Legge 13 febbraio 2026, n. 18

Legge 13 febbraio 2026, n. 18

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2026. (26G00036)

(GU Serie Generale n.36 del 13-02-2026)

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante  disposizioni
urgenti per le  consultazioni  elettorali  e  referendarie  dell'anno
2026, e' convertito  in  legge  con  le  modificazioni  riportate  in
allegato alla presente legge. 
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 13 febbraio 2026 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Piantedosi, Ministro dell'interno 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
          Avvertenza: 
Il decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
299 del 27 dicembre 2025.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 15.

Allegato

                                                             Allegato 
 
                       MODIFICAZIONI APPORTATE 
               IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 
                      27 DICEMBRE 2025, N. 196 
 
    All'articolo 1: 
      al comma 2, le parole: «spettano, gli»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «spettano gli» e le parole: «lett. a) e c)» sono sostituite
dalle seguenti: «lettere a) e c)»; 
      al comma 3, primo periodo, dopo le parole:  «i  compensi»  sono
inserite le seguenti: «dei componenti»; 
      dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
        «4-bis. In caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2026,
di  consultazioni  referendarie  di  cui   all'articolo   138   della
Costituzione  e   di   un   turno   di   votazione   delle   elezioni
amministrative, anche quando  disciplinate  da  norme  regionali,  la
composizione  degli  uffici   elettorali   di   sezione   interessati
all'abbinamento  e'  determinata  dalla  normativa  per  le  elezioni
amministrative.  Si  applicano  le  disposizioni   previste   per   i
referendum relativamente ai  compensi  dei  componenti  degli  uffici
elettorali di sezione e dei seggi  speciali  di  cui  all'articolo  9
della legge 23 aprile 1976, n. 136, ferma  restando  l'entita'  delle
maggiorazioni previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 13 marzo
1980, n. 70. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di
riscontro  dei  votanti   per   ogni   consultazione,   si   procede,
nell'ordine, allo scrutinio relativo alle consultazioni  referendarie
e  successivamente,  senza  interruzioni,  a  quello  relativo   alle
elezioni amministrative»; 
      il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
        «5. In relazione a quanto previsto dal presente articolo,  il
Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni
politiche, amministrative, del Parlamento europeo  e  dall'attuazione
dei referendum, iscritto nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, e' incrementato di 6.117.690 euro  per
l'anno 2026. Ai conseguenti oneri, pari a 6.117.690 euro  per  l'anno
2026,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2026, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a  6.107.690  euro,
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e,  quanto  a  10.000
euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno». 
    Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
      «Art. 1-bis  (Disposizioni  per  la  validita'  delle  elezioni
amministrative  che  si  svolgono  nell'anno  2026  nei  comuni   con
popolazione fino a 15.000 abitanti in caso di ammissione di una  sola
lista). - 1. Limitatamente all'anno 2026, per l'elezione del  sindaco
e del consiglio comunale nei comuni con  popolazione  fino  a  15.000
abitanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 71, comma 10, del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata  ammessa  e
votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati  compresi  nella
lista  e  il  candidato  a  sindaco  collegato,  purche'  essa  abbia
riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento  dei
votanti e il numero dei votanti non sia stato  inferiore  al  40  per
cento degli elettori iscritti  nelle  liste  elettorali  del  comune.
Qualora non siano raggiunte tali percentuali,  l'elezione  e'  nulla.
Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle  liste
elettorali del comune non si  tiene  conto  degli  elettori  iscritti
all'Anagrafe degli italiani  residenti  all'estero  che  non  abbiano
esercitato il diritto di voto». 

Decreto-Legge 27 dicembre 2025, n. 196

Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2026. (25G00210) 

(GU Serie Generale n.299 del 27-12-2025)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 48 e 75 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» e, in
particolare, l'articolo 7;
Considerata la necessita' di favorire la partecipazione degli
elettori mediante il prolungamento delle operazioni di votazione in
occasione delle consultazioni elettorali e referendarie previste
nell'anno 2026;
Ritenuta la conseguente necessita' e urgenza di consentire il
tempestivo avvio del procedimento elettorale preparatorio e di
adottare misure per il coordinamento normativo e la funzionalita' dei
procedimenti elettorali e referendari in caso di svolgimento
contestuale, per quanto concerne in particolare le operazioni di voto
e di scrutinio;
Considerata, altresi', la necessita' e l'urgenza di adeguare i
compensi forfettari spettanti ai componenti degli uffici elettorali
di sezione al predetto prolungamento delle operazioni di votazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari
regionali e le autonomie, per la pubblica amministrazione, per le
riforme istituzionali e la semplificazione normativa, della giustizia
e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni per il prolungamento delle operazioni di votazione per
le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2026 e
per il loro eventuale abbinamento

1. Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e
referendarie relative all'anno 2026 si svolgono, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella
giornata di lunedi', dalle ore 7 alle ore 15.
2. In ragione del prolungamento delle operazioni di votazione di
cui al comma 1, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e
dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976,
n. 136, spettano, gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1,
commi 1, 2, 4 e 5, lett. a) e c), della legge 13 marzo 1980, n. 70,
aumentati del 15 per cento, ferme restando le maggiorazioni previste
per la contemporanea effettuazione di piu' consultazioni.
3. In caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2026, di
consultazioni referendarie ed elezioni suppletive in collegi
uninominali della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica,
si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche
suppletive relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli
concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi degli
uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo
9 della legge 23 aprile 1976, n. 136. Appena completate le operazioni
di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni
consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle
consultazioni referendarie e successivamente, senza interruzioni, a
quello relativo alle elezioni politiche suppletive.
4. In caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2026, di
elezioni suppletive in collegi uninominali della Camera dei deputati
o del Senato della Repubblica e di un turno di elezioni
amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, appena
completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei
votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di
scrutinio delle elezioni suppletive e successivamente, senza
interruzioni, a quelle relative alle elezioni amministrative. Lo
scrutinio relativo alle elezioni circoscrizionali e' rinviato alle
ore 9 del martedi'.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro
6.107.690 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
Art. 2 

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 27 dicembre 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Piantedosi, Ministro dell'interno

Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione

Alberti Casellati, Ministro per le
riforme istituzionali e la
semplificazione normativa

Nordio, Ministro della giustizia

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Nordio