Il Profilo del Docente nell’Era dell’IA

Il Profilo del Docente nell’Era dell’IA: Formazione, curricoli e compiti d’esame dopo il Decreto del 4 agosto 2026 del Consiglio dei Ministri

Avv. Gianfranco Nunziata (Foro di Salerno)

L’intelligenza artificiale entra stabilmente nella scuola italiana. È questo il messaggio politico e normativo più forte che emerge dal decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026 in attuazione del quadro europeo sull’IA. Ci sarà un passaggio non episodico, ma strutturale: l’IA non sarà più solo oggetto di sperimentazioni o di prassi spontanee, ma diventerà contenuto formativostrumento didattico e materia di organizzazione scolastica.

Il punto, però, non è soltanto tecnologico. È giuridico, organizzativo e contrattuale. Perché l’ingresso dell’IA nella scuola comporta obblighi di formazione, cautele su privacy e diritti fondamentali, revisione dei regolamenti d’istituto, nuove responsabilità dirigenziali e un inevitabile adeguamento della contrattazione collettiva.

1. La scuola diventa “deployer” di sistemi di IA

Le linee guida ministeriali già chiariscono che l’istituzione scolastica, quando usa sistemi di IA sotto la propria autorità, opera come deployer ai sensi dell’AI Act. Questo dato è decisivo, perché sposta il tema dall’innovazione facoltativa alla responsabilità giuridica dell’uso.

Nel quadro europeo, i sistemi di IA impiegati in istruzione e formazione possono essere classificati come ad alto rischio quando servono, ad esempio, a determinare accesso o ammissione, valutare risultati di apprendimento, incidere sul percorso formativo o monitorare comportamenti vietati durante prove ed esami. In questi casi non basta “adottare un software”: servono misure tecniche e organizzative, supervisione umana, documentazione, formazione del personale e, in alcuni casi, valutazioni d’impatto .

2. Cosa succederà concretamente nelle scuole

Emergono almeno cinque linee di cambiamento.

a) L’IA entrerà nei curricoli

Il decreto prevede l’aggiornamento delle Indicazioni nazionali del secondo ciclo, l’inserimento dell’IA nell’educazione civica e il rafforzamento delle competenze STEAM e dell’orientamento. Non si tratterà solo di “insegnare ad usare un programma”, ma di costruire alfabetizzazione critica, consapevolezza dei limiti dell’algoritmo, verifica delle fonti, uso responsabile e cittadinanza digitale.

b) L’IA entrerà nella didattica quotidiana

Le scuole potranno usare sistemi di IA come supporto alla personalizzazione dell’apprendimento, alla produzione di materiali, al tutoring e ad alcune funzioni amministrative. Ma proprio qui nasce il principale discrimine giuridico: l’IA potrà essere strumento di supporto, non sostituto della decisione educativa o valutativa umana.

c) Saranno creati presìdi di governance interna

L’istituzione di comitati tecnico-etici territoriali, con funzioni di indirizzo pedagogico, accompagnamento alla sperimentazione, tutela dei diritti fondamentali e protezione dei dati, nonché contributo all’aggiornamento dei regolamenti di istituto. Se questi organismi avranno natura consultiva, saranno un supporto; se invece finiranno per incidere di fatto sulle scelte organizzative delle scuole, si aprirà un tema delicato di rapporto con autonomia scolastica e competenze dirigenziali.

d) Crescerà il peso dei regolamenti d’istituto

L’uso dell’IA dovrà diventare “sicuro e verificabile” anche attraverso l’aggiornamento dei regolamenti interni. Ciò significa che scuole e dirigenti dovranno disciplinare: uso di strumenti generativi da parte di studenti e docenti, limiti alla valutazione assistita da IA, trattamento dei dati, trasparenza verso famiglie, verifiche, esami, uso di immagini e contenuti sintetici.

e) La formazione del personale diventa asse portante

Ci sarà un piano stabile di formazione dei docenti, con dotazione di 100 milioni di euro, centrato su funzionamento dei sistemi, rischi di errore e distorsione, tutela dei dati e uso responsabile dell’IA.

3. Cosa dovrà fare il personale scolastico

Docenti

Per i docenti il cambiamento sarà soprattutto professionale. Dovranno:

  • conoscere il funzionamento basilare dei sistemi di IA e i loro limiti;
  • saper distinguere tra output formalmente corretto e competenza realmente acquisita dallo studente;
  • ripensare verifiche, compiti, prove orali e criteri valutativi;
  • controllare le fonti, gli errori e i rischi di allucinazione del sistema;
  • usare l’IA nel rispetto di privacy, trasparenza e proporzionalità .

Non meno importante: se la scuola utilizza sistemi di IA ad alto rischio, la sorveglianza umana deve essere affidata a persone con competenza, formazione e autorità adeguate.

Dirigenti scolastici

Per i dirigenti il carico sarà più ampio:

  • mappare i sistemi di IA effettivamente usati nella scuola;
  • distinguere tra sistemi ordinari e sistemi potenzialmente ad alto rischio ;
  • aggiornare regolamenti, informative e procedure;
  • verificare basi giuridiche e conformità privacy;
  • assicurare formazione del personale;
  • garantire che nessuna decisione significativa su studenti o lavoratori sia rimessa unicamente all’algoritmo.

Personale ATA e figure tecnico-amministrative

Per il personale amministrativo e tecnico, l’impatto riguarderà soprattutto:

  • gestione documentale e amministrativa assistita da IA;
  • controllo dei flussi informativi e dei dati;
  • rapporti con fornitori di piattaforme;
  • conservazione dei log e tracciabilità, ove richieste dal sistema usato;
  • supporto organizzativo alla compliance.

4. Dove può migliorare la scuola italiana

Se attuata correttamente, la riforma può produrre miglioramenti reali.

Personalizzazione dell’apprendimento

L’IA può aiutare a costruire percorsi più adattivi, a differenziare materiali, a sostenere recupero e potenziamento.

Rafforzamento dell’alfabetizzazione critica

L’inserimento dell’IA nell’educazione civica e nei curricoli può migliorare la capacità degli studenti di leggere i processi algoritmici, riconoscere manipolazioni e usare responsabilmente la tecnologia.

Didattica più consapevole

La questione non è solo “usare” l’IA, ma insegnare a valutare gli output. Proprio qui può crescere la qualità professionale del docente: meno trasmissione meccanica, più progettazione, verifica, interpretazione, meta-apprendimento.

Migliore organizzazione amministrativa

Se ben governata, l’IA può anche alleggerire compiti ripetitivi e migliorare gestione di documenti, orientamento e supporti informativi, sempre entro i limiti di legalità e controllo umano.

5. Il nodo decisivo: i CCNL dovranno adeguarsi

L’attuazione del decreto non può avvenire “saltando” la contrattazione collettiva. I CCNL del comparto Istruzione e Ricerca già contengono regole che rendono il tema IA inevitabilmente contrattuale.

Il CCNL 2019-2021 prevede informazione preventiva, confronto e contrattazione integrativa su materie organizzative, formazione, innovazione, utilizzo di strumenti tecnologici e riflessi sul rapporto di lavoro. Il CCNL 2022-2024 ribadisce che sono materia di confronto e/o contrattazione i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione, nonché il ruolo dell’organismo paritetico per l’innovazione.

In concreto, i CCNL dovranno essere adeguati almeno su sei fronti:

  1. Formazione obbligatoria Occorrerà chiarire se la formazione IA sia obbligatoria, in che misura rientri nell’orario di lavoro, come venga certificata e come siano remunerate eventuali attività aggiuntive.
  2. Nuove competenze e profili professionali L’introduzione stabile dell’IA può richiedere figure di coordinamento, referenti, supporti tecnico-digitali, compiti di compliance o supervisione.
  3. Organizzazione del lavoro e mansioni Se l’uso dell’IA modifica in modo apprezzabile compiti, responsabilità o carichi, ciò non può restare privo di disciplina pattizia.
  4. Diritto alla trasparenza e alla disconnessione Le innovazioni tecnologiche non possono trasformarsi in espansione incontrollata della reperibilità digitale o del monitoraggio.
  5. Tutela dei lavoratori rispetto a sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati Il diritto del lavoro già conosce obblighi informativi specifici per sistemi automatizzati incidenti sul rapporto di lavoro; il decreto del 4 agosto, rafforza il divieto di decisioni esclusivamente automatizzate su costituzione, modifica o cessazione del rapporto.
  6. Compensi e finanziamenti Servirà un raccordo con fondi d’istituto e risorse contrattuali per remunerare formazione, incarichi, attività aggiuntive e responsabilità ulteriori.

6. C’è davvero un pericolo di illegittimità?

Sì, e non è marginale. Il rischio non è nell’idea di introdurre l’IA nella scuola, ma nel modo in cui verrà applicata.

a) Il rischio privacy e protezione dei dati

Le scuole trattano dati di minori, spesso anche dati particolarmente delicati. Il GDPR impone liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e sicurezza . Quando un trattamento presenta rischio elevato, il titolare deve effettuare una valutazione d’impatto prima del trattamento . Le linee guida per la scuola precisano inoltre che, se si usa un sistema di IA ad alto rischio, la DPIA deve integrarsi con la valutazione d’impatto sui diritti fondamentali prevista dall’AI Act .

Se un istituto adottasse sistemi IA senza adeguata informativa, senza base giuridica chiara, senza DPIA ove necessaria o senza misure di sicurezza adeguate, il rischio di illegittimità sarebbe concreto .

b) Il rischio di decisioni automatizzate su studenti o lavoratori

L’art. 22 GDPR riconosce il diritto a non essere sottoposti a decisioni basate unicamente su trattamenti automatizzati che producano effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente sulla persona. Sul piano lavoristico, le decisioni concernenti costituzione, modifica o risoluzione del rapporto di lavoro, inclusi provvedimenti disciplinari e licenziamenti, non potranno essere adottate solo sulla base di un trattamento automatizzato, con nullità del licenziamento intimato in violazione del divieto.

Ne consegue che sarebbe altamente esposto a contenzioso:

  • l’uso di algoritmi per valutare automaticamente prestazioni del personale;
  • l’uso di sistemi IA per sanzioni disciplinari o esclusioni procedurali senza controllo umano sostanziale;
  • l’uso di strumenti automatizzati per valutazioni scolastiche decisive senza verifica docente reale.

La giurisprudenza ha già mostrato, in altri contesti, una linea severa su trasparenza, imputabilità umana e sindacabilità delle decisioni algoritmiche .

c) Il rischio di violazione dell’AI Act sui sistemi ad alto rischio

Se una scuola usa sistemi rientranti nell’Allegato III AI Act, soprattutto in materia di valutazione, accesso o monitoraggio studenti, entrano in gioco obblighi molto stringenti . La mancata verifica della conformità del fornitore, della documentazione tecnica, delle misure di sorveglianza umana e delle istruzioni d’uso può tradursi in non conformità applicativa.

d) Il rischio sindacale e contrattuale

Anche quando una misura sia astrattamente conforme al decreto e al diritto UE, può restare illegittima sul piano del rapporto di lavoro se introdotta senza rispettare informazione, confronto o contrattazione previsti dal CCNL.

Questo vale in particolare per:

  • formazione imposta fuori dall’orario o senza disciplina economica;
  • attribuzione di nuovi incarichi o responsabilità senza atto formale e senza risorse;
  • introduzione di sistemi di monitoraggio del personale;
  • modifica dei criteri di lavoro, organizzazione o valutazione senza relazioni sindacali.

e) Il rischio di eccesso di potere dei comitati tecnico-etici

Se i comitati territoriali, annunciati come organismi di indirizzo e supporto, assumessero in concreto un ruolo para-vincolante sulle scelte interne delle scuole, potrebbero nascere problemi di compatibilità con autonomia scolastica, competenze del dirigente e fonti contrattuali.

7. Quando l’applicazione sarà legittima

L’applicazione delle nuove regole sarà giuridicamente più solida se le scuole seguiranno una filiera ordinata:

  1. mappatura degli usi di IA;
  2. classificazione del rischio dei sistemi utilizzati;
  3. verifica della documentazione del fornitore;
  4. valutazione privacy e, se necessario, DPIA/FRIA ;
  5. formazione effettiva del personale ;
  6. aggiornamento di regolamenti, informative e procedure;
  7. coinvolgimento delle relazioni sindacali secondo CCNL ;
  8. supervisione umana sostanziale, non simbolica ;
  9. trasparenza verso studenti, famiglie e lavoratori .

8. Una riforma promettente, ma solo se governata bene

Il decreto del 4 agosto 2026 può rappresentare una svolta per la scuola italiana. Può rendere più forte la didattica, più moderno l’orientamento, più critica l’educazione civica digitale, più efficiente l’organizzazione. Ma può farlo solo a una condizione: che l’IA non venga trattata come semplice dotazione tecnica.

Nella scuola, l’IA tocca direttamente diritto all’istruzione, libertà di insegnamento, tutela dei minori, protezione dei dati, diritti dei lavoratori e autonomia organizzativa. Per questo il vero discrimine non sarà l’annuncio politico, ma la qualità dell’attuazione.

Se la riforma passerà da formazione seria, governance trasparente, contrattazione corretta e supervisione umana reale, l’IA potrà migliorare la scuola italiana. Se invece sarà attuata in modo frettoloso, automatizzato o unilateralmente organizzativo, il rischio di contenzioso e di illegittimità sarà tutt’altro che teorico.

9. Il punto finale per le testate di diritto scolastico

La notizia non è soltanto che “l’IA entra a scuola”. La vera notizia è che da ora in avanti l’uso dell’IA nella scuola dovrà essere letto come materia di diritto scolastico, diritto del lavoro pubblico, protezione dei dati e regolazione europea insieme. È qui che si giocherà la partita decisiva dei prossimi mesi.

Finché non sarà disponibile il testo definitivo in Gazzetta Ufficiale, resterà necessario mantenere prudenza interpretativa. Ma una cosa è già chiara: per scuole, dirigenti, docenti, personale ATA e parti sociali, l’IA non è più un tema di futuro. È già un tema di compliance, di organizzazione e di legittimità.