Circolare Ministeriale 15 gennaio 2010, n. 4, MIURAOODGOS prot. n. 240/R.U.U

Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado). Anno scolastico 2010 -2011

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

Le iscrizioni, come si ĆØ avuto modo di far presente anche negli anni scorsi, sono un momento importante dellā€™attivitĆ  del sistema scolastico, che va al di lĆ  delle procedure e degli adempimenti di carattere puramente amministrativo e rappresenta, infatti, lā€™occasione per avviare in modo concreto e positivo il dialogo tra scuole, famiglie, istituzioni e realtĆ  del territorio.

I tempi di effettuazione delle iscrizioni alle scuole dellā€™infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado sono quelli fissati, a parziale modifica di quanto contenuto nella nota n. 10873 del 26 ottobre 2009, dalla Circolare n. 3 in data 15 gennaio 2010: in essa si fa riserva di fornire puntuali istruzioni e indicazioni in ordine alle operazioni e alle procedure per le iscrizioni, attraverso due distinte circolari, riguardanti rispettivamente le scuole dellā€™infanzia e del primo ciclo e quelle del secondo ciclo.

La presente circolare disciplina le iscrizioni alle scuole dellā€™infanzia e del primo ciclo di istruzione ed ha come principali destinatari le famiglie1, le Istituzioni scolastiche, le Direzioni scolastiche regionali con i relativi Uffici territoriali e gli Enti Locali.

Per la scuola dellā€™infanzia e del primo ciclo il quadro normativo di riferimento ĆØ delineato dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 89 del 20 marzo 20092 e dallā€™Atto di indirizzo emanato dal Ministro in data 8 settembre 2009, che costituiscono il risultato del riordino di questo importante segmento del sistema scolastico.

Il Regolamento, nel rivedere lā€™assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dellā€™infanzia e del primo ciclo, contiene misure di razionalizzazione e di qualificazione ā€œal fine di assicurare migliori opportunitĆ  di apprendimento e di crescita educativa, e dellā€™assolvimento dellā€™obbligo di istruzioneā€ (art. 1, comma 2), secondo una strategia rispondente a criteri di efficacia e di efficienza del servizio.

Lā€™Atto di indirizzo fissa a sua volta le prioritĆ  e individua i criteri generali per armonizzare gli aspetti pedagogici, didattici ed organizzativi a cui le istituzioni scolastiche devono fare riferimento per la costituzione e il funzionamento delle nuove classi.

Il termine di scadenza per le iscrizioni alle scuole dellā€™infanzia e del primo ciclo dā€™istruzione ĆØ fissato al 27 febbraio 2010.

1. Offerta formativa

Scuola dell’infanzia

Possono essere iscritti alle scuole dellā€™infanzia i bambini e le bambine3 che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2010 il terzo anno di etĆ . Possono, altresƬ, essere iscritti i bambini che compiano tre anni di etĆ  dopo il 31 dicembre 2010 e, comunque, entro il 30 aprile 2011.

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di etĆ  entro il 31 dicembre 2010.

Al fine di garantire qualitĆ  pedagogica, flessibilitĆ  e specificitĆ  all’offerta educativa in coerenza con la particolare fascia di etĆ  interessata, l’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata ĆØ condizionata, ai sensi dellā€™art. 2 comma 2 del Regolamento:

alla disponibilitĆ  dei posti e allā€™esaurimento di eventuali liste di attesa;

alla disponibilitĆ  di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilitĆ  e funzionalitĆ , tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di etĆ  inferiore a tre anni;

alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalitĆ  dell’accoglienza.

Nelle scuole dellā€™infanzia dei territori montani, delle piccole isole e di piccoli comuni privi di servizi educativi per la primissima infanzia e con sezioni con un numero di iscritti inferiore a quello previsto, ĆØ consentita, in via straordinaria, lā€™iscrizione di piccoli gruppi di bambini di etĆ  compresa tra i due e i tre anni, per un massimo di tre bambini per sezione. Lā€™inserimento di tali bambini avviene sulla base di progetti attivati dā€™intesa e in collaborazione tra istituzioni scolastiche e i comuni interessati e non puĆ² dar luogo alla costituzione di nuove sezioni.

Gli orari di funzionamento della scuola dellā€™infanzia sono definiti dal Regolamento (art. 2, comma 5).

Per lā€™anno scolastico 2010-2011 ĆØ prevista la prosecuzione, al fine di corrispondere alle attese e alle esigenze dei genitori, delle ā€œsezioni primaveraā€ in collaborazione con le Regioni e gli Enti Locali e nel rispetto delle necessarie condizioni logistiche e funzionali. Al riguardo saranno impartite apposite istruzioni.

Scuola primaria

I genitori o i soggetti esercenti la potestĆ  genitoriale debbono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di etĆ  entro il 31 dicembre 2010. Gli stessi hanno la possibilitĆ  di iscrivere anticipatamente anche i bambini che compiono sei anni di etĆ  entro il 30 aprile 2011. A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori si avvalgono anche delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dellā€™infanzia frequentate dai propri figli.

Eā€™ fatto carico alle scuole che accolgono bambini anticipatari di prestare particolare attenzione allā€™accoglienza ai fini di un efficace inserimento.

Ogni singola istituzione scolastica, allā€™atto dellā€™iscrizione fornisce alle famiglie il proprio Piano dellā€™offerta formativa recante le articolazioni dellā€™orario settimanale (inclusa la distribuzione dei rientri pomeridiani) e la disponibilitĆ  dei servizi secondo quanto previsto dal Regolamento (art. 4).

Allā€™atto dellā€™iscrizione i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dellā€™orario4. Con riferimento a tali opzioni le istituzioni scolastiche organizzano le attivitĆ  didattiche tenendo conto dei servizi attivabili e delle consistenze di organico.

Si richiama allā€™attenzione, per quel che concerne lā€™accesso alla classe successiva alla prima, che gli alunni esterni, obbligati allā€™iscrizione alla scuola primaria, debbono sostenere lā€™esame di idoneitĆ  prima dellā€™inizio dellā€™anno scolastico per accedere direttamente alla seconda classe. Tale obbligo, ovviamente, si intende anche riferito a coloro che debbono iscriversi alle classi successive alla seconda.

Scuola secondaria di primo grado

Per lā€™anno scolastico 2010-2011 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni in possesso della promozione o della idoneitĆ  a tale classe.

La domanda di iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado, da indirizzare alla scuola prescelta, dovrĆ  essere presentata per il tramite della scuola primaria di appartenenza, la quale provvederĆ  a trasmetterla, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 27 febbraio 2010, allā€™istituzione scolastica prescelta.

Il dirigente scolastico della scuola secondaria di primo grado, in caso di mancato accoglimento di domande rispetto ai posti disponibili, ne darĆ  sollecita comunicazione alle famiglie interessate per consentire una diversa opzione.

Eā€™ bene precisare che lā€™offerta formativa, espressione dellā€™autonomia delle istituzioni scolastiche, dovrĆ  essere definita in coerenza con il Regolamento (art. 5) e dovrĆ  tenere conto delle risorse di organico di cui la scuola dispone da impegnare nel rispetto delle prevalenti opzioni delle famiglie.

Negli istituti comprensivi non ĆØ richiesta la domanda di iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado per gli alunni che hanno frequentato nella stessa istituzione la classe quinta della scuola primaria. Lā€™iscrizione, in tale caso, ĆØ disposta dā€™ufficio fatte salve le scelte delle famiglie relativamente al tempo scuola. Qualora i genitori o chi esercita la potestĆ  genitoriale intendano far frequentare ai propri figli un istituto diverso da quello in cui gli stessi stanno concludendo lā€™ultimo anno della scuola primaria, devono presentare la domanda di iscrizione alla scuola prescelta per il tramite dellā€™istituto comprensivo di appartenenza, che provvederĆ  a trasmetterla entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 27 febbraio 2010.

La volontĆ  di frequentare i corsi di ordinamento ad indirizzo musicale va espressa allā€™atto dellā€™iscrizione alla classe prima. La frequenza delle attivitĆ  previste per lo studio di uno strumento ĆØ consentita a coloro che superino lā€™apposita prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola da effettuarsi, possibilmente, in tempo utile per consentire alle famiglie, in caso di mancato accoglimento della domanda, di potersi rivolgere eventualmente ad altra scuola entro il termine di scadenza delle iscrizioni e comunque non oltre i dieci giorni dopo tale scadenza. Le istituzioni scolastiche, nellā€™ambito della propria autonomia, organizzano i corsi di strumento musicale sia su classi di una stessa sezione, sia con gruppi di alunni provenienti da classi diverse, sulla base dellā€™assetto ordinamentale e dei criteri generali previsti dal D.M. 6 agosto 1999, n. 201 e, comunque, nel rispetto dei criteri generali per la formazione delle classi e dei limiti dellā€™organico assegnato.

2. Procedure e modalitĆ  di iscrizione

La domanda di iscrizione

Con la pubblicazione della presente circolare sono aperte le iscrizioni per lā€™anno scolastico 2010-2011. La domanda di iscrizione deve essere presentata, come si ĆØ giĆ  detto, entro il 27 febbraio 2010.

La domanda di iscrizione va rivolta alla scuola del territorio di appartenenza o ad altra istituzione scolastica prescelta in base alla offerta formativa.

Lā€™iscrizione alle sezioni di scuola dellā€™infanzia e alle classi prime della scuola primaria e secondaria di primo grado (fatta eccezione per gli istituti comprensivi) viene effettuata a domanda (si vedano gli schemi allegati A, B, C, proposti a scopo orientativo come tracce da contestualizzare). A tal fine gli interessati comunicano le informazioni essenziali relative allā€™alunno (nome e cognome, data di nascita, residenza) ed esprimono i propri orientamenti in merito alle possibilitĆ  di fruizione del tempo scuola, della mensa, degli altri servizi cosƬ come previsti dal Regolamento e indicati dalle istituzioni scolastiche sulla base del POF e delle risorse disponibili.

Per una coerente e funzionale programmazione del servizio ed anche in considerazione del fatto che una doppia opzione da parte delle famiglie potrebbe influire sulla rilevazione dei dati e alterare la definizione degli organici, con il rischio di danni erariali, i genitori possono indirizzare la domanda di iscrizione ad una sola istituzione scolastica. Non ĆØ, infatti, consentito agli stessi presentare altre domande ad altri istituti nĆ© a questi ultimi di accoglierle.

Per gli alunni delle classi successive al primo anno e per quelli ripetenti delle classi prime, lā€™iscrizione ĆØ disposta dā€™ufficio.

Eā€™ dā€™obbligo la scrupolosa osservanza delle disposizioni previste in materia dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e dal Regolamento ministeriale 6 dicembre 2006, tenuto conto che nel corso delle operazioni di iscrizione e nella fase di acquisizione delle relative documentazioni, le istituzioni scolastiche possono essere interessate al trattamento di dati sensibili e giudiziari riferiti agli alunni o a loro familiari.

Accoglimento della domanda

Nella previsione di domande di iscrizione in eccedenza, le scuole procedono alla definizione dei criteri di precedenza nella ammissione, mediante apposita delibera del consiglio di circolo/istituto, da rendere pubblica prima delle iscrizioni, con affissione allā€™albo e, ove possibile, con la pubblicazione sul sito web dellā€™istituzione scolastica.

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica. Resta inteso, comunque, che lā€™Amministrazione scolastica deve garantire in ogni caso, trattandosi di istruzione dellā€™obbligo, il diritto allo studio attraverso ogni utile forma di coordinamento e di indirizzo a livello territoriale. Lā€™esperienza dimostra che una aperta ed efficace collaborazione tra le scuole e gli Enti locali permette di predisporre in anticipo le condizioni per lā€™accoglienza delle domande, pur con le variazioni che di anno in anno si verificano.

Le scuole hanno lā€™obbligo di acquisire al protocollo le domande presentate e di comunicare, per iscritto, agli interessati il mancato accoglimento delle stesse.

La comunicazione di non accoglimento, debitamente motivata, deve essere effettuata con ogni possibile urgenza per consentire lā€™opzione verso altra scuola.

Trasferimenti di iscrizione

Non sempre la domanda di iscrizione puĆ² trovare accoglimento. La indisponibilitĆ  di posti, di servizi e di strutture puĆ² infatti ostacolare una piena soddisfazione delle richieste.

In tali casi, il dirigente dell’istituto statale destinatario della domanda di iscrizione curerĆ  sollecitamente l’individuazione degli alunni per i quali, in base ai criteri di precedenza deliberati, non sia possibile accogliere la domanda stessa e procederĆ , a seguito dellā€™adozione dei provvedimenti di cui sopra, all’inoltro immediato della domanda ad altro istituto, individuato d’intesa con la famiglia.

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, potranno anche essere attivate, da parte degli Uffici territoriali dellā€™USR, dā€™intesa con le Amministrazioni comunali interessate, forme opportune di coordinamento tra le scuole statali e le scuole paritarie che gestiscono il servizio sul territorio, per razionalizzare il piĆ¹ possibile il rapporto domanda-offerta.

In caso di trasferimento, prima dellā€™inizio ed in corso dā€™anno scolastico, da una scuola ad un’altra, successivamente allā€™iscrizione, la relativa, motivata richiesta deve essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione. In caso di accoglimento il dirigente della scuola di iscrizione invierĆ  il nulla osta allā€™interessato ed alla scuola di destinazione.

Si richiama l’attenzione sulla necessitĆ  della acquisizione del nulla osta, da parte del dirigente della scuola di destinazione, quale condizione inderogabile per l’accoglimento della domanda di iscrizione. Le conseguenti rettifiche di anagrafe saranno curate dalle scuole interessate, previa verifica dellā€™avvenuta nuova iscrizione.

3. Accoglienza e inclusione

Alunni con disabilitĆ 

Le iscrizioni di alunni con disabilitĆ  avvengono con la presentazione, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185.

Sulla base di tale certificazione, la scuola attiva lā€™unitĆ  multidisciplinare al fine di predisporre il profilo dinamico dellā€™alunno iscritto, di tracciare le basi del Piano educativo individualizzato e di procedere alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dellā€™Ente locale.

Lā€™alunno con disabilitĆ  che consegua, in sede di esame di Stato, lā€™attestato comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo ad iscriversi, se non ha superato i 18 anni, alla scuola secondaria di secondo grado (DPR. 22 giugno 2009, n. 122, art. 9, comma 4).

Per una esaustiva ricognizione della delicata materia si rinvia alle Linee guida emanate da questo ministero con provvedimento del 4 agosto 2009.

Alunni con cittadinanza non italiana

Per gli alunni di cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione seguite per gli alunni italiani.

Ai sensi dellā€™art. 115, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, gli studenti figli di cittadini di uno dei Paesi membri dellā€™Unione Europea, sono assegnati alla classe successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza.

Indicazioni per la inclusione degli alunni con cittadinanza non italiana sono fornite dalla recente circolare n. 2 dellā€™8 gennaio 2010.

Ai sensi dellā€™art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso, come peraltro i minori stranieri non accompagnati, agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalitĆ  previste per i cittadini italiani.

Corsi per adulti

In attesa della definizione dello schema di regolamento riguardante il riordino dellā€™istruzione per gli adulti, possono essere accolte, entro il 31 maggio 2010, le iscrizioni ai corsi per adulti di cui allā€™articolo 3, comma 1, lettere a), b) ed e) del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 25/10/2007, riguardanti:

il conseguimento del livello di istruzione corrispondente a quello previsto dallā€™ordinamento vigente a conclusione della scuola primaria nonchĆ© per lā€™acquisizione del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;

il recupero dei saperi e delle competenze finalizzate allā€™acquisizione della certificazione di assolvimento dellā€™obbligo di istruzione di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139/2007;

la conoscenza della lingua italiana da parte degli immigrati per la loro integrazione linguistica e sociale.

Il suddetto termine non ĆØ ovviamente applicabile ai fini dell’ammissione ai corsi a carattere modulare rientranti nell’offerta formativa libera e non curricolare delle istituzioni scolastiche. Resta inteso, comunque, che, attraverso lā€™adozione di formale provvedimento per ogni studente accolto, ĆØ consentito accettare iscrizioni anche dopo la data del 31 maggio 2010 e, ordinariamente, non oltre lā€™inizio delle lezioni per lā€™anno scolastico 2010-2011.

4. Insegnamento della religione cattolica e attivitĆ  alternative

La facoltĆ  di avvalersi o non avvalersi dellā€™insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori, al momento dellā€™iscrizione, mediante la compilazione di apposita richiesta, secondo il modello D allegato. La scelta ha valore per lā€™intero corso di studi e comunque in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per lā€™anno successivo entro il termine delle iscrizioni.

La scelta relativa alle attivitĆ  alternative allā€™insegnamento della religione cattolica trova concreta attuazione nelle diverse opzioni possibili:

attivitĆ  didattiche e formative

attivitĆ  individuali o di gruppo con assistenza di personale docente;

non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

La scelta specifica di attivitĆ  alternative ĆØ operata, mediante il relativo modello E allegato, al momento dellā€™iscrizione e ha effetto per lā€™intero anno scolastico di riferimento.

5. Obbligo di istruzione

Nellā€™attuale ordinamento la scuola del primo ciclo rientra nellā€™obbligo di istruzione che riguarda la fascia di etĆ  dā€™etĆ  compresa tra i 6 e i 16 anni. Dieci anni di scolaritĆ  sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nel diritto – dovere allā€™istruzione e alla formazione che si estende fino ai 18 anni o al conseguimento di una qualifica o di un diploma.

Da questo punto di vista il momento dellā€™iscrizione assume un significato particolare in termini di assolvimento dellā€™obbligo e rappresenta un passaggio importante sotto vari aspetti: responsabilitĆ  condivisa tra soggetti diversi (a), modalitĆ  di assolvimento dellā€™obbligo previste dalle vigenti disposizioni (b), verifica dellā€™assolvimento (c).

a) ResponsabilitĆ  condivise

Lā€™obbligo di istruzione mira a garantire un percorso di formazione a tutti e coinvolge, pertanto, la responsabilitĆ  di piĆ¹ soggetti:

i genitori, cui competono le scelte della scuola e le opzioni del tempo scuola;

gli Enti locali cui spetta assicurare le condizioni piĆ¹ idonee per la fruizione del diritto allo studio da parte di ciascun alunno e garantire i supporti strutturali necessari allo svolgimento dellā€™attivitĆ  didattica;

le istituzioni scolastiche da cui dipende lā€™adozione delle strategie piĆ¹ efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione;

lā€™Amministrazione cui ĆØ rimesso il compito di creare i presupposti per la realizzazione dellā€™obbligo di istruzione.

b) ModalitĆ  di assolvimento

Lā€™iscrizione e la frequenza della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado costituiscono obbligo. Tale obbligo puĆ² essere assolto non solo con la frequenza di scuole statali e paritarie, ma anche attraverso lā€™istruzione familiare. In questo caso, a garanzia del diritto allā€™istruzione, il minore ĆØ tenuto a sostenere, ogni anno, lā€™esame di idoneitĆ .

Coloro che intendano provvedere in proprio all’istruzione dei minori soggetti allā€™obbligo di istruzione devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola del territorio di residenza apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, di possedere capacitĆ  tecnica o economica per provvedervi. Il dirigente medesimo ha lā€™onere di accertare la fondatezza di tale dichiarazione.

Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno lā€™obbligo di sottoporsi ad esame di idoneitĆ  nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonchĆ©, in ogni caso, al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola secondaria di primo grado.

Tutti sono, inoltre, tenuti a sostenere lā€™esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione.

c) Verifica dellā€™assolvimento

Il rischio di mancato assolvimento dellā€™obbligo di istruzione a partire dalla scuola del primo ciclo ĆØ oggi motivo di rilevante preoccupazione; aspetti nuovi dellā€™evasione scolastica rendono necessaria una vigilanza attenta e continua rispetto allā€™istruzione familiare e alla frequenza di scuole non statali e non paritarie (anche con rinnovata attenzione agli esami di idoneitĆ ), nonchĆ© a nuovi fenomeni emergenti legati ai processi di immigrazione, allo sfruttamento del lavoro minorile e alle nuove povertĆ , di cui si hanno evidenze soprattutto nei contesti metropolitani.

Al fine di far fronte a tali fenomeni, lā€™Amministrazione assicurerĆ  accuratezza nel lavoro di vigilanza e tempestivitĆ  negli interventi, in coerenza con quanto, tra lā€™altro, previsto dal Regolamento recante norme in materia di adempimento dellā€™obbligo di istruzione (DM 22 agosto 2007).

In particolare, agli Uffici scolastici regionali compete la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica ponendo particolare attenzione ai territori maggiormente a rischio e alle fasce di utenza che presentano maggiori criticitĆ . Ai fini suaccennati gli Uffici scolastici opereranno in sinergia con le Regioni e gli Enti locali, valutando lā€™opportunitĆ  di pianificare gli interventi di prevenzione nei Piani territoriali.

I dirigenti scolastici, soprattutto degli istituti di istruzione secondaria di primo grado, effettueranno le necessarie verifiche, rileveranno i casi e le ragioni di inosservanza, attiveranno tutti le iniziative e le misure che dovessero rendersi necessarie, ivi comprese le segnalazioni alle autoritĆ  competenti.

Lo sviluppo e la messa a punto dellā€™anagrafe nazionale degli studenti costituiscono una base importante per una rinnovata azione di controllo dellā€™obbligo di istruzione anche per quanto si riferisce al primo ciclo.

Data la complessitĆ  della materia delle iscrizioni e la sua rilevanza per la fruizione del diritto allo studio, ĆØ necessario che gli Uffici territoriali e le istituzioni scolastiche seguano direttamente le varie operazioni attraverso le quali si effettuano le iscrizioni e, in particolare, svolgano un’accorta e mirata opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle famiglie, degli alunni e di quanti, a vario titolo, sono coinvolti e interessati alla delicata incombenza. Al riguardo si segnala lā€™opportunitĆ  di rafforzare la collaborazione con le Regioni e, in particolare, con gli Enti locali, allo scopo di coordinare gli interventi sul territorio.

6. La rilevanza delle procedure di iscrizione

La puntuale e corretta definizione delle operazioni e delle procedure di iscrizione al prossimo anno scolastico costituisce presupposto necessario per una efficace programmazione delle attivitĆ  educative e formative, per lā€™attivazione di proficui rapporti fra genitori ed istituzioni scolastiche, per le notevoli implicazioni sulla formazione delle classi, nonchĆ©, in via piĆ¹ generale, per una adeguata offerta formativa sul territorio.

Lā€™accuratezza delle registrazioni in sede di iscrizione ĆØ la base di partenza per la funzionalitĆ  dellā€™anagrafe scolastica. Questa costituisce la condizione per poter seguire il percorso di ogni singolo studente e per verificare lā€™efficacia dellā€™azione della scuola in termini di valore aggiunto. In sede di iscrizione, inoltre, possono essere impostati e risolti problemi particolari e possono essere messe a fuoco criticitĆ  legate a ritardi scolastici e a rischi di dispersione. Soprattutto il regolare svolgimento delle procedure di iscrizione ĆØ la base per la corretta previsione ed elaborazione delle consistenze di organico e per la conseguente adozione dei diversi modelli organizzativi.

Le iscrizioni rappresentano anche un impegnativo appuntamento per gli Enti locali nelle cui competenze rientra la predisposizione delle strutture edilizie e funzionali per il servizio scolastico. La programmazione dellā€™offerta formativa, la definizione della rete scolastica e lā€™articolazione sul territorio del servizio scolastico sono preliminari allā€™avvio delle iscrizioni.

Da queste considerazioni deriva la necessitĆ  di un impegno diretto e accurato degli Uffici Scolastici Regionali e delle loro articolazioni territoriali e dei Dirigenti scolastici nel seguire ed accompagnare le diverse operazioni attraverso le quali si effettuano le iscrizioni, sviluppando quelle strategie che sono necessarie per dare qualitĆ  ed efficacia allā€™azione della singola scuola, per assicurare una equilibrata distribuzione sul territorio del servizio scolastico e, soprattutto, per garantire ad ogni alunno le migliori condizioni per la piena fruizione del diritto allo studio che gli ĆØ costituzionalmente riconosciuto.

IL DIRETTORE GENERALE

Mario G. Dutto

Note e Allegati