Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado). Anno scolastico 2010 -2011
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
Le iscrizioni, come si ĆØ avuto modo di far presente anche negli anni scorsi, sono un momento importante dellāattivitĆ del sistema scolastico, che va al di lĆ delle procedure e degli adempimenti di carattere puramente amministrativo e rappresenta, infatti, lāoccasione per avviare in modo concreto e positivo il dialogo tra scuole, famiglie, istituzioni e realtĆ del territorio.
I tempi di effettuazione delle iscrizioni alle scuole dellāinfanzia e alle scuole di ogni ordine e grado sono quelli fissati, a parziale modifica di quanto contenuto nella nota n. 10873 del 26 ottobre 2009, dalla Circolare n. 3 in data 15 gennaio 2010: in essa si fa riserva di fornire puntuali istruzioni e indicazioni in ordine alle operazioni e alle procedure per le iscrizioni, attraverso due distinte circolari, riguardanti rispettivamente le scuole dellāinfanzia e del primo ciclo e quelle del secondo ciclo.
La presente circolare disciplina le iscrizioni alle scuole dellāinfanzia e del primo ciclo di istruzione ed ha come principali destinatari le famiglie1, le Istituzioni scolastiche, le Direzioni scolastiche regionali con i relativi Uffici territoriali e gli Enti Locali.
Per la scuola dellāinfanzia e del primo ciclo il quadro normativo di riferimento ĆØ delineato dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 89 del 20 marzo 20092 e dallāAtto di indirizzo emanato dal Ministro in data 8 settembre 2009, che costituiscono il risultato del riordino di questo importante segmento del sistema scolastico.
Il Regolamento, nel rivedere lāassetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dellāinfanzia e del primo ciclo, contiene misure di razionalizzazione e di qualificazione āal fine di assicurare migliori opportunitĆ di apprendimento e di crescita educativa, e dellāassolvimento dellāobbligo di istruzioneā (art. 1, comma 2), secondo una strategia rispondente a criteri di efficacia e di efficienza del servizio.
LāAtto di indirizzo fissa a sua volta le prioritĆ e individua i criteri generali per armonizzare gli aspetti pedagogici, didattici ed organizzativi a cui le istituzioni scolastiche devono fare riferimento per la costituzione e il funzionamento delle nuove classi.
Il termine di scadenza per le iscrizioni alle scuole dellāinfanzia e del primo ciclo dāistruzione ĆØ fissato al 27 febbraio 2010.
1. Offerta formativa
Scuola dell’infanzia
Possono essere iscritti alle scuole dellāinfanzia i bambini e le bambine3 che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2010 il terzo anno di etĆ . Possono, altresƬ, essere iscritti i bambini che compiano tre anni di etĆ dopo il 31 dicembre 2010 e, comunque, entro il 30 aprile 2011.
Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di etĆ entro il 31 dicembre 2010.
Al fine di garantire qualitĆ pedagogica, flessibilitĆ e specificitĆ all’offerta educativa in coerenza con la particolare fascia di etĆ interessata, l’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata ĆØ condizionata, ai sensi dellāart. 2 comma 2 del Regolamento:
alla disponibilitĆ dei posti e allāesaurimento di eventuali liste di attesa;
alla disponibilitĆ di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilitĆ e funzionalitĆ , tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di etĆ inferiore a tre anni;
alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalitĆ dell’accoglienza.
Nelle scuole dellāinfanzia dei territori montani, delle piccole isole e di piccoli comuni privi di servizi educativi per la primissima infanzia e con sezioni con un numero di iscritti inferiore a quello previsto, ĆØ consentita, in via straordinaria, lāiscrizione di piccoli gruppi di bambini di etĆ compresa tra i due e i tre anni, per un massimo di tre bambini per sezione. Lāinserimento di tali bambini avviene sulla base di progetti attivati dāintesa e in collaborazione tra istituzioni scolastiche e i comuni interessati e non puĆ² dar luogo alla costituzione di nuove sezioni.
Gli orari di funzionamento della scuola dellāinfanzia sono definiti dal Regolamento (art. 2, comma 5).
Per lāanno scolastico 2010-2011 ĆØ prevista la prosecuzione, al fine di corrispondere alle attese e alle esigenze dei genitori, delle āsezioni primaveraā in collaborazione con le Regioni e gli Enti Locali e nel rispetto delle necessarie condizioni logistiche e funzionali. Al riguardo saranno impartite apposite istruzioni.
Scuola primaria
I genitori o i soggetti esercenti la potestĆ genitoriale debbono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di etĆ entro il 31 dicembre 2010. Gli stessi hanno la possibilitĆ di iscrivere anticipatamente anche i bambini che compiono sei anni di etĆ entro il 30 aprile 2011. A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori si avvalgono anche delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dellāinfanzia frequentate dai propri figli.
Eā fatto carico alle scuole che accolgono bambini anticipatari di prestare particolare attenzione allāaccoglienza ai fini di un efficace inserimento.
Ogni singola istituzione scolastica, allāatto dellāiscrizione fornisce alle famiglie il proprio Piano dellāofferta formativa recante le articolazioni dellāorario settimanale (inclusa la distribuzione dei rientri pomeridiani) e la disponibilitĆ dei servizi secondo quanto previsto dal Regolamento (art. 4).
Allāatto dellāiscrizione i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dellāorario4. Con riferimento a tali opzioni le istituzioni scolastiche organizzano le attivitĆ didattiche tenendo conto dei servizi attivabili e delle consistenze di organico.
Si richiama allāattenzione, per quel che concerne lāaccesso alla classe successiva alla prima, che gli alunni esterni, obbligati allāiscrizione alla scuola primaria, debbono sostenere lāesame di idoneitĆ prima dellāinizio dellāanno scolastico per accedere direttamente alla seconda classe. Tale obbligo, ovviamente, si intende anche riferito a coloro che debbono iscriversi alle classi successive alla seconda.
Scuola secondaria di primo grado
Per lāanno scolastico 2010-2011 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni in possesso della promozione o della idoneitĆ a tale classe.
La domanda di iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado, da indirizzare alla scuola prescelta, dovrĆ essere presentata per il tramite della scuola primaria di appartenenza, la quale provvederĆ a trasmetterla, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 27 febbraio 2010, allāistituzione scolastica prescelta.
Il dirigente scolastico della scuola secondaria di primo grado, in caso di mancato accoglimento di domande rispetto ai posti disponibili, ne darĆ sollecita comunicazione alle famiglie interessate per consentire una diversa opzione.
Eā bene precisare che lāofferta formativa, espressione dellāautonomia delle istituzioni scolastiche, dovrĆ essere definita in coerenza con il Regolamento (art. 5) e dovrĆ tenere conto delle risorse di organico di cui la scuola dispone da impegnare nel rispetto delle prevalenti opzioni delle famiglie.
Negli istituti comprensivi non ĆØ richiesta la domanda di iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado per gli alunni che hanno frequentato nella stessa istituzione la classe quinta della scuola primaria. Lāiscrizione, in tale caso, ĆØ disposta dāufficio fatte salve le scelte delle famiglie relativamente al tempo scuola. Qualora i genitori o chi esercita la potestĆ genitoriale intendano far frequentare ai propri figli un istituto diverso da quello in cui gli stessi stanno concludendo lāultimo anno della scuola primaria, devono presentare la domanda di iscrizione alla scuola prescelta per il tramite dellāistituto comprensivo di appartenenza, che provvederĆ a trasmetterla entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 27 febbraio 2010.
La volontĆ di frequentare i corsi di ordinamento ad indirizzo musicale va espressa allāatto dellāiscrizione alla classe prima. La frequenza delle attivitĆ previste per lo studio di uno strumento ĆØ consentita a coloro che superino lāapposita prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola da effettuarsi, possibilmente, in tempo utile per consentire alle famiglie, in caso di mancato accoglimento della domanda, di potersi rivolgere eventualmente ad altra scuola entro il termine di scadenza delle iscrizioni e comunque non oltre i dieci giorni dopo tale scadenza. Le istituzioni scolastiche, nellāambito della propria autonomia, organizzano i corsi di strumento musicale sia su classi di una stessa sezione, sia con gruppi di alunni provenienti da classi diverse, sulla base dellāassetto ordinamentale e dei criteri generali previsti dal D.M. 6 agosto 1999, n. 201 e, comunque, nel rispetto dei criteri generali per la formazione delle classi e dei limiti dellāorganico assegnato.
2. Procedure e modalitĆ di iscrizione
La domanda di iscrizione
Con la pubblicazione della presente circolare sono aperte le iscrizioni per lāanno scolastico 2010-2011. La domanda di iscrizione deve essere presentata, come si ĆØ giĆ detto, entro il 27 febbraio 2010.
La domanda di iscrizione va rivolta alla scuola del territorio di appartenenza o ad altra istituzione scolastica prescelta in base alla offerta formativa.
Lāiscrizione alle sezioni di scuola dellāinfanzia e alle classi prime della scuola primaria e secondaria di primo grado (fatta eccezione per gli istituti comprensivi) viene effettuata a domanda (si vedano gli schemi allegati A, B, C, proposti a scopo orientativo come tracce da contestualizzare). A tal fine gli interessati comunicano le informazioni essenziali relative allāalunno (nome e cognome, data di nascita, residenza) ed esprimono i propri orientamenti in merito alle possibilitĆ di fruizione del tempo scuola, della mensa, degli altri servizi cosƬ come previsti dal Regolamento e indicati dalle istituzioni scolastiche sulla base del POF e delle risorse disponibili.
Per una coerente e funzionale programmazione del servizio ed anche in considerazione del fatto che una doppia opzione da parte delle famiglie potrebbe influire sulla rilevazione dei dati e alterare la definizione degli organici, con il rischio di danni erariali, i genitori possono indirizzare la domanda di iscrizione ad una sola istituzione scolastica. Non ĆØ, infatti, consentito agli stessi presentare altre domande ad altri istituti nĆ© a questi ultimi di accoglierle.
Per gli alunni delle classi successive al primo anno e per quelli ripetenti delle classi prime, lāiscrizione ĆØ disposta dāufficio.
Eā dāobbligo la scrupolosa osservanza delle disposizioni previste in materia dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e dal Regolamento ministeriale 6 dicembre 2006, tenuto conto che nel corso delle operazioni di iscrizione e nella fase di acquisizione delle relative documentazioni, le istituzioni scolastiche possono essere interessate al trattamento di dati sensibili e giudiziari riferiti agli alunni o a loro familiari.
Accoglimento della domanda
Nella previsione di domande di iscrizione in eccedenza, le scuole procedono alla definizione dei criteri di precedenza nella ammissione, mediante apposita delibera del consiglio di circolo/istituto, da rendere pubblica prima delle iscrizioni, con affissione allāalbo e, ove possibile, con la pubblicazione sul sito web dellāistituzione scolastica.
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica. Resta inteso, comunque, che lāAmministrazione scolastica deve garantire in ogni caso, trattandosi di istruzione dellāobbligo, il diritto allo studio attraverso ogni utile forma di coordinamento e di indirizzo a livello territoriale. Lāesperienza dimostra che una aperta ed efficace collaborazione tra le scuole e gli Enti locali permette di predisporre in anticipo le condizioni per lāaccoglienza delle domande, pur con le variazioni che di anno in anno si verificano.
Le scuole hanno lāobbligo di acquisire al protocollo le domande presentate e di comunicare, per iscritto, agli interessati il mancato accoglimento delle stesse.
La comunicazione di non accoglimento, debitamente motivata, deve essere effettuata con ogni possibile urgenza per consentire lāopzione verso altra scuola.
Trasferimenti di iscrizione
Non sempre la domanda di iscrizione puĆ² trovare accoglimento. La indisponibilitĆ di posti, di servizi e di strutture puĆ² infatti ostacolare una piena soddisfazione delle richieste.
In tali casi, il dirigente dell’istituto statale destinatario della domanda di iscrizione curerĆ sollecitamente l’individuazione degli alunni per i quali, in base ai criteri di precedenza deliberati, non sia possibile accogliere la domanda stessa e procederĆ , a seguito dellāadozione dei provvedimenti di cui sopra, all’inoltro immediato della domanda ad altro istituto, individuato d’intesa con la famiglia.
Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, potranno anche essere attivate, da parte degli Uffici territoriali dellāUSR, dāintesa con le Amministrazioni comunali interessate, forme opportune di coordinamento tra le scuole statali e le scuole paritarie che gestiscono il servizio sul territorio, per razionalizzare il piĆ¹ possibile il rapporto domanda-offerta.
In caso di trasferimento, prima dellāinizio ed in corso dāanno scolastico, da una scuola ad un’altra, successivamente allāiscrizione, la relativa, motivata richiesta deve essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione. In caso di accoglimento il dirigente della scuola di iscrizione invierĆ il nulla osta allāinteressato ed alla scuola di destinazione.
Si richiama l’attenzione sulla necessitĆ della acquisizione del nulla osta, da parte del dirigente della scuola di destinazione, quale condizione inderogabile per l’accoglimento della domanda di iscrizione. Le conseguenti rettifiche di anagrafe saranno curate dalle scuole interessate, previa verifica dellāavvenuta nuova iscrizione.
3. Accoglienza e inclusione
Alunni con disabilitĆ
Le iscrizioni di alunni con disabilitĆ avvengono con la presentazione, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185.
Sulla base di tale certificazione, la scuola attiva lāunitĆ multidisciplinare al fine di predisporre il profilo dinamico dellāalunno iscritto, di tracciare le basi del Piano educativo individualizzato e di procedere alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dellāEnte locale.
Lāalunno con disabilitĆ che consegua, in sede di esame di Stato, lāattestato comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo ad iscriversi, se non ha superato i 18 anni, alla scuola secondaria di secondo grado (DPR. 22 giugno 2009, n. 122, art. 9, comma 4).
Per una esaustiva ricognizione della delicata materia si rinvia alle Linee guida emanate da questo ministero con provvedimento del 4 agosto 2009.
Alunni con cittadinanza non italiana
Per gli alunni di cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione seguite per gli alunni italiani.
Ai sensi dellāart. 115, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, gli studenti figli di cittadini di uno dei Paesi membri dellāUnione Europea, sono assegnati alla classe successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza.
Indicazioni per la inclusione degli alunni con cittadinanza non italiana sono fornite dalla recente circolare n. 2 dellā8 gennaio 2010.
Ai sensi dellāart. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso, come peraltro i minori stranieri non accompagnati, agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalitĆ previste per i cittadini italiani.
Corsi per adulti
In attesa della definizione dello schema di regolamento riguardante il riordino dellāistruzione per gli adulti, possono essere accolte, entro il 31 maggio 2010, le iscrizioni ai corsi per adulti di cui allāarticolo 3, comma 1, lettere a), b) ed e) del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 25/10/2007, riguardanti:
il conseguimento del livello di istruzione corrispondente a quello previsto dallāordinamento vigente a conclusione della scuola primaria nonchĆ© per lāacquisizione del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;
il recupero dei saperi e delle competenze finalizzate allāacquisizione della certificazione di assolvimento dellāobbligo di istruzione di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139/2007;
la conoscenza della lingua italiana da parte degli immigrati per la loro integrazione linguistica e sociale.
Il suddetto termine non ĆØ ovviamente applicabile ai fini dell’ammissione ai corsi a carattere modulare rientranti nell’offerta formativa libera e non curricolare delle istituzioni scolastiche. Resta inteso, comunque, che, attraverso lāadozione di formale provvedimento per ogni studente accolto, ĆØ consentito accettare iscrizioni anche dopo la data del 31 maggio 2010 e, ordinariamente, non oltre lāinizio delle lezioni per lāanno scolastico 2010-2011.
4. Insegnamento della religione cattolica e attivitĆ alternative
La facoltĆ di avvalersi o non avvalersi dellāinsegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori, al momento dellāiscrizione, mediante la compilazione di apposita richiesta, secondo il modello D allegato. La scelta ha valore per lāintero corso di studi e comunque in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per lāanno successivo entro il termine delle iscrizioni.
La scelta relativa alle attivitĆ alternative allāinsegnamento della religione cattolica trova concreta attuazione nelle diverse opzioni possibili:
attivitĆ didattiche e formative
attivitĆ individuali o di gruppo con assistenza di personale docente;
non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.
La scelta specifica di attivitĆ alternative ĆØ operata, mediante il relativo modello E allegato, al momento dellāiscrizione e ha effetto per lāintero anno scolastico di riferimento.
5. Obbligo di istruzione
Nellāattuale ordinamento la scuola del primo ciclo rientra nellāobbligo di istruzione che riguarda la fascia di etĆ dāetĆ compresa tra i 6 e i 16 anni. Dieci anni di scolaritĆ sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nel diritto – dovere allāistruzione e alla formazione che si estende fino ai 18 anni o al conseguimento di una qualifica o di un diploma.
Da questo punto di vista il momento dellāiscrizione assume un significato particolare in termini di assolvimento dellāobbligo e rappresenta un passaggio importante sotto vari aspetti: responsabilitĆ condivisa tra soggetti diversi (a), modalitĆ di assolvimento dellāobbligo previste dalle vigenti disposizioni (b), verifica dellāassolvimento (c).
a) ResponsabilitĆ condivise
Lāobbligo di istruzione mira a garantire un percorso di formazione a tutti e coinvolge, pertanto, la responsabilitĆ di piĆ¹ soggetti:
i genitori, cui competono le scelte della scuola e le opzioni del tempo scuola;
gli Enti locali cui spetta assicurare le condizioni piĆ¹ idonee per la fruizione del diritto allo studio da parte di ciascun alunno e garantire i supporti strutturali necessari allo svolgimento dellāattivitĆ didattica;
le istituzioni scolastiche da cui dipende lāadozione delle strategie piĆ¹ efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione;
lāAmministrazione cui ĆØ rimesso il compito di creare i presupposti per la realizzazione dellāobbligo di istruzione.
b) ModalitĆ di assolvimento
Lāiscrizione e la frequenza della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado costituiscono obbligo. Tale obbligo puĆ² essere assolto non solo con la frequenza di scuole statali e paritarie, ma anche attraverso lāistruzione familiare. In questo caso, a garanzia del diritto allāistruzione, il minore ĆØ tenuto a sostenere, ogni anno, lāesame di idoneitĆ .
Coloro che intendano provvedere in proprio all’istruzione dei minori soggetti allāobbligo di istruzione devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola del territorio di residenza apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, di possedere capacitĆ tecnica o economica per provvedervi. Il dirigente medesimo ha lāonere di accertare la fondatezza di tale dichiarazione.
Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno lāobbligo di sottoporsi ad esame di idoneitĆ nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonchĆ©, in ogni caso, al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola secondaria di primo grado.
Tutti sono, inoltre, tenuti a sostenere lāesame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione.
c) Verifica dellāassolvimento
Il rischio di mancato assolvimento dellāobbligo di istruzione a partire dalla scuola del primo ciclo ĆØ oggi motivo di rilevante preoccupazione; aspetti nuovi dellāevasione scolastica rendono necessaria una vigilanza attenta e continua rispetto allāistruzione familiare e alla frequenza di scuole non statali e non paritarie (anche con rinnovata attenzione agli esami di idoneitĆ ), nonchĆ© a nuovi fenomeni emergenti legati ai processi di immigrazione, allo sfruttamento del lavoro minorile e alle nuove povertĆ , di cui si hanno evidenze soprattutto nei contesti metropolitani.
Al fine di far fronte a tali fenomeni, lāAmministrazione assicurerĆ accuratezza nel lavoro di vigilanza e tempestivitĆ negli interventi, in coerenza con quanto, tra lāaltro, previsto dal Regolamento recante norme in materia di adempimento dellāobbligo di istruzione (DM 22 agosto 2007).
In particolare, agli Uffici scolastici regionali compete la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica ponendo particolare attenzione ai territori maggiormente a rischio e alle fasce di utenza che presentano maggiori criticitĆ . Ai fini suaccennati gli Uffici scolastici opereranno in sinergia con le Regioni e gli Enti locali, valutando lāopportunitĆ di pianificare gli interventi di prevenzione nei Piani territoriali.
I dirigenti scolastici, soprattutto degli istituti di istruzione secondaria di primo grado, effettueranno le necessarie verifiche, rileveranno i casi e le ragioni di inosservanza, attiveranno tutti le iniziative e le misure che dovessero rendersi necessarie, ivi comprese le segnalazioni alle autoritĆ competenti.
Lo sviluppo e la messa a punto dellāanagrafe nazionale degli studenti costituiscono una base importante per una rinnovata azione di controllo dellāobbligo di istruzione anche per quanto si riferisce al primo ciclo.
Data la complessitĆ della materia delle iscrizioni e la sua rilevanza per la fruizione del diritto allo studio, ĆØ necessario che gli Uffici territoriali e le istituzioni scolastiche seguano direttamente le varie operazioni attraverso le quali si effettuano le iscrizioni e, in particolare, svolgano un’accorta e mirata opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle famiglie, degli alunni e di quanti, a vario titolo, sono coinvolti e interessati alla delicata incombenza. Al riguardo si segnala lāopportunitĆ di rafforzare la collaborazione con le Regioni e, in particolare, con gli Enti locali, allo scopo di coordinare gli interventi sul territorio.
6. La rilevanza delle procedure di iscrizione
La puntuale e corretta definizione delle operazioni e delle procedure di iscrizione al prossimo anno scolastico costituisce presupposto necessario per una efficace programmazione delle attivitĆ educative e formative, per lāattivazione di proficui rapporti fra genitori ed istituzioni scolastiche, per le notevoli implicazioni sulla formazione delle classi, nonchĆ©, in via piĆ¹ generale, per una adeguata offerta formativa sul territorio.
Lāaccuratezza delle registrazioni in sede di iscrizione ĆØ la base di partenza per la funzionalitĆ dellāanagrafe scolastica. Questa costituisce la condizione per poter seguire il percorso di ogni singolo studente e per verificare lāefficacia dellāazione della scuola in termini di valore aggiunto. In sede di iscrizione, inoltre, possono essere impostati e risolti problemi particolari e possono essere messe a fuoco criticitĆ legate a ritardi scolastici e a rischi di dispersione. Soprattutto il regolare svolgimento delle procedure di iscrizione ĆØ la base per la corretta previsione ed elaborazione delle consistenze di organico e per la conseguente adozione dei diversi modelli organizzativi.
Le iscrizioni rappresentano anche un impegnativo appuntamento per gli Enti locali nelle cui competenze rientra la predisposizione delle strutture edilizie e funzionali per il servizio scolastico. La programmazione dellāofferta formativa, la definizione della rete scolastica e lāarticolazione sul territorio del servizio scolastico sono preliminari allāavvio delle iscrizioni.
Da queste considerazioni deriva la necessitĆ di un impegno diretto e accurato degli Uffici Scolastici Regionali e delle loro articolazioni territoriali e dei Dirigenti scolastici nel seguire ed accompagnare le diverse operazioni attraverso le quali si effettuano le iscrizioni, sviluppando quelle strategie che sono necessarie per dare qualitĆ ed efficacia allāazione della singola scuola, per assicurare una equilibrata distribuzione sul territorio del servizio scolastico e, soprattutto, per garantire ad ogni alunno le migliori condizioni per la piena fruizione del diritto allo studio che gli ĆØ costituzionalmente riconosciuto.
IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto