Esami idoneità ed Esami integrativi

Esami integrativi

Parere CSPI 22 luglio 2026, AOODGOSV 144018
Parere sullo Schema di ordinanza ministeriale sugli esami integrativi nei percorsi della scuola secondaria di secondo grado ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come novellato dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164

Legge 30 ottobre 2025, n. 164
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026

Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226
Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53

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Il 22 luglio 2026, il CSPI, nel corso della seduta plenaria n. 172, esprime il proprio Parere sullo Schema di ordinanza ministeriale sugli esami integrativi nei percorsi della scuola secondaria di secondo grado prevista dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164.

L’art. 1, comma 3, della Legge 30 ottobre 2025, n. 164, di conversione del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, sostituisce il comma 7 dell’articolo 1 (*) del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con il seguente:

«7. Nell’ambito del primo biennio dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l’iscrizione alla corrispondente classe di altro indirizzo, articolazione o opzione. L’istituzione scolastica individuata per la successiva frequenza adotta interventi didattici integrativi volti ad assicurare l’acquisizione del- le conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie per l’inserimento nel percorso prescelto, al fine di favorire il successo formativo e il riorientamento. A decorrere dal terzo anno dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti, all’esito dello scrutinio finale, possono richiedere l’iscrizione a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione del medesimo grado di scuola, presso l’istituzione scolastica individuata per la prosecuzione degli studi, previo superamento di un esame integrativo. L’esame integrativo si svolge in un’unica sessione da concludersi prima dell’inizio delle lezioni. Con ordinanza del Ministro dell’istruzione e del merito sono stabilite le modalità di svolgimento degli esami integrativi di cui al quarto periodo

( * art. 1, comma 7, del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226)
«7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione assicurano ed assistono, anche associandosi tra loro, la possibilità di cambiare scelta tra i percorsi liceali e, all’interno di questi, tra gli indirizzi, ove previsti, nonché di passare dai percorsi liceali a quelli dell’istruzione e formazione professionale e viceversa. A tali fini le predette istituzioni adottano apposite iniziative didattiche, per consentire l’acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.»


    Esami di idoneità

    Nota 11 dicembre 2025, AOODGOSV 95594
    Trasmissione decreto ministeriale dell’11 novembre 2025, n. 218

    Decreto Ministeriale 11 novembre 2025, AOOGABMI 218
    Esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione

    Nota 22 settembre 2025, AOODGOSV 42781
    Decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79 – Articolo 5

    Legge 5 giugno 2025, n. 79
    Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026

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    Il Decreto Ministeriale 11 novembre 2025, AOOGABMI 218, concernente “Le tempistiche e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nonché le misure di vigilanza, idonee a garantirne il corretto svolgimento”, è stato emanato ai sensi dell’art. 5, co. 3, della Legge 5 giugno 2025, n. 79
    di conversione del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, che stabilisce che “All’articolo 192, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L’alunno o lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l’ammissione per effetto di scrutinio finale. Se l’esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, la commissione di esame è presieduta da un presidente esterno all’istituzione scolastica, nominato dall’Ufficio scolastico regionale fra i dirigenti scolastici.
    Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le tempistiche e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità, nonché le misure di vigilanza per garantirne il corretto svolgimento. Per la partecipazione alla commissione di esame di cui al presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
    ».
    Il Decreto Ministeriale 11 novembre 2025, AOOGABMI 218, trasmesso con Nota 11 dicembre 2025, AOODGOSV 95594, come precisato nella Nota 22 settembre 2025, AOODGOSV 42781, entra in vigore dall’anno scolastico 2025/2026 ed interviene esclusivamente sugli esami di idoneità della scuola secondaria di secondo grado introducendo, tra l’altro, il limite dell’esame di idoneità a non più di due anni di corso successivi a quello per cui lo studente è stato ammesso per scrutinio finale e il principio in base al quale, in tal caso, la commissione sarà presieduta da un presidente esterno all’istituzione scolastica per garantire maggior controllo.