Contro il DPCM 13 luglio 2026: cosa possono fare professori universitari e altri dipendenti pubblici
Avv. Gianfranco Nunziata (Foro di Salerno)
Il DPCM 13 luglio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2026, ha disposto l’adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato con decorrenza 1° gennaio 2026, fissando l’incremento nella misura del 2,48%.
Per quanto qui interessa, il decreto incide direttamente anche su professori e ricercatori universitari, prevedendo che: “Art. 1. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le misure degli stipendi, dell’indennità integrativa speciale e degli assegni fissi e continuativi … sono incrementate in misura pari al 2,48 per cento.”.
La domanda che molti si stanno ponendo è se tale DPCM possa essere impugnato davanti al TAR, in particolare da professori universitari, ricercatori e, più in generale, da altri soggetti appartenenti al pubblico impiego non contrattualizzato direttamente incisi dal provvedimento.
La risposta, in linea di principio, è sì: il ricorso appare giuridicamente proponibile, purché sorretto da un interesse concreto e da censure puntuali sul metodo di calcolo utilizzato dall’amministrazione.
1. Cosa prevede il DPCM 13 luglio 2026
Il decreto recepisce la comunicazione ISTAT del 4 marzo 2026e stabilisce l’adeguamento retributivo del personale non contrattualizzato nella misura del 2,48%, con effetto dal 1° gennaio 2026.
Secondo la documentazione fornita dall’utente, il provvedimento riguarda il personale rientrante nel meccanismo previsto dall’art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e quindi, tra gli altri, docenti e ricercatori universitari.
In particolare, il documento giornalistico riepilogativo segnala che: “Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 luglio 2026 … aumenta dal 1° gennaio 2026 stipendi, indennità integrativa speciale e assegni fissi del personale pubblico non contrattualizzato del 2,48%.”.
2. Qual è la base normativa dell’adeguamento
La disciplina di riferimento è l’art. 24, comma 1, della legge n. 448/1998, che prevede l’adeguamento annuale degli stipendi del personale non contrattualizzato in ragione degli incrementi medi calcolati dall’ISTAT .
Per i docenti universitari, tale meccanismo continua a rilevare anche nel vigente assetto normativo, come confermato dal D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232, il cui art. 5 dispone: “Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , le tabelle di cui agli allegati 1, 2 , 3 e 4 sono aggiornate ai sensi delI’ articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.”
Ne consegue che il DPCM non è un atto libero o discrezionale nel risultato: esso deve applicare correttamente il criterio legale di adeguamento.
3. Perché si parla di possibile illegittimità del calcolo ISTAT
Il cuore della contestazione riguarda il metodo di calcoloutilizzato per determinare il 2,48%.
Secondo la ricostruzione contenuta nella documentazione fornita dall’utente, la censura principale è questa: “Il ricorso avrà ad oggetto il riconoscimento del diritto all’applicazione di un indice calcolato secondo la media matematica (aritmetica) e non secondo una media ponderata, in conformità a quanto previsto dall’art. 24, comma 1, della legge n. 448/1998.”.
La stessa tesi è stata espressa anche in sede sindacale nei seguenti termini: “l’ISTAT avrebbe fatto riferimento a una media pesata, anziché alla media aritmetica, che è invece quella prescritta dalla legge.”.
Accanto a questo profilo, vengono spesso prospettate anche altre censure:
- esclusione di alcune voci retributive dalla base di calcolo;
- mancata considerazione di tutte le categorie rilevantidel pubblico impiego;
- difetto di istruttoria dell’ISTAT e dell’amministrazione procedente.
4. I precedenti favorevoli: Consiglio di Stato e TAR Lazio
Il dato più interessante è che questa linea difensiva non è teorica, ma trova oggi un supporto giurisprudenziale molto serio.
a) Il Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, in materia di adeguamento stipendiale della magistratura, ha affermato che il riferimento normativo alle categorie del pubblico impiego: “non consente alcuna operazione di carattere manipolativo volta ad escludere alcune categorie”
e ha aggiunto che: “L’istruttoria condotta dall’Istituto si rivela dunque inadeguata e carente anche con riferimento all’assunzione a doveroso parametro, in base al chiaro tenore letterale delle norme, di tutte le categorie di dipendenti che devono essere monitorate ai fini dell’adeguamento triennale stesso…”
Sempre il Consiglio di Stato ha inoltre sottolineato, con specifico riguardo al criterio matematico, che: “compete all’amministrazione verificare, con adeguata istruttoria, il risultato ottenuto tramite la corretta applicazione del parametro della media aritmetica non ponderata”
Questi principi, pur resi nel contesto della magistratura, sono particolarmente rilevanti anche per il personale universitario, perché ruotano attorno allo stesso problema: la corretta applicazione della norma primaria che disciplina l’adeguamento retributivo del personale non contrattualizzato .
b) Il TAR Lazio
Anche il TAR Lazio ha confermato tale impostazione. In una pronuncia del 2026, il Collegio ha ritenuto fondate le doglianze relative:
- all’uso della media ponderata anziché di quella aritmetica;
- alla mancata inclusione di tutte le voci e categorie rilevanti;
- alla carenza dell’istruttoria amministrativa .
Molto chiaro, sul punto, è anche il materiale estratto dalla sentenza TAR Lazio depositata dall’utente, secondo cui:
“Il dato normativo prescrive, pertanto, di utilizzare come base di calcolo l’incremento medio delle categorie contrattuali e di applicare la media aritmetica tra categorie (intese come unità statistiche), senza poter riconoscere un peso al numero dei dipendenti della categoria.”.
e ancora:
“il trattamento economico complessivo comprende ogni componente corrisposta al lavoratore per il servizio prestato, a prescindere dal fondamento causale e dalla funzione… devono essere considerate anche tutte le voci di carattere ‘accessorio e variabile’ e tutti gli emolumenti comunque e a qualsiasi titolo corrisposti nel pubblico impiego, senza distinzioni, limitazioni ed esclusioni di sorta.”.
5. Questi precedenti valgono anche per i professori universitari?
In termini strettamente tecnici, non automaticamente, perché le sentenze richiamate riguardano vicende diverse e categorie differenti.
Tuttavia, sotto il profilo argomentativo, i precedenti sono molto significativi. La ragione è semplice: anche i professori universitari rientrano tra i soggetti cui si applica il meccanismo di adeguamento del personale non contrattualizzato .
Lo stesso materiale depositato dall’utente richiama espressamente i professori universitari come categoria interessata dalla disciplina:
“L’art. 24 disciplina, al comma 1, la retribuzione dei c.d. dipendenti pubblici non contrattualizzati. Si tratta, nella specie, di particolari categorie (quali i dirigenti apicali delle forze armate e di polizia o i professori universitari)…”.
Dunque, se il DPCM del 2026 fosse stato costruito mediante un metodo statistico incompatibile con il criterio legale, o attraverso un’istruttoria incompleta, il ricorso al TAR avrebbe una base giuridica non meramente congetturale.
6. Chi può proporre il ricorso
I soggetti maggiormente interessati sono:
- professori ordinari e associati;
- ricercatori universitari;
- altri appartenenti al personale pubblico non contrattualizzato destinatario diretto del DPCM.
Per “altri dipendenti del comparto pubblico” occorre però una precisazione importante: il DPCM del 13 luglio 2026 riguarda il personale non contrattualizzato, non l’intero pubblico impiego contrattualizzato. Pertanto, la proponibilità del ricorso è immediatamente configurabile soprattutto per chi sia direttamente inciso dal decreto.
7. Quali motivi di ricorso possono essere prospettati
Ebbene, i motivi potenzialmente deducibili sono soprattutto i seguenti:
1. Violazione dell’art. 24 della legge n. 448/1998
Se il calcolo è stato effettuato mediante media ponderata e non media aritmetica, si prospetta una violazione diretta del criterio legale come interpretato dalla più recente giurisprudenza [Nota.doc].
2. Difetto di istruttoria
Se l’ISTAT o la Presidenza del Consiglio hanno utilizzato una base informativa incompleta, omettendo categorie o componenti retributive rilevanti, il provvedimento potrebbe risultare viziato per istruttoria insufficiente.
3. Eccesso di potere per illogicità e travisamento
L’adozione di un metodo non coerente con la norma primaria può integrare anche un vizio di eccesso di potere, specie se il risultato finale comprime l’adeguamento dovuto.
4. Omessa considerazione dell’intero trattamento economico rilevante
Secondo l’orientamento giurisprudenziale formatosi nei casi analoghi, l’amministrazione non può selezionare arbitrariamente le sole componenti considerate più agevoli da rilevare.
8. Quali effetti potrebbe avere una decisione favorevole
Una eventuale sentenza di accoglimento potrebbe portare:
- all’annullamento del DPCM e degli atti presupposti impugnati;
- all’obbligo per l’amministrazione di riformulare i conteggi secondo i criteri corretti;
- alla corresponsione dei conguagli retributivieventualmente spettanti.
Nei precedenti analoghi, il giudice amministrativo ha anche precisato che, nelle more del ricalcolo, i provvedimenti impugnati possono continuare a produrre effetti e che gli importi già corrisposti non sono ripetibili, fermo il diritto ai successivi conguagli in aumento .
9. Conclusioni
Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale oggi disponibile, il ricorso al TAR contro il DPCM 13 luglio 2026appare una strada seriamente praticabile per i professori universitari, i ricercatori e gli altri soggetti del pubblico impiego non contrattualizzato direttamente destinatari dell’adeguamento del 2,48%.
Il punto centrale non è contestare l’esistenza dell’adeguamento, ma verificare se esso sia stato calcolato correttamente secondo la legge. E oggi, dopo le più recenti pronunce del Consiglio di Stato e del TAR Lazio, la questione della media aritmetica, della completezza della base di calcolo e della pienezza dell’istruttoria non può più essere considerata marginale.
In altre parole: il DPCM è impugnabile non perché sfavorevole in astratto, ma perché potrebbe essere il risultato di un procedimento tecnicamente e giuridicamente viziato.
Per il personale universitario interessato, il nodo decisivo resta quindi duplice: verificare la propria legittimazione e rispettare rigorosamente i termini di impugnazione.
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