Partono i licenziamenti dei lavoratori assunti in ruolo per far posto alle stabilizzazioni

La giustizia secondo il Ministero dell’Istruzione:

Partono i licenziamenti dei lavoratori assunti in ruolo per far posto alle stabilizzazioni

 

Sono partite questa settimana le lettere di licenziamento nei confronti di circa 15/20 unità di lavoratori – 5 collaboratori scolastici, 2 assistenti tecnici e vari docenti dei diversi ordini e classi di concorso – tra gli ultimi immessi in ruolo di ciascun profilo e di ciascun ordine di scuola coinvolto. Si tratta di quei lavoratori che, dopo aver atteso per anni l’immissione in ruolo, l’hanno ottenuta, all’inizio di quest’anno scolastico, per lo scorrimento ordinario della graduatoria in cui erano collocati grazie ai punteggi maturati con i titoli culturali e col servizio svolto: un’assunzione a tempo indeterminato conquistata con piena merito, insomma.

 

In queste ore, l’Ufficio scolastico regionale e provinciale stanno comunicando ad alcuni di loro, assunti per ultimi in quest’anno scolastico o nel precedente, che il rapporto di lavoro si interrompe, perché devono far posto a quei colleghi, ancora a tempo determinato, che avevano presentato ricorso contro l’abuso del lavoro precario da parte del MIUR che, avvalendosene a piene mani, ha tenuto, e continua a tenere, migliaia di lavoratori in condizioni di precarietà per anni (più di 3), nonostante questi occupino, ormai stabilmente, posti vacanti.

 

Il MIUR, dunque, ritiene che il riconoscimento del diritto alla stabilizzazione per un lavoratore non può avvenire se non a discapito di altri lavoratori. Il tentativo, evidente anche in questo caso, è di mettere gli uni contro gli altri, di dividere i lavoratori e di impedire che insieme possano rivendicare e ottenere la stabilizzazione di tutti coloro che ne abbiano diritto per merito o per sentenza passata in giudicato del Giudice del lavoro.

Contro questa inaudita condotta, preannunciata da una circolare interna, la FLC CGIL di Puglia e Bari hanno inviato, già 15 giorni fa, agli uffici periferici dell’Amministrazione scolastica una lettera di diffida con la quale si invitano USR e USP a desistere da questo comportamento, minacciando di aprire un nuovo contenzioso a tutela dei lavoratori licenziati che non hanno alcuna colpa che legittimi la revoca del contratto. Si aggiunga, peraltro, che per rispettare le sentenze definitive, l’Amministrazione sta comunicando ad altre decine di lavoratori già in ruolo lo slittamento della decorrenza giuridica della propria nomina provocando gravi conseguenze giuridiche ed economiche anche a danno di tanti docenti e ATA che, pur non perdendo il ruolo, saranno comunque penalizzati.

 

La FLC CGIL non potrà che difendere, con le proprie risorse e il proprio ufficio legale, tutti quei lavoratori che riceveranno in questi giorni le comunicazioni di questo assurdo licenziamento o dello slittamento della nomina. Giornate straordinarie di accoglienza di questi lavoratori gravemente danneggiati sono già state fissate dal nostro sindacato (martedì, mercoledì e giovedì pomeriggio presso la nostra sede di Japigia) per poter agire con urgenza e rapidità per ristabilire i diritti violati dal MIUR che ha scelto ancora una volta la strada complicata e onerosa del contenzioso coi lavoratori, piuttosto che quella più ragionevole ed economica del rispetto dei diritti.

 

Claudio Menga

Segr. Gen. FLC CGIL Bari

Bari. 11/02/2013

Al Dott. Ruggiero Francavilla Vice Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale Via Castromediano, 123 70126 Bari direzione-puglia@istruzione.it

Al Dottor MarioTrifiletti Dirigente A.T. Provincia di Bari Via Re David, 178/H 70126 Bari usp.ba@istruzione.it

Oggetto: Nota USR Puglia AOODRPU-775/13. DIFFIDA

Fatto

In data 29 gennaio 2013, perveniva al Dirigente dell’Ufficio VII – Ambito territoriale per la provincia di Bari, dott. Mario Trifiletti, una nota a firma del Vicedirettore Generale USR Puglia, dott. Ruggero Francavilla, avente ad oggetto: “Contenzioso seriale su stabilizzazione personale precario”.

In suddetta nota:

1. opportunamente si fa osservare che, se passate in giudicato, le sentenze in primo grado, laddove favorevoli ai ricorrenti, non possono che essere eseguite, stante la prevedibile soccombenza; dell’amministrazione scolastica;

2. Subito dopo, tuttavia, si fa osservare che per le immissioni in ruolo sussiste il limite dell’inviolabilità del contingente annualmente autorizzato dal MEF e dal Dipartimento della Funzione pubblica;

3. Successivamente, al punto b) la nota recita “con riguardo al personale con contratto a tempo determinato, la S.V. dovrà procedere a licenziare l’ultimo assunto in ruolo nell’anno scolastico indicato in sentenza e, quindi, disporre il differimento delle nomine secondo le modalità innanzi descritte.”

4. Situazione certamente meno penalizzante, ma tuttavia rilevante, è relativa all’attribuzione della nomina in ruolo con decorrenza giuridica indicata in sentenza e, in ragione dell’enunciato rispetto del contingente per le immissioni in ruolo assegnato per ciascun anno scolastico, al conseguente differimento “a scalare” dell’anno scolastico di decorrenza della nomina in ruolo per i lavoratori assunti in passato (tipologia sub a) , con conseguenze che potrebbero pregiudicare i diritti giuridici ed economici, maturati col compimento delle ricostruzioni di carriera, di una platea ancor più vasta di personale, pur non direttamente travolta dal licenziamento (tipologia sub b).

Il contenuto della nota citata e, in particolare quanto esposto al precedente punto 3, non è assolutamente condivisibile dalle scriventi, anche in ragione delle argomentazioni che seguono.

Diritto

A prescindere da disquisizioni sulla la fondatezza o meno della tesi espressa da una sentenza comunque passata in giudicato, intendiamo soffermarci su quanto previsto al punto b) della predetta nota in quanto si tocca un punto assolutamente rilevante che possiamo riassumere con il seguente quesito:

è legittimo l’atteggiamento di una pubblica amministrazione che, sia pur in via di autotutela, revochi la sottoscrizione, regolarmente perfezionata, di un contratto di assunzione a tempo indeterminato di un proprio dipendente?

A detta delle scriventi OO.SS. nulla legittima la pretesa dell’U.S.R. di Puglia e dell’A.T. di Bari a dar corso agli effetti della sentenza passata in giudicato per il tramite di rimozione di una situazione soggettiva legittimamente acquisita da chi ha già regolarmente sottoscritto il contratto di lavoro a tempo indeterminato con le suddette amministrazioni. La nullità di un tale atto deriva:

1. dall’art. 4 comma 2 D.lgs 29/93 (ora art. 5 comma 2 D.lgs 165/01) laddove statuisce che “nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’art. 2 comma 1 le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”;

2. da una nota del MIUR- Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria prot. 14873 del 8.7.2004 secondo cui “ l’autotutela è un concetto tipico di diritto amministrativo (si manifesta come uno dei principi fondamentali di questa branca del Diritto) e come tale non è asportabile nel diritto privatistico. Per tali motivi è da negare la possibilità di attività di autotutela dell’Amministrazione nell’ambito del rapporto dilavoro contrattualizzato, i cui atti di gestione non sono atti amministrativi, bensì atti di diritto privato. L’amministrazione nella gestione del rapporto di lavoro, agisce con i poteri e la capacità del privato datore di lavoro; è fuor di dubbio, pertanto, che nelle prerogative manageriali non può essere ricompreso il potere di autotutela in senso proprio “;

Ciò vuol dire che alla P.A. ormai resta precluso l’esercizio di poteri autoritativi. In altre parole il cosiddetto potere di agire in autotutela ha oggi spazi assolutamente limitati non potendo spingersi esso sino a violare diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Infatti già la Cassazione a Sez Un. 26 luglio 1993 n. 8347 stabiliva: “una volta che la volontà dell’ente e quella del concorrente si siano trasfuse in un atto di autonomia privata, come appunto il contratto di impiego, evocare il principio dell’autotutela significherebbe neutralizzare e porre nel nulla la rilevanza giuridica ed il conseguente regime di disciplina dell’assetto negoziale di interessi”. In altre parole: il modello di rapporto, quale appunto delineato all’indomani della contrattualizzazione del pubblico impiego, impone alla PA di agire nel pieno rispetto dell’assetto negoziale conferito al rapporto.

L’operato che la nota dell’USR Puglia citata in oggetto prefigura, si tradurrebbe inoltre nella violazione dei più basilari principi propri del nostro ordinamento giuridico che costituiscono conquiste di civiltà giuridica irrinunciabili quali quello della tutela dei terzi, dell’apparenza del diritto, della rilevanza della buona fede, del formalismo giuridico, della certezza del diritto. E infatti:

1. sul punto efficacemente il Consiglio Stato sez. VI nella pronuncia del 30 maggio 2003 evidenzia come “… sarebbe infatti incongruo che l’annullamento di un atto amministrativo potesse intervenire con efficacia caducante su una serie di atti giuridici privatistici senza apprezzamento alcuno delle posizioni soggettive che i paciscenti hanno tenuto nel contrarre”;

2. non di meno esso comporterebbe un’inammissibile violazione della regola della vincolatività degli obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto, quale sancito dall’art. 1372 c.c.;

3. non ultima rileva la lesione del principio dell’affidamento riposto dal soggetto nella certezza dei rapporti giuridici già regolarmente perfezionati giusto allora il monito espresso dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n.525 del 2000: “l’affidamento del cittadino sulla certezza giuridica – essenziale elemento dello Stato di diritto – non può essere leso da disposizioni retroattive che trasmodino in un regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori”.

Da ultimo ricordiamo che già il T.A.R. Lazio, sez. Latina, 15 ottobre 1997, n. 977 sul merito aveva sentenziato: “la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con un docente, disposta dal provveditore agli Studi in via di autotutela è illegittima, presupponendo un’ottica provvedimentale incompatibile con il nuovo modello di rapporto di lavoro delineato dal D.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni e con la conseguente privatizzazione del pubblico impiego”.

Da ultimo proprio il caso prefigurato dalla nota in oggetto dell’USR di Puglia ha già trovato inequivocabile soluzionegiusta sentenza del T.A.R. Napoli Campania sez. V 17 dicembre 2001 n. 5478 che nel merito recita: “Qualora datore di lavoro sia la p.a., la regolamentazione del rapporto di pubblico impiego comporta per essa l’assoggettamento ad obblighi e doveri vincolativi che escludono o limitano, in larga misura, l’esercizio di poteri discrezionali nello svolgimento del rapporto di pubblico impiego. Ciò non comporta, tuttavia, che la p.a. difetti, sul piano prettamente privatistico, della capacità negoziale di transigere in materia, ma semmai implica che l’inosservanza di una disposizione inderogabile determina l’illegittimità degli eventuali atti o comportamenti adottati in contrasto con la normativa. Tale illegittimità può, ovviamente, formare oggetto, nelle forme previste dall’ordinamento, di contestazioni da parte dei soggetti che ne abbiano interesse ovvero di provvedimenti di autotutela (purché, in quest’ultimo caso, sussista un interesse pubblico specifico, adeguatamente motivato, alla rimozione dell’atto). Nondimeno l’illegittimità delle procedure amministrative propedeutiche alla conclusione del contratto non si riverbera nella successiva fase negoziale come causa di nullità assoluta o di automatica caducazione del contratto stipulato in forza di un provvedimento meramente illegittimo (che non sia precedentemente annullato o sospeso), né può comportare una potestà dell’amministrazione di sciogliere, in via unica ed autoritativa, una pattuizione contrattuale già assunta negozialmente.” (T.A.R. Napoli Campania sez. V 17 dicembre 2001 n. 5478).

le SS. LL. a non dare applicazione a quanto previsto dalla nota citata in oggetto e a non adottare provvedimenti amministrativi lesivi delle tutele e delle prerogative contrattuali dei lavoratori interessati;

invitano altresì

le SS. LL. a ritirare, qualora già disposto,

– il licenziamento dei lavoratori individuati a seguito dell’adozione del provvedimento in oggetto;

– e a procedere all’assegnazione di una nuova decorrenza di immissione in ruolo ai lavoratori assunti in precedenza.

Nelle more, le scriventi fanno riserva di tutelare nelle sedi e nei modi opportuni i lavoratori interessati.

Cordiali saluti.

Paolo Peluso FLC CGIL PUGLIA

Claudio Menga FLC CGIL BARI