Ordinanza TAR Campania 8 maggio 2013, n. 1300

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N. 00740/2013 REG.PROV.CAU.

N. 01300/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1300 del 2013, proposto da: XXXX, rappresentati e difesi dall’avv. Leonardo Sagnibene, con domicilio eletto presso Leonardo Sagnibene in Napoli, via A.De Gasperi N. 45;

 

contro

Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale della Campania, 13° Circolo Didattico in persona del Dirigente p.t., rappresentati e difesi dall’Avvoc. Distrett. Stato Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11; Regione Campania, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Consoli, con domicilio eletto presso Massimo Consoli in Napoli, via S. Lucia,81 c/o Avvoc. Regionale;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 32/2013 AVENTE AD OGGETTO “ORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2013/2014”.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, di Ufficio Scolastico Regionale della Campania, di Regione Campania e di 13° Circolo Didattico in persona del Dirigente p.t.;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2013 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Considerato che l’amministrazione regionale ha mantenuto autonomia in capo al 13° Circolo didattico statale di Napoli (trasformato in Istituto comprensivo statale) nonostante il numero degli alunni ivi iscritti (555) risultasse inferiore alla soglia minima (600) al di sotto della quale si impone la fusione con altro istituto scolastico – oltre che a dispetto delle indicazioni di accorpamento con l’Istituto comprensivo statale “Pavese”, fornite dal Comune di Napoli con la nota del 27 dicembre 2012, prot. n. PG/2012/986089) –;

Ritenuto, quindi, che:

– ad un sommario esame, appaiono sussistere le condizioni di cui all’art. 55 cod. proc. amm.;

– appare equo compensare interamente tra le parti le spese relative alla presente fase di giudizio;

– la causa potrà essere definita nel merito, la cui udienza di trattazione viene fissata alla data del 23 ottobre 2013;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) accoglie, ai fini del riesame, la suindicata domanda incidentale di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

Compensa interamente tra le parti le spese relative alla presente fase di giudizio.

Fissa alla data del 23 ottobre 2013 l’udienza pubblica per la trattazione della controversia nella sede di merito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Gianluca Di Vita, Primo Referendario

Olindo Di Popolo, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)