Sentenza TAR Toscana 19 aprile 2013, n. 641

N. 00641/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00872/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 872 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla sig.ra ***, rappresentata e difesa dall’avv. Elisa Brocchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Fiume 11;

contro

Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e Ufficio scolastico regionale per la Toscana, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distr.le dello Stato e domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri 4;

nei confronti di

*** non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

A) con l’atto introduttivo del giudizio:

– del decreto del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana n. 38 prot. 5154 del 15.05.2012 con il quale sono stati pubblicati i nominativi dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi indetto con decreto del Direttore generale per il personale scolastico del 13.07.2011, nella parte in cui la ricorrente ne è esclusa;

– dei provvedimenti con i quali sono state determinate le tracce da assegnare per lo svolgimento delle prove scritte e in parte qua del decreto del Direttore generale per il personale scolastico del 13.07.2011 con il quale è stato indetto un “concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi” e comunque di ogni atto con cui sono stati adottati e selezionati i quesiti sottoposti ai candidati per le prove scritte;

– del decreto del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana n. 27 del 2.04.2012 con il quale è stata modificata e integrata la Commissione giudicatrice del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto del Direttore generale per il personale scolastico del 13.07.2011, nonchè della valutazione degli elaborati della ricorrente effettuata da tale Commissione;

– di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente;

B) con i motivi aggiunti depositati in data 24 luglio 2012:

del decreto del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana n. 38 prot. 5154 del 15.05.2012, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti ivi compresi:

in parte qua, i verbali della Commissione giudicatrice relativi alle operazioni di esame ed alle deliberazioni prese dalla Commissione stessa anche nel giudicare i singoli lavori e in particolare: il verbale n. 1 del 28.12.2011 e le griglie di valutazione ad esso allegate; il verbale n. 4 del 15.12.2011; il verbale n. 33 del 02.05.2012 nella parte relativa alla valutazione delle prove scritte della ricorrente (identificata dal n. 426) e relative griglie;

– la graduatoria finale della procedura che sarà emanata all’esito della stessa e gli atti di nomina dei vincitori che saranno emanati all’esito della procedura ed i relativi atti attuativi (ivi compresi i contratti da stipulare con i suddetti vincitori);

con condanna al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla ricorrente per effetto dell’esclusione dalla procedura concorsuale de qua;

C) con i motivi aggiunti depositati in data 17 ottobre 2012:

– del decreto del Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana n. 109 del 22 agosto 2012 di approvazione della graduatoria finale della procedura;

– degli atti di nomina dei vincitori e dei contratti stipulati con i suddetti vincitori;

– di ogni altro atto presupposto e connesso, con condanna al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 marzo 2013 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1) Con l’atto introduttivo del giudizio e con motivi aggiunti successivamente depositati la prof.ssa Sandra Orrù ha impugnato gli atti indicati in epigrafe formulando molteplici censure di violazione di legge e di eccesso di potere.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’istruzione, università e ricerca e l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, che hanno chiesto la reiezione delle domande proposte dalla ricorrente in quanto infondate.

La causa è stata trattata in sede cautelare nella camera di consiglio dell’11 luglio 2012: con ordinanza n. 470 il Tribunale ha fissato per la trattazione della controversia nel merito la pubblica udienza del 5 dicembre 2012.

In quell’occasione la discussione della causa è stata rinviata alla pubblica udienza del 6 marzo 2013, in cui è passata in decisione.

2) Preliminarmente, per quanto riguarda la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati, si osserva che il consolidato orientamento giurisprudenziale è nel senso che in relazione ad un procedimento concorsuale non sono configurabili controinteressati quando l’impugnazione venga proposta anteriormente all’adozione del provvedimento conclusivo, ossia della graduatoria, mentre al contrario, nell’ipotesi in cui l’impugnazione avvenga successivamente all’emanazione dell’atto conclusivo del procedimento, il ricorso va notificato ad ogni controinteressato individuabile dal medesimo atto, cioè ad ogni soggetto utilmente collocato nella graduatoria stessa (tra le più recenti cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 24 settembre 2012 n. 5084 e 27 aprile 2012 n. 2467). Ne discende che correttamente l’odierna ricorrente, una volta intervenuta – e impugnata – la graduatoria di merito, ha provveduto all’integrazione del contraddittorio, mediante notifica per pubblici proclami del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, nei confronti dei vincitori del concorso.

In ogni caso, anche a ritenere che occorresse notificare sin dall’origine l’atto introduttivo del giudizio ad almeno un controinteressato, intendendosi per tali i concorrenti ammessi alla prova orale, si rileva quanto segue:

– il ricorso originario, proposto contro il decreto del 15/5/2012 con cui sono stati pubblicati i nominativi dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso di cui si discute, è stato notificato (oltre che all’Amministrazione scolastica) alla sig.ra Lucia Evangelisti in data 12/6/2012; quest’ultima ha fatto pervenire una dichiarazione relativa alla sua totale estraneità al ricorso notificato; il difensore della parte ricorrente ha quindi proceduto a notificare il gravame ad altro destinatario (sig. Marco Menicatti) che ha ricevuto l’atto in data 18/6/2012;

– in data 24/7/2012 la ricorrente ha depositato un atto di motivi aggiunti (recante censure contro gli atti della Commissione giudicatrice), che è stato notificato all’Amministrazione scolastica nella medesima data ed è stato ricevuto dal sig. Marco Menicatti il 30/7/2012;

– in data 17/10/2012 la ricorrente ha depositato un secondo atto di motivi aggiunti (con cui ha esteso l’impugnazione ai provvedimenti di approvazione della graduatoria finale della procedura e di nomina dei vincitori), che è stato notificato all’Amministrazione scolastica il 12/10/2012 ed è stato ricevuto dal controinteressato sig. Marco Menicatti il 18/10/2012; nell’atto qui depositato la ricorrente ha altresì formulato richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami onde integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, da individuarsi nei concorrenti inseriti nella graduatoria definitiva in numero di 137; con decreto presidenziale del 22/10/2012 è stata rilasciata l’autorizzazione richiesta e sono state prescritte le modalità della notifica per pubblici proclami del ricorso e dei motivi aggiunti; in data 20/11/2012 la ricorrente ha depositato la documentazione comprovante l’avvenuta notifica con le modalità prescritte.

3.1) Nel ricorso originario sono formulate, in sintesi, le seguenti censure:

a) l’art. 3 del D.P.R. 10 luglio 2008 n. 140 prevede, per il reclutamento dei dirigenti scolastici, un unico concorso per esami e titoli che si svolge in sede regionale; ciò significa che l’organizzazione del concorso è affidata agli Uffici scolastici regionali, ma che identico deve essere il contenuto delle prove da sottoporre ai candidati; in caso contrario viene meno l’unicità del concorso e ciò si è verificato nel caso in esame, in violazione anche del principio di imparzialità e di parità di accesso ai pubblici uffici;

b) la composizione della Commissione giudicatrice del concorso, come modificata con decreto del Direttore generale dell’U.S.R. per la Toscana n. 27 del 2/4/2012, non è conforme alla previsione dell’art. 10 del D.P.R. n. 140/2008, posto che il Presidente non possiede la qualifica richiesta e che gli altri due componenti rappresentano una sola delle due categorie contemplate dalla norma (sono entrambi infatti dirigenti scolastici).

3.2) La censura sub a) è inammissibile e infondata .

E’ inammissibile perché investe l’intero concorso a livello nazionale, senza che sia stato impugnato alcun atto relativo agli altri concorsi regionali – neppure i provvedimenti di approvazione delle graduatorie e di nomina dei vincitori – e senza che sia stato evocato nel presente giudizio alcun partecipante a quei concorsi.

È infondata perché la disciplina dettata in materia dall’art. 29 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dal D.P.R. n. 140/2008 lascia ampio spazio alla gestione del concorso in ambito regionale, ferma restando l’unicità dell’indizione e della disciplina (contenuta nel decreto del 13/7/2011 del Direttore generale per il personale scolastico del M.I.U.R.) per i tre settori formativi della dirigenza scolastica. In tale quadro non è affatto illogico che le prove siano state definite a livello regionale, visto che la partecipazione era consentita per una sola regione (la presentazione di domande per più regioni era espressamente qualificata come causa di esclusione dal concorso) e che dunque si concorreva esclusivamente per i posti della regione prescelta. Come affermato dal TAR Lazio, sez. III, nella sentenza 23 giugno 2010 n. 20257 “l’ambito spaziale nel quale deve essere verificato il rispetto del paritario trattamento dei concorrenti non può essere considerato quello nazionale, ma deve essere considerato quello regionale“; la censura in esame si fonda in realtà “su un erroneo presupposto che sarebbe quello di individuare una parità di posizioni tra candidati espletanti la prova concorsuale in Regioni differenziate; in un concorso che si svolge in sede regionale il principio di paritario trattamento tra i concorrenti ha come suo perimetro l’ambito regionale, mentre solo per un concorso che si svolga su scala nazionale sarà necessario rispettare il paritario trattamento per tutti i concorrenti, quale che sia la sede di provenienza“.

3.3) A diverse conclusioni si deve pervenire per quanto riguarda la censura sub b).

Va innanzitutto premesso che con decreto n. 128 del 26/9/2011 il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana ha nominato la Commissione giudicatrice del concorso di cui si controverte nelle persone del prof. Giuseppe Parlato (docente universitario, presidente), della prof.ssa Elisabetta Bonalumi (dirigente scolastico) e del dott. Sesto Vigiani (dirigente tecnico).

A seguito delle dimissioni del presidente si è successivamente reso necessario modificare la composizione della predetta Commissione; con decreto n. 27 del 2/4/2012 il Direttore generale dell’U.S.R. ha nominato presidente il dott. Sesto Vigiani, integrando il collegio con la nomina a componente del prof. Paolo Calusi (dirigente scolastico).

Gli elaborati della ricorrente sono stati corretti dalla Commissione, nella nuova composizione, in data 2/5/2012.

L’art. 10 del D.P.R. n. 140/2008 (“Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell’articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”) stabilisce ai commi dal terzo al quinto, per quanto qui interessa, che il presidente delle commissioni esaminatrici è scelto tra i professori di prima fascia di università statali o equiparate, tra i magistrati amministrativi o contabili o avvocati dello Stato, ovvero tra i dirigenti di amministrazioni pubbliche che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali; e che, in carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente e’ esercitata da dirigenti amministrativi o tecnici o scolastici con una anzianità di servizio di almeno dieci anni. Gli altri due componenti sono scelti uno fra i dirigenti scolastici e l’altro fra esperti di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale, dirigenti tecnici o dirigenti amministrativi.

Le disposizioni dianzi richiamate rivelano l’esigenza che nella composizione della commissione sia riflessa la compresenza di professionalità differenziate quanto complementari, nel senso di affiancare al presidente – scelto fra soggetti non necessariamente muniti di specifiche conoscenze nel campo della dirigenza e dell’organizzazione scolastica, ma qualificati per assumere il ruolo di coordinamento e guida richiesto dalla funzione – due componenti di estrazione non omogenea, in modo da veder rappresentate in seno all’organo sia le competenze specifiche dell’ambito scolastico, sia quelle tecnico-gestionali e amministrative di carattere generale. Le medesime disposizioni disegnano, peraltro, un’alternativa residuale per l’ipotesi in cui la carenza di aspiranti al ruolo di presidente costringa ad attingere a personale estraneo alle categorie indicate in via principale: in tale evenienza, peraltro, il dato di rilievo non risiede tanto nella diversa estrazione professionale della figura investita della funzione presidenziale, quanto nel fatto che l’estrazione del presidente può – beninteso, fisiologicamente – finire per coincidere con quella di uno dei due commissari rimanenti, fatta salva la diversa anzianità minima di servizio (dieci anni per i dirigenti chiamati alla funzione di presidente, cinque per quelli chiamati alla funzione di commissario). Il chiaro tenore letterale del citato art. 10, sintomatico del favor riservato dal regolamento all’opzione indicata come primaria, rende in ogni caso evidente l’assenza di discrezionalità nella scelta dei componenti la commissione e, segnatamente, del presidente, il cui nominativo può essere attinto tra i dirigenti con anzianità di servizio decennale soltanto laddove si verifichi l’indisponibilità di aspiranti tra i professori universitari, i magistrati e i dirigenti generali.

Se così è, non può che concludersi per l’illegittimità della sostituzione del dimissionario presidente della Commissione esaminatrice, prof. Parlato, effettuata dal Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale della Toscana con l’impugnato decreto del 2 aprile 2012. La decisione di procedere alla sostituzione con altro componente la commissione “al fine di garantire, ad un lato, la maggiore speditezza nelle operazioni concorsuali e il rispetto dei tempi previsti dalla vigente normativa per la conclusione della procedura concorsuale e, dall’altro, in ossequio al principio di par condicio, tenuto anche conto dello stato di avanzamento dei lavori della commissione medesima” non risponde, invero, agli unici criteri dettati dalla disciplina regolamentare per la nomina del presidente di commissione e, in particolare, non dà alcun conto della sussistenza nel caso concreto dei presupposti legittimanti la scelta di un dirigente con anzianità decennale, vale a dire l’assenza di aspiranti disponibili nelle categorie di dipendenti pubblici al cui interno la ricerca del nuovo presidente avrebbe dovuto essere condotta in via privilegiata (così come era stato fatto per il presidente originario). L’Amministrazione resistente non ha, del resto, fornito neppure in giudizio adeguata dimostrazione della inevitabilità della scelta ricaduta sul dott. Vigiani, né quest’ultima può considerarsi giustificata in virtù degli obiettivi posti dall’Amministrazione a sostegno del proprio operato, non vedendosi per quale ragione la speditezza dei lavori della commissione e la par condicio avrebbero dovuto essere meglio assicurate dalla nomina di un presidente “interno” alla commissione: si tratta di obiettivi rispetto ai quali è la continuità di due componenti su tre della commissione a rilevare, piuttosto che non il loro ruolo all’interno della commissione stessa; e, in un’ottica di bilanciamento dei contrapposti interessi, non vi è alcuna evidenza del fatto che l’unica condizione per assicurare il raggiungimento di quegli obiettivi fosse l’integrale sacrificio delle garanzie e delle esigenze che, lo si è visto, sono sottese alla previsione regolamentare in materia di scelta del presidente di commissione (garanzie ed esigenze delle quali l’Amministrazione procedente mostra – in realtà – di non essersi affatto curata).

Le censure formulate dalla ricorrente sotto il profilo esaminato sono dunque fondate. E sono fondate anche sotto l’ulteriore profilo della violazione del comma 4 dell’art. 10, che impone di selezionare i componenti tra diverse categorie di aspiranti, mentre con il decreto del 2/4/2012 sono stati nominati componenti due dirigenti scolastici. È vero che nell’elenco degli aspiranti più sopra citato figurava un solo dirigente tecnico (il dott. Sesto Vigiani) mentre tutti gli altri avevano qualifica di dirigente scolastico; ma proprio per questo il dott. Vigiani avrebbe dovuto essere mantenuto nell’incarico originariamente assegnatogli.

3.4) Dalla riconosciuta fondatezza delle censure esaminate al punto precedente deriva l’accoglimento del ricorso originariamente proposto, nonché l’annullamento del decreto n. 27 del 2/4/2012 e conseguentemente delle operazioni compiute dalla Commissione esaminatrice nominata con detto decreto e del decreto n. 38 del 15/5/2012, che ha recepito gli esiti di tali operazioni.

4.1) Quanto ai motivi aggiunti depositati il 24/7/2012, le censure ivi formulate possono essere così sintetizzate:

c) alla luce di quanto stabilito dalla Commissione giudicatrice nella seduta del 28/12/2011 (verbale n. 1) circa le modalità di correzione degli elaborati, risulta violato il principio del collegio perfetto;

d) è stato violato il principio dell’anonimato, posto che era possibile riconoscere gli autori degli elaborati prima dell’apertura della busta piccola contenente le generalità dei candidati;

e) le griglie di valutazione degli elaborati sono per più aspetti affette da illogicità, contraddittorietà, perplessità e comportano disparità di trattamento; inoltre, le prove della ricorrente sono state penalizzate rispetto ad altri elaborati valutati più favorevolmente.

4.2) La censura sub c) è fondata.

Com’è noto, la regola generale in materia di funzionamento delle commissioni di concorso è che esse si atteggino quali collegi perfetti, in tutti i momenti in cui vengano adottate determinazioni rilevanti, ivi compreso, ovviamente, quello della correzione e valutazione delle prove scritte; di modo che non potrebbe reputarsi rispettosa di tale regola l’attribuzione dei giudizi/punteggi operata individualmente dai commissari, ma neppure l’attribuzione del giudizio operata collegialmente ma a seguito della lettura individuale dell’elaborato da parte di uno soltanto dei commissari, il quale, per così dire, riferisca agli altri. Occorre, in altri termini, che la valutazione collegiale della prova sia preceduta dalla lettura dell’elaborato da parte del collegio in ciascuno dei suoi componenti.

Tanto premesso, la Commissione esaminatrice del concorso per cui è causa, nella sua composizione originaria (presidente il prof. Parlato), risulta aver stabilito di procedere alla correzione secondo le modalità così descritte nel verbale n. 1 del 28 dicembre 2011: “la Commissione decide che, dopo un primo periodo di approfondimento e condivisione dei criteri di valutazione, la valutazione collegiale di ciascun elaborato può anche essere effettuata dopo una sua lettura individuale”. Per ciascuna delle successive sedute di correzione degli scritti il verbale attesta che “la Commissione procede alla valutazione come descritto nel verbale n. 1 del 28.12.2011”, e lo stesso vale per la commissione nella mutata composizione (presidente il dott. Vigiani), nei cui verbali viene unicamente aggiunto il riferimento al proprio verbale di insediamento n. 23 del 3 aprile 2012.

In prima battuta, osserva il Collegio come la verbalizzazione possa lasciar intendere che la commissione abbia voluto riservarsi la possibilità di procedere alla valutazione collegiale sulla base della lettura degli elaborati, di volta in volta, anche da parte di un solo commissario; astrattamente, peraltro, essa si presta altresì – come sostenuto dall’Amministrazione resistente e dai controinteressati – ad essere letta nel senso di sottintendere che la “lettura individuale” sia stata comunque effettuata da ciascuno dei commissari; e il sottinteso sarebbe addirittura necessitato dal rilievo secondo cui, diversamente opinando, dovrebbe concludersi che la commissione abbia inteso “confessare” di non essersi attenuta alle regole che ne disciplinano il funzionamento.

L’argomento, tuttavia, non convince. Anche ammesso, infatti, che la lettura individuale da parte di ciascuno dei commissari costituisca un legittimo equipollente della lettura collegiale dell’elaborato, non possono trovare applicazione nella fattispecie i principi interpretativi dettati dal codice civile per i contratti e implicitamente invocati dalle difese resistenti, nella misura in cui se ne ritiene l’estensibilità anche ai fini dell’interpretazione dei provvedimenti amministrativi (interpretazione secondo buona fede, principio di conservazione, interpretazione nel senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto). Quel che rileva, nelle procedure concorsuali, è il rispetto dei principi di imparzialità e di trasparenza delle valutazioni, ai quali l’amministrazione deve conformare la propria immagine prima ancora che la propria azione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n. 3744), e il dubbio ingenerato dalle verbalizzazioni in esame – le quali, è appena il caso di sottolinearlo, non hanno natura provvedimentale, ma documentativa degli atti compiuti dalla commissione, e per ciò solo vanno interpretati privilegiandone il tenore letterale – è tale da rendere di per sé opache e inaffidabili le modalità di conduzione della valutazione degli scritti, in assenza di qualsivoglia elemento oggettivo dal quale desumere che, in concreto, la commissione non abbia mai fatto ricorso alla facoltà di procedere alla “lettura individuale”, ovvero che la “lettura individuale”, ove avvenuta, sia stata realmente eseguita da ciascuno dei commissari.

4.3) La censura sub d) è infondata.

Il verbale n. 4 del 15/12/2011 riporta lo svolgimento delle operazioni successive alla conclusione delle prove scritte (abbinamento delle buste contenenti gli elaborati e loro inserimento in una busta grande anonima sigillata e siglata dal Presidente della Commissione). Nel verbale si fa riferimento alla linguetta presente sulle buste e portante il numero identificativo del candidato, di cui non viene però verbalizzato il distacco prima della chiusura della busta grande; in questo caso tuttavia, a differenza di quanto vale per il punto precedente, dalla mancata verbalizzazione non consegue l’accoglimento della censura, posto che la correttezza delle operazioni di imbustamento può ragionevolmente desumersi dalla circostanza che quattro candidati erano presenti alle operazioni stesse e non hanno sollevato obiezioni.

4.4) Le censure sub e) non meritano accoglimento; in sintesi:

– posto che il bando di concorso richiede per l’ammissione alla prova orale (art.10 comma 1) “un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna prova scritta“, non è affatto contraddittoria la scelta della Commissione di giudicare sufficiente un elaborato che abbia ottenuto un punteggio di 18/30, atteso che l’Amministrazione può legittimamente decidere di subordinare il superamento di un concorso ad un giudizio superiore alla mera sufficienza (giudizio che nel caso in esame corrisponde, in termini numerici, al voto 7), in conformità peraltro con quanto espressamente previsto dall’art. 7 comma 1 del D.P.R. n 487/1994;

– l’asserita inutilità della prima voce della griglia di valutazione relativa alla seconda prova (“individuazione delle criticità e dei processi formativi“) non comporta un’apprezzabile lesività per la ricorrente (che infatti ha ottenuto, per tale voce, un punteggio di 4 corrispondente a “buono”, cioè il punteggio migliore tra quelli conseguiti nella prova in questione); la censura risulta dunque inammissibile perché priva di interesse;

– va superata anche la censura relativa ai punti 7 e 8 della griglia; in nessuna delle due prove la ricorrente ha subito le penalizzazioni di cui al punto 7 e dunque non c’è ragione di lamentarsi delle relative previsioni; quanto al punteggio aggiuntivo di cui al punto 8, la censura è relativa alla sua mancata attribuzione alla ricorrente, sotto il profilo del difetto di motivazione e della disparità di trattamento: si tratta però di censure che investono il merito dell’azione amministrativa e che si fondano sulla pretesa eccellenza degli elaborati della predetta, non suscettibile di valutazione in sede giurisdizionale;

– la censura relativa alla prospettata disparità di trattamento rispetto alle valutazioni riservate agli elaborati di altri candidati impinge, a sua volta, nelle scelte di merito riservate alla Commissione esaminatrice ed è perciò inammissibile.

5) In conclusione, l’azione impugnatoria proposta con il ricorso originario va accolta perché risultano fondate le censure esaminate ai precedenti punti 3.3) e 4.2). Va accolto anche il ricorso per motivi aggiunti depositato il 17/10/2012, proposto contro i provvedimenti di approvazione della graduatoria finale della procedura e di nomina dei vincitori; questi ultimi atti risultano affetti da illegittimità derivata dai vizi rilevati a carico dei provvedimenti presupposti (impugnati con l’atto introduttivo del giudizio) e vanno, insieme a questi, annullati.

Va invece respinta la domanda risarcitoria, formulata dalla ricorrente in termini del tutto generici.

6) Le spese del giudizio vanno poste a carico dell’Amministrazione soccombente e sono liquidate nel dispositivo; con compensazione nei rapporti tra la ricorrente e i controinteressati.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e i motivi aggiunti successivamente proposti nei sensi e con gli effetti precisati in motivazione.

Condanna l’Amministrazione scolastica al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente nella misura di € 3.000,00 (tremila/00) oltre agli accessori di legge; compensa le spese nei rapporti tra la ricorrente e i controinteressati.

Ordina alla Segreteria della Sezione di trasmettere copia della presente sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei Conti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nelle camere di consiglio dei giorni 6 marzo 2013 e 20 marzo 2013, con l’intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Carlo Testori, Consigliere, Estensore

Alessandro Cacciari, Consigliere

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)