Licenziamento senza giusta causa: la responsabilità erariale è del dirigente

Licenziamento senza giusta causa: la responsabilità erariale è del dirigente

 

Nei ricorsi in cui l’amministrazione pubblica è condannata a risarcire il danno subito dal dipendente. Secondo l’Anief, il vice-direttore dell’USR Puglia ha violato il c. 41 dell’art. 1 della legge 92 del 2012 e potrebbe pagare fino a 12 mensilità dell’ultima retribuzione di fatto. Inviato l’esposto alla Procura della Repubblica di Bari e alla Corte dei Conti, che in materia si è espressa con sentenza n. 1916/2010.

 

Il licenziamento dei dipendenti pubblici è dichiarato inefficace dal giudice se privo del requisito di motivazione per giusta causa, di cui all’art. 2 c. 2 della legge 604/1966. Non è imputabile al dipendente, infatti, né la mancata stipula del contratto a tempo indeterminato del ricorrente precario assunti per ordine del giudice a causa della condanna dell’abuso del contratto a termine in violazione della direttiva 1999/70/CE né è stata riscontrata alcuna sanzione disciplinare prevista dal decreto legislativo 150/2009. E la condotta del dirigente dell’amministrazione appare tanto più grave dopo la soccombenza in tribunale rispetto ai risarcimenti danni già disposti in sede di conversione del suddetto contratto, visto che a questi si andrebbero ad aggiungere nuovi risarcimenti per il dipendente licenziato senza alcuna giusta causa.

 

L’Anief invita il vice-direttore dell’USR Puglia a ritirare immediatamente la nota 775 del 29 gennaio 2013 prima di incorrere nelle stesse gravi sanzioni pecuniarie già comminate dalla Corte dei Conti – sezione giurisdizionale per il Lazio – a un sindaco colpevole di aver licenziato senza motivo un suo dipendente.