Il pluralismo scolastico

Il pluralismo scolastico nella circolare ministeriale sugli eventi pubblici

di Gianluca Dradi

Nel dicembre 2025 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha richiesto diverse ispezioni nei confronti di istituti scolastici che avevano organizzato incontri con la relatrice ONU Francesca Albanese, per verificare se fosse stata violata la direttiva impartita con la circolare n. 5836 del 7 novembre 2025; la quale impone[1] alle scuole di scegliere «ospiti ed esperti di specifica competenza e autorevolezza» e di «garantire sempre il sereno confronto tra posizioni diverse» quando organizzano «manifestazioni ed eventi pubblici di vario tipo aventi ad oggetto tematiche spesso di ampia rilevanza politica e sociale», al fine di assicurare il rispetto dei principi del pluralismo e della formazione del pensiero critico degli studenti.

L’obiettivo perseguito dalla circolare è certamente condivisibile. Ci si chiede, tuttavia, se la modalità indicata per raggiungerlo sia corretta e rispettosa del diritto all’istruzione.

L’indeterminatezza della direttiva

Un primo problema riguarda l’indeterminatezza dei concetti utilizzati. Cosa si intende esattamente per “manifestazioni ed eventi pubblici”?

Dalla normativa in tema di pubblica sicurezza si ricaverebbe che il concetto si riferisce a manifestazioni svolte in un luogo pubblico o aperto al pubblico (e tale è considerata la scuola) alle quali può partecipare chiunque, quindi tendenzialmente destinate ad attrarre un numero significativo di persone. Quindi i primi dubbi: la circolare si riferisce unicamente al caso in cui la scuola organizzi un evento destinato non solo agli studenti, ma aperto alla partecipazione del pubblico? O l’obbligo scatta anche quando si invita un relatore esterno per un incontro rivolto esclusivamente agli studenti, come sembravano essere gli incontri con Albanese?

E ancora: cosa s’intende esattamente per tematiche di “ampia rilevanza” politica e sociale?

La difficoltà a dare risposte certe a questi quesiti costituisce il primo problema della disposizione ministeriale. Infatti, ogni volta che si impartisce una direttiva dalla cui inosservanza derivano conseguenze disciplinari, è evidente che la formulazione linguistica dovrebbe essere di agevole comprensibilità. Altrimenti la direttiva non assolve alla funzione che le è propria – indirizzare i comportamenti – ed espone i dirigenti scolastici agli eccessi degli spazi interpretativi di chi è preposto a farla rispettare.

L’impatto su libertà di insegnamento e autonomia scolastica

Un secondo problema è rappresentato dal rigido format imposto per tali eventi, in particolare dalla disposizione relativa al confronto tra posizioni diverse e pluraliste.

Questa prescrizione non solo è difficilmente applicabile a ogni circostanza (se si invita un rappresentante dell’ONU, chi dovrebbe fungere da contraltare? Se si invita un ospite a illustrare la situazione dell’Ucraina, occorre anche invitare qualcuno che sostiene la bontà dell’invasione?), ma ha un impatto problematico sia sulla libertà di insegnamento che sull’autonomia scolastica.

L’obiettivo del pluralismo trova infatti la sua garanzia innanzitutto nel principio costituzionale della libertà di insegnamento, volto ad assicurare nella scuola la presenza di una pluralità di voci. Tale libertà, «intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente» (art. 1 D.Lgs. 297/1994), salvaguarda la neutralità del servizio pubblico, ossia il fatto che non è contemplata un’arte o una scienza di Stato.

Dal canto suo, il DPR 275/1999 (regolamento dell’autonomia) precisa all’art. 1 che «l’autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di pluralismo culturale» e che il Piano dell’Offerta Formativa «è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curriculare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia» (art. 3).

L’obiettivo del pluralismo appare allora normativamente garantito dal fatto che dentro la scuola è assicurata la libertà di espressione culturale dei vari docenti e che ciascuna scuola è libera di manifestare la propria identità culturale e progettuale.

Il limite doveroso e ineludibile è il divieto di indottrinamento. Ma questo limite non coincide con l’obbligo di proporre, in ogni circostanza, una pluralità di opinioni. Coincide piuttosto con l’obbligo di evitare un approccio propagandistico, dove l’opinione espressa viene presentata come verità assoluta, con la finalità di promuovere adesione anziché conoscenza, riflessione e spirito critico.

Gli insegnamenti della giurisprudenza sulla libertà di informazione

A questa considerazione di ordine generale si aggiunge la perplessità relativa al format imposto per le iniziative pubbliche e alla corretta modalità di valutare il perseguimento del pluralismo. Per illustrare queste perplessità è utile richiamare la giurisprudenza formatasi su un caso assimilabile, relativo alla libertà di informazione nelle trasmissioni radiotelevisive.

A seguito dei principi introdotti dal testo unico della radiotelevisione (D.Lgs. 177/2005), l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), con la deliberazione 22/06/CSP, stabilì che «tutte le trasmissioni di informazione… devono rispettare i principi di completezza e correttezza dell’informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista e parità di trattamento. Nei programmi di informazione e di approfondimento l’equilibrio delle presenze deve essere assicurato durante il ciclo della trasmissione».

A seguito di un esposto presentato dal PDL (Popolo della Libertà) contro la trasmissione “Che tempo che fa”, l’AGCOM ordinò alla RAI di dare adeguato spazio al PDL per ripristinare la parità di trattamento tra forze politiche omologhe, affermando che «la libertà di manifestare il proprio pensiero, ex art. 21 Cost., deve conciliarsi con i principi a tutela del pluralismo in quanto valori di pari rilevanza».

Su ricorso della RAI, dapprima il TAR Lazio (sentenza n. 1392/2014) e poi il Consiglio di Stato (sentenza n. 6066/2014) disposero l’annullamento del provvedimento, affermando tre principi che paiono esportabili al tema della corretta modalità di svolgere la funzione educativa e di istruzione:

La libertà di scelta del format: afferma il TAR che «la libertà d’informare include anche quella di stabilire, secondo esperienza ed a proprio rischio professionali, a quali informazioni politico-sociali l’opinione pubblica sia maggiormente interessata in un determinato momento, scegliendo per conseguenza quale prodotto informativo offrire, secondo il format impiegato».

Parimenti, si può qui aggiungere, la libertà di insegnare comprende la facoltà di stabilire quali sono i temi di attualità rilevanti e quale sia il giusto modo di affrontarli.

Il limite del criterio quantitativo: il criterio dell'”equilibrio delle presenze”, oltre a essere generico e indeterminato, affermano le sentenze citate, non consente un’applicazione univoca, potendosi interpretare in senso quantitativo o qualitativo. Per valutare il rispetto delle regole di imparzialità, il meccanismo quantitativo non è applicabile se non marginalmente, in quanto «non è particolarmente significativo il numero degli esponenti di ciascun raggruppamento politico, e la quantità di tempo a ciascuno di essi dedicata»; occorre semmai effettuare «valutazioni di tipo qualitativo, come, ad esempio, le modalità di conduzione dei programmi (si pensi al caso in cui il conduttore del programma, pur invitando un maggior numero di esponenti di un certo partito, avesse rivolto loro pesanti critiche, osservazioni sarcastiche, domande scomode, così peggiorando la percezione di essi e del partito da parte dell’opinione pubblica)».

Anche nel contesto scolastico, il pluralismo di presenze meccanico e aritmetico significa adottare una logica di contrapposizione che non ha ragion d’essere in ogni circostanza e può snaturare l’obiettivo didattico perseguito.

La valutazione complessiva dell’offerta: il Consiglio di Stato afferma che «la contemperazione tra la libertà di informazione ed i principi di completezza e correttezza dell’informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista e parità di trattamento, si presenta come più agevolmente conseguibile avendo riguardo al complesso dell’offerta del servizio pubblico televisivo».

La saggezza del giudice appare appropriata anche al caso delle iniziative scolastiche: l’eventuale superamento del limite del divieto di indottrinamento non può misurarsi su una singola iniziativa, ma appare più correttamente valutabile dall’esame del complesso delle attività organizzate dalla scuola.

Conclusione

La circolare ministeriale, pur animata dall’intento condivisibile di promuovere il pensiero critico degli studenti, presenta criticità significative che meritano attenta riflessione.

L’indeterminatezza di alcuni concetti chiave rischia di trasformare uno strumento di indirizzo in fonte di incertezza operativa per i dirigenti scolastici, esponendoli a interpretazioni arbitrarie e conseguenze disciplinari imprevedibili, con la probabile conseguenza di indurre forme di autocensura che potrebbero tradursi nella rinuncia ad organizzare iniziative culturali aventi ad oggetto tematiche che possono avere anche rilievo politico o sociale.

Inoltre, l’imposizione di un format rigido, basato sul confronto meccanico tra posizioni contrapposte, tradisce una visione riduttiva del pluralismo educativo, rischiando di trasformare il contraddittorio da strumento educativo a “rifugio difensivo” per evitare problemi. Come insegna la giurisprudenza in materia di libertà di informazione, il pluralismo autentico non si misura aritmeticamente in ogni singola iniziativa, ma si valuta qualitativamente nel complesso dell’offerta formativa. È l’intera comunità scolastica – con la libertà di insegnamento dei docenti e l’autonomia progettuale dell’istituto – a garantire quella pluralità di voci e prospettive che alimenta il pensiero critico. E nei confronti di questa comunità le autorità governative dovrebbero nutrire maggior fiducia.

Il vero limite invalicabile resta il divieto di indottrinamento: evitare che l’insegnamento diventi propaganda, che l’opinione si mascheri da verità assoluta, che l’obiettivo sia l’adesione acritica anziché la riflessione consapevole. Ma questo limite non può essere presidiato attraverso l’uniformazione delle modalità didattiche o la burocratizzazione del dibattito culturale.

Una scuola libera, autonoma e plurale è il presidio più solido della formazione critica delle nuove generazioni. È su questa libertà, non sulla sua compressione, che occorre investire.


[1] Alla circolare citata, il 12.12.2025 ha fatto seguito la nota 6545 per precisare che la precedente circolare deve “intendersi quale direttiva per i dirigenti scolastici”.