa “dichiarazione di servizio continuativo”, facente parte dell’apposito allegato all’O.M. o del modello predisposto per le istanze on line. Nel caso di espressione di preferenza sintetica la precedenza in esame ha effetto limitatamente alla istituzione scolastica dove l’interessato era titolare, la quale verrà esaminata prioritariamente rispetto alle altre istituzioni scolastiche comprese nella preferenza sintetica. Per le altre preferenze comprese nel comune a cui appartiene la scuola di precedente titolarità gli interessati usufruiscono della precedenza del rientro nel comune di precedente titolarità che, anche in questo caso è possibile ottenerlo entro il decennio successivo al trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata per soprannumerarietà con nuova sede fuori dal Comune di titolarità.
Aumento dei perdenti posto
Con la riduzione dell’organico per l’anno scolastico 2025/2026 e il calo demografico che impatterà negativamente nelle prossime iscrizioni ai primi anni dei vari gradi di istruzione (la scadenza è fissata per il 10 febbraio 2025), ci sarà inevitabilmente un aumento dei docenti e del personale Ata perdente posto. A tal proposito ricordiamo che nella legge di bilancio 2025 per l’anno scolastico 2025/2026 si prevede una riduzione drastica della dotazione organica: 5.660 di docenti dell’organico dell’autonomia, mentre per gli ATA il taglio di 2.174 unità è stato rinviato all’anno scolastico 2026/2027.