17 aprile Commissione speciale su DPR “otto per mille”

Il 17 aprile la Commissione speciale esprime parere favorevole con condizioni sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale”

«La Commissione speciale per l’esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge e di altri provvedimenti urgenti presentati dal Governo,

            esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale” (atto n. 2);

            considerato che la nuova disciplina appare rafforzare la trasparenza della procedura per la ripartizione della quota statale dell’otto per mille;

rilevata l’opportunità di:

            riformulare in maniera conforme alla prassi vigente le clausole di neutralità finanziaria di cui all’articolo 4, comma 1, capoverso Art. 5, comma 2, e di cui all’articolo 7, comma 1, capoverso Art. 8, comma 5;

            prevedere, nel caso in cui si deroghi al criterio della ripartizione in parti uguali per le quattro tipologie di intervento previste, che il Governo trasmetta al Parlamento una relazione nella quale dia conto delle ragioni per le quali ha derogato ai criteri di cui all’articolo 1, comma 2, capoverso 2-bis, commi 1 e 5;

            prevedere altresì l’obbligo per il Governo di predisporre una relazione alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalità di reintegrazione delle risorse medesime e alle conseguenti iniziative nel caso di approvazione di provvedimenti legislativi di sua iniziativa che dispongano la riduzione o la diversa destinazione della quota statale dell’otto per mille;

            all’articolo 4, comma 1, capoverso Art. 5, comma 4, prevedere che la presidenza del Consiglio dei ministri definisca lo schema del decreto concernente il piano di ripartizione delle risorse in coerenza con le valutazioni delle suddette Commissioni;

            prevedere la soppressione del termine di cui al comma 2 del nuovo articolo 7, fissato in trenta giorni per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, oltre il quale decorre il termine ulteriore di 15 giorni per l’adozione del decreto di destinazione dei fondi, nonostante la norma di legge che prevede l’espressione dei pareri parlamentari (articolo 3, comma 19 della legge n. 664 del 1996) non fìssi alcun termine in proposito, nel rispetto dei Regolamenti delle Camere;

            specificare a decorrere da quale esercizio finanziario si applicheranno le disposizioni previste dallo schema di regolamento e disciplinare la fase transitoria del passaggio dal vigente al nuovo meccanismo di ripartizione della quota statale relativa all’otto per mille;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

            all’articolo 1, comma 2, capoverso Art. 2-bis, sopprimere il comma 2;

            all’articolo 1, comma 2, capoverso Art. 2-bis, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

“5-bis. Ove sia stata disposta, con un provvedimento legislativo di iniziativa governativa, la riduzione o la diversa destinazione delle risorse di cui al comma 1, il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalità di reintegrazione delle risorse medesime e alle conseguenti iniziative.”;

            all’articolo 1, comma 2, capoverso Art. 2-bis, al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: “Nell’apposita sezione dedicata all’8 per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono resi disponibili, anche in formato elaborabile, i dati relativi alle richieste di ammissione al riparto delle risorse, agli interventi ammessi al suddetto riparto, le relazioni delle Commissioni tecniche che hanno proceduto alla valutazione delle singole iniziative, gli atti relativi alla successiva fase di erogazione dei fondi con esplicita indicazione dei termini di pagamento, nonché i risparmi realizzati e che possono essere conservati dai beneficiari;

            all’articolo 2, comma 1, capoverso Art. 3, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: “sono in ogni caso esclusi i soggetti aventi finalità di lucro”;

            all’articolo 2, comma 1, capoverso Art. 3, comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente: “a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse e delle assicurazioni sociali, nonché, nei casi previsti dalla legge, all’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro”;

            all’articolo 4, comma 1, capoverso Art. 5, comma 2, sostituire l’ultimo periodo con i seguenti: “La partecipazione alle Commissioni di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Dal funzionamento delle medesime Commissioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;

            all’articolo 4, comma 1, capoverso Art. 5, comma 4, dopo le parole: “e definisce” aggiungere le seguenti: “, in coerenza con le valutazioni delle suddette Commissioni,”;

            all’articolo 6, capoverso “Art. 7”, sostituire il comma 2 con il seguente: “2. Il presidente del Consiglio, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, espresso nel termine previsto dai Regolamenti delle Camere, adotta il decreto di destinazione dei fondi entro 15 giorni.”.

            all’articolo 7, comma 1, capoverso Art. 8, comma 5, sostituire l’ultimo periodo con i seguenti: “La partecipazione alle Commissioni di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Dal funzionamento delle medesime Commissioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;

            all’articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014″;