Dalla lavagna allo schermo

Il Caso Schettini e la Sentenza della Cassazione

Avv. Gianfranco Nunziata (Foro di Salerno)

Il nome di Vincenzo Schettini è noto a milioni di italiani: professore di fisica, volto della pagina e del canale YouTube “La Fisica che ci piace”, autore di libri e protagonista di un fenomeno mediatico che ha portato la scienza nelle case di studenti e curiosi di ogni età. Eppure, dietro quella lavagna virtuale diventata simbolo di divulgazione popolare, si è consumata una vicenda giudiziaria che merita di essere analizzata con rigore, perché la sentenza della Corte di Cassazione n. 23816 del 22 luglio 2026 non riguarda solo il Prof. Schettini: riguarda tutti i docenti pubblici che, nell’era dei social, si interrogano su cosa possano e non possano fare al di là dell’orario scolastico.

I Fatti: Dal Canale YouTube alla Decadenza dal Servizio

La vicenda ha radici lontane. L’amministrazione scolastica, dopo un lungo iter di diffide, contestazioni di addebito e procedimenti disciplinari avviati e archiviati nel periodo compreso tra il 2018 e il 2024, ha infine disposto la decadenza dal servizio del Prof. Schettini con decreto n. 861 del 19 marzo 2024, con decorrenza 20 marzo 2024.

La motivazione era netta: l’attività di youtuber, svolta dal docente tramite un canale monetizzato attraverso Google AdSense e strutturata in modo organizzato e continuativo, veniva qualificata dall’amministrazione come attività commerciale e imprenditoriale, in aperta violazione del divieto assoluto contenuto nell’art. 508, comma 10, del D.Lgs. n. 297/1994 — norma speciale per il personale docente — e dell’art. 60 del D.P.R. n. 3/1957, che vieta ai pubblici dipendenti di esercitare il commercio, l’industria o qualsiasi altra attività professionale.

Nei giudizi di merito, sia il Tribunale di Savona con la sentenza n. 35 del 13 febbraio 2025, sia la Corte d’Appello di Genova avevano confermato la legittimità del provvedimento di decadenza, ritenendo l’attività non autorizzabile per la sua natura imprenditoriale e il suo carattere incompatibile in modo assoluto con lo status di pubblico dipendente.

La Sentenza della Cassazione: Il Colpo di Scena Procedurale

La Suprema Corte, con la sentenza n. 23816/2026, ribalta il quadro — non contestando, si badi bene, la qualificazione dell’attività come imprenditoriale, ma individuando un vizio radicale di natura sia procedurale che sostanziale che inficia l’intero provvedimento di decadenza.

Il punto centrale, magistralmente elaborato dalla Corte, è il seguente: il Prof. Schettini era un dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione non superiore al 50% di quella a tempo pieno. E questa circostanza cambia tutto.

La Cassazione ricostruisce con precisione il quadro normativo applicabile:

  • L’art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 mantiene ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità di cui agli artt. 60 e ss. del D.P.R. n. 3/1957, ma fa salva la deroga prevista per i rapporti di lavoro a tempo parziale «dall’articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
  • L’art. 1, comma 56, della legge n. 662/1996 stabilisce con chiarezza che le disposizioni che vietano l’iscrizione in albi professionali e le norme sulle incompatibilità di cui all’allora art. 58, comma 1, del D.Lgs. n. 29/1993 (oggi art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001) non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.
  • Confermando il proprio precedente orientamento espresso in Cass. n. 22497/2022 , la Corte ribadisce che il richiamo operato dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 ai «commi 57 e seguenti» della legge n. 662/1996 non si estende al comma 56, che — in quanto norma speciale, successiva e organica — governa autonomamente il regime dei dipendenti in part-time ridotto.

Ne deriva, nelle parole stesse della Cassazione, che: «nel particolare caso concreto, nei confronti del [docente] non avrebbe dovuto adottarsi il provvedimento di decadenza previsto in tema di “incompatibilità assoluta” per il personale docente, ma seguire la procedura di cui ai commi 61 e ss. dell’art. 1 della legge n. 662/1996 (trattandosi di lavoratore part-time con orario ridotto) e procedere con un provvedimento disciplinare di recesso, da emettersi, se del caso, in contraddittorio delle parti.»

In sintesi: l’amministrazione ha applicato lo strumento sbagliato. Ha usato la decadenza per incompatibilità assoluta — istituto riservato ai dipendenti a tempo pieno o in part-time superiore al 50% — nei confronti di un lavoratore per il quale quel regime non è applicabile. La procedura corretta era quella disciplinare prevista dai commi 61 e seguenti della legge n. 662/1996, da svolgersi necessariamente in contraddittorio tra le parti.

Le Particolarità della Sentenza: Tre Profili da Non Sottovalutare

1. La Specialità della Legge n. 662/1996

La Corte evidenzia con forza il principio di specialità della normativa del 1996 sul part-time pubblico rispetto alla disciplina generale dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 508 del D.Lgs. n. 297/1994. La legge n. 662/1996 è successiva, speciale e organica: disciplina integralmente il rapporto lavorativo part-time nel pubblico impiego contrattualizzato . Questa affermazione ha implicazioni sistematiche importanti: significa che le incompatibilità “assolute” proprie dei dipendenti a tempo pieno non possono essere meccanicamente trasposte ai lavoratori in part-time ridotto senza passare attraverso la verifica della disciplina speciale applicabile.

2. L’Assorbimento della Questione sulla Natura dell’Attività

Con una scelta tecnica raffinata, la Cassazione non si pronunciasulla qualificazione dell’attività di youtuber come imprenditoriale o come mero lavoro autonomo. Il secondo motivo di ricorso — che censurava l’erronea qualificazione dell’attività come imprenditoriale — resta assorbito dall’accoglimento del primo. Questo significa che la questione rimane aperta e dovrà essere riesaminata nel giudizio di rinvio, con potenziali conseguenze diverse a seconda di come verrà risolta: se l’attività venisse qualificata come lavoro autonomo e non come impresa, il trattamento potrebbe essere ulteriormente differenziato.

3. Il Principio del Contraddittorio come Garanzia Indefettibile

La Corte ribadisce che qualunque procedura finalizzata alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente in part-time ridotto deve svolgersi in contraddittorio tra le parti . Il mancato rispetto di questa garanzia procedurale inficia radicalmente il provvedimento adottato, indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle contestazioni mosse al dipendente.

Come Continuerà il Processo

La Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Genova e ha disposto il rinvio alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando i principi di diritto enunciati.

Il giudice del rinvio dovrà:

  1. Accertare il regime normativo applicabile al caso specifico, verificando — in base alla disciplina dei commi 61 e seguenti della legge n. 662/1996 — se l’amministrazione avesse o meno i presupposti per procedere a un recesso per giusta causa nei confronti del docente in part-time ridotto;
  2. Valutare la natura dell’attività svolta dal Prof. Schettini, poiché — sebbene la questione sia stata assorbita — essa rileva ai fini della procedura corretta da seguire: la legge n. 662/1996 distingue tra ipotesi diverse, e la qualificazione dell’attività come imprenditoriale, autonoma od occasionale incide sul percorso procedimentale;
  3. Pronunciarsi sulle conseguenze economiche: il giudice del rinvio deciderà anche sulle retribuzioni medio tempore non percepite dal docente nel periodo intercorso tra la decadenza (marzo 2024) e la pronuncia definitiva, nonché sulle spese del giudizio di cassazione.

È verosimile che il giudizio di rinvio si concentri sulla verifica della correttezza procedurale del provvedimento disciplinare di recesso che avrebbe dovuto essere adottato, e sulla proporzionalità della sanzione rispetto alla condotta contestata, con l’eventuale applicazione dei criteri di gradualità e proporzionalità previsti dall’art. 154 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca.

Cosa Devono Fare i Docenti per Non Incorrere in un Licenziamento Simile

La vicenda Schettini offre uno straordinario spunto di riflessione pratica per tutti gli insegnanti. Ecco le indicazioni operative che ogni docente dovrebbe tenere presenti.

A) Verificare la Natura Giuridica della Propria Attività Online o Extra-Scolastica

Non ogni canale YouTube è automaticamente un’impresa. Occorre distinguere tra:

  • Attività occasionale (redditi sporadici, assenza di organizzazione stabile): generalmente non incompatibile, ma soggetta a comunicazione;
  • Lavoro autonomo (attività professionale continuativa, anche con partita IVA): soggetta alle regole del part-time e al regime autorizzatorio;
  • Attività imprenditoriale (organizzazione di mezzi e persone, continuità, scopo di lucro): potenzialmente incompatibile anche per i part-time, salvo valutazione specifica.

L’elemento determinante è la combinazione di continuità, organizzazione, livello dei ricavi e struttura giuridica adottata (persona fisica, impresa individuale, società).

B) Comunicare Sempre all’Amministrazione

Indipendentemente dalla natura dell’attività, l’art. 1, comma 58, della legge n. 662/1996 e il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca (art. 36 CCNL 24.7.2023) impongono al dipendente in part-time di comunicare entro 15 giorni l’inizio o la variazione di qualsiasi attività lavorativa esterna. Questa comunicazione è fondamentale: consente all’amministrazione di valutare in concreto l’eventuale conflitto di interessi e tutela il dipendente da contestazioni future.

C) Richiedere l’Autorizzazione Preventiva

Per le attività che non rientrano nell’elenco di quelle liberalizzate dall’art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, è indispensabile richiedere l’autorizzazione al dirigente scolastico prima di avviare qualsiasi attività retribuita. Solo il dirigente scolastico può valutare se l’attività extra-scolastica sia compatibile con gli ordinari compiti di insegnamento . Il silenzio dell’amministrazione protratto per 30 giorni equivale ad accoglimento della richiesta.

D) Documentare Tutto

Ogni comunicazione, richiesta di autorizzazione, risposta dell’amministrazione deve essere conservata per iscritto. In caso di contenzioso, la prova documentale è spesso determinante.

E) Non Affidarsi a Precedenti Autorizzazioni Tacite

Il fatto che l’amministrazione non abbia mai contestato l’attività negli anni precedenti non equivale ad autorizzazione implicita. Come chiarisce la Cassazione , è necessaria un’autorizzazione espressa da parte del soggetto competente.

Il Caso Speciale del Docente in Part-Time al 50%: Diritti e Limiti

Per il docente che presta servizio con un orario non superiore al 50% di quello a tempo pieno, la sentenza n. 23816/2026 rappresenta un presidio normativo di straordinaria importanza.

Cosa è consentito:

Il regime di incompatibilità assoluta derivante dall’art. 60 del D.P.R. n. 3/1957 non si applica direttamente al dipendente in part-time ridotto . Questo significa che il docente al 50% può, in linea di principio, svolgere altra attività lavorativa, autonoma o subordinata, purché:

  • non intercorra con un’altra pubblica amministrazione (divieto del comma 58 della legge n. 662/1996);
  • non vi sia conflitto di interessi concreto con le mansioni svolte;
  • venga data comunicazione tempestiva all’amministrazione.

Cosa non è automaticamente consentito:

La sentenza non è una “carta bianca”. Come ribadisce la giurisprudenza di merito , le disposizioni in deroga al regime generale delle incompatibilità per i lavoratori in part-time, in quanto eccezionali, non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva (art. 14 delle preleggi). In particolare:

  • L’esercizio di attività imprenditoriale in senso stretto — come la titolarità di un’impresa individuale, di una società di persone con responsabilità illimitata, o la gestione di un’attività commerciale organizzata — non è automaticamente compatibile nemmeno per il dipendente in part-time ridotto, e richiede una valutazione specifica caso per caso.
  • Il comma 58-bis della legge n. 662/1996 attribuisce alle amministrazioni il potere di individuare, con decreto ministeriale, le attività che — per interferenza con i compiti istituzionali — non sono comunque consentitenemmeno ai dipendenti in part-time ridotto.

La procedura applicabile in caso di violazione:

Qui sta il cuore della sentenza. Se l’amministrazione ritiene che il dipendente in part-time ridotto abbia violato le norme applicabili, non può adottare il provvedimento di decadenza per incompatibilità assoluta. Deve invece:

  1. Avviare il procedimento disciplinare previsto dai commi 61 e seguenti della legge n. 662/1996;
  2. Garantire il pieno contraddittorio tra le parti;
  3. Eventualmente procedere al recesso per giusta causa, se del caso, nel rispetto delle garanzie procedurali e dei principi di gradualità e proporzionalità sanciti dal CCNL.

Il docente in part-time ha quindi un diritto procedimentale rafforzato: prima che l’amministrazione possa risolvere il rapporto, deve essere messo nelle condizioni di difendersi in un contraddittorio effettivo.

Conclusioni

La sentenza n. 23816/2026 della Cassazione è molto più di una pronuncia su un caso individuale, per quanto mediaticamente rilevante. È un’affermazione di principio sul valore delle garanzie procedurali nel diritto del lavoro pubblico, e sul divieto di applicare in modo automatico e indiscriminato strumenti sanzionatori concepiti per fattispecie diverse.

Il messaggio ai dirigenti scolastici e alle amministrazioni è chiaro: prima di adottare qualsiasi provvedimento espulsivo nei confronti di un dipendente in part-time ridotto, è indispensabile verificare con scrupolo quale sia la normativa applicabile e seguire la procedura corretta, che — diversamente dalla decadenza per incompatibilità assoluta — richiede contradittorio, motivazione e proporzionalità.

Il messaggio ai docenti è altrettanto netto: la creatività digitale non è incompatibile con l’insegnamento pubblico, ma non è nemmeno uno spazio privo di regole. Comunicare, documentare, richiedere autorizzazioni e conoscere il proprio contratto sono le armi migliori per tutelare sé stessi — in aula e fuori.