Sentenza TAR LAZIO 26 maggio 2026, n. 9685

SOSTEGNO ROMANIA. IL TAR LAZIO ANNULLA IL DECRETO DI DINIEGO DEL MINISTERO ILLEGITTIMO, POICHE’NON SUSSISTENDO DIVERGENZE SOSTANZIALI TRA IL TITOLO DELL’UNIVERSITA’ DI CANTEMIR E IL PERCORSO ITALIANO, COME RISULTA DALLA RELAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA DESIGNATO DAL MINISTERO, DEVONO ESSERE PREVISTE LE MISURE COMPENSATIVE AI SENSI DELL’ART 14 DELLA DIR. UE N°36/20025.

Di particolare rilevanza la sentenza n°9685 del 26 maggio 2026 del TAR LAZIO Presieduta dalla Dott.ssa Biancofiore, Estensore Favaccio  con cui il Collegio della sezione IV Bis ha accolto il ricorso avverso il decreto di diniego espresso dal Ministero Istruzione dell’ istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno, nel ricorso patrocinato dall’Avv. Maurizio Danza Prof. di Diritto dell’ Unione Europea Ecampus e di Diritto dell’Istruzione e Ricerca Internazionale Università  ISFOA, annullando il decreto per violazione del principio della comparazione dei percorsi imposto dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, delle norme della Direttiva Europea n°36/2005 in tema di valutazione delle misure compensative previste dall’art.14, e per violazione della partecipazione al procedimento, per omesso invio del preavviso di diniego di cui all’art.10 bis della L.n°241/1990

Nello specifico, era stato adito il Tar Lazio per l’annullamento del decreto nella parte in cui recava il rigetto della istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito presso l’Università di Cantemir sul presupposto di “carenze e lacune incolmabili” evincibili dalla struttura del percorso formativo conseguito all’estero.

Ad avviso dell’AVV. MAURIZIO DANZA ritiene la sentenza di notevole importanza nel panorama giurisprudenziale italiano, atteso che il Tar Lazio , nell’ accogliere il ricorso ha riconosciuto la palese illegittimità dell’attività del Ministero Istruzione, atteso che con riferimento al confronto tra i percorsi formativi in un caso identico sul titolo dell’Università di Cantemiril Commissario ad acta designato dal Ministero ha  rilevato la corrispondenza di alcuni insegnamenti (Psicologia dello sviluppo nr. 5 cfu – Psicologia dell’educazione nr. 5 cfu) con quelli previsti in Italia dal decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 30 settembre 2011 (“Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249)”, mentre per altri insegnamenti ha comunque riconosciuto che determinano un accrescimento delle comuni competenze del docente in termini di capacità di utilizzare strumenti di didattica inclusiva e attenzione ai bisogni educativi speciali; è stato quindi escluso che la formazione svolta in Romania sia radicalmente diversa rispetto a quella richiesta per accedere all’insegnamento, in Italia, in qualità di insegnante specializzato sul sostegno ( cfr. 7.4 sentenza).

Il decreto è stato altresì annullato dal Tar atteso che il Collegio della Sezione ha stigmatizzato  l’omessa previsione di misure compensative , atteso che” il diritto europeo prevede l’assegnazione di misure compensative non solo nel caso di stretta attinenza dei programmi di formazione ma anche nel caso di divergenze sostanziali (art. 14 par. 1 Direttiva 2005/36/Ce: “se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto nello Stato membro ospitante” ( cfr. 7.4 sentenza ).

Inoltre ha ritenuto in sentenza ( cfr.7.2.) che il Ministero è giunto alla conclusione di rigettare l’istanza in assenza di un corretto contraddittorio procedimentale, ed adottando il provvedimento sfavorevole,  non preceduto da una comunicazione di preavviso ex art. 10 bis L. 241/1990, comunicazione che avrebbe permesso all’istante di conoscere i motivi ostativi all’accoglimento della domanda e di rassegnare informazioni ulteriori inerenti alla qualità e la natura della formazione svolta ( cfr.7.3)

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di diniego, con l’obbligo per l’Amministrazione di provvedere al riesame dell’istanza e all’eventuale assegnazione di misure compensative.